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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18821/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di attribuzione del codice ditta quale utilizzatore di prodotti energetici e dal correlato riconoscimento dell’esclusione dall’accisa per l’olio combustibile denso BTZ e per le emulsioni bituminose impiegati nel processo produttivo di conglomerati, con domanda anche di rimborso delle accise versate nei 24 mesi precedenti. Dopo un iniziale parere favorevole e il rilascio dell’autorizzazione, l’Amministrazione ha svolto una verifica e ha revocato il beneficio ritenendo che l’attività svolta consistesse esclusivamente in lavorazioni di asfalto stradale, non riconducibili ai manufatti per l’edilizia richiesti dall’art. 62 del TUA, ma al regime di cui all’art. 21. La società ha quindi impugnato la decisione, sostenendo che l’asfalto usato per la pavimentazione stradale integri un manufatto per l’edilizia, anche alla luce della definizione regolamentare di manufatto prefabbricato, e ha dedotto la violazione dell’art. 62, comma 5, dell’art. 21 del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell’art. 9, comma 3, del D.M. n. 557 del 1996.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in base al dato letterale delle norme richiamate, l’esenzione dall’accisa per i bitumi opera solo quando essi siano utilizzati per la fabbricazione di pannelli in genere o di manufatti per l’edilizia, mentre la pavimentazione stradale con asfalto non integra un manufatto in tale senso. Ha inoltre osservato che l’art. 21 del TUA include tra i prodotti energetici soggetti ad accisa quelli ricompresi nei codici rilevanti per l’attività di produzione di emulsioni di bitume per uso stradale, confermando la soggezione al tributo. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1995

    "l'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici"

    L’esenzione è di stretta interpretazione e non comprende l’uso del bitume per asfaltare strade, perché la pavimentazione stradale non è qualificabile come manufatto per l’edilizia.

  • art. 21 d.lgs. n. 504 del 1995

    prodotti energetici sottoposti ad accisa, inclusi i prodotti dei codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715

    La norma è richiamata per affermare che l’attività di produzione di emulsioni di bitume per uso stradale rientra nel regime di accisa.

  • art. 9, comma 3, D.M. 17 settembre 1996, n. 557

    "ogni elemento prefabbricato che trovi impiego nell'edilizia"

    La definizione regolamentare di manufatto per l’edilizia non consente di includere la pavimentazione stradale con asfalto nel concetto di manufatto esente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale indicata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato rigettato, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’esenzione dall’accisa prevista per i bitumi utilizzati nella fabbricazione di manufatti per l’edilizia deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa in via analogica ad usi diversi, quale la realizzazione del manto stradale.
  • Per stabilire se un prodotto energetico sia esente o imponibile occorre coordinare la disciplina speciale di esenzione con la norma generale che assoggetta ad accisa i prodotti energetici, verificando se l’impiego concreto rientri davvero nell’area dell’esclusione.
  • La qualificazione di un bene o di un impiego come "manufatto per l’edilizia" dipende dal significato normativo specifico e non da una generica connessione con lavori edilizi o infrastrutturali.
  • Quando la fattispecie concreta è espressamente ricondotta dal legislatore al regime di accisa, non può essere esclusa dal tributo sulla base di una lettura estensiva dell’esenzione.
  • In cassazione, una censura di violazione di legge che mira in realtà a ottenere una diversa qualificazione del fatto è infondata se il giudice di merito ha correttamente applicato il dato normativo ai fatti accertati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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