Cassazione Civile, Ordinanza n. 18819/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ente locale aveva chiesto l'ammissione al passivo, in via chirografaria, di un credito risarcitorio derivante dai danni asseritamente subiti a seguito della risoluzione di un contratto di appalto pubblico per grave ritardo nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di una palestra di roccia. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo che la risoluzione fosse intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, quando il contratto risultava già sciolto ex art. 81 l.f., e che la successiva revoca del fallimento non comportasse una reviviscenza automatica del contratto; aveva inoltre osservato che non risultava attivata la procedura di risoluzione prevista dall'art. 136 d.lgs. n. 163/2006. Il ricorrente ha censurato la decisione deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all'art. 81, comma 2, l.f.; 2) violazione dell'art. 81 l.f. perché il contratto era di appalto pubblico e perché il procedimento di risoluzione sarebbe stato avviato prima del fallimento; 3) violazione delle norme sugli effetti della revoca del fallimento, sostenendo che dovevano salvi solo gli atti validamente compiuti dagli organi della procedura e che quindi lo scioglimento automatico sarebbe venuto meno; 4) violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento di risoluzione ex art. 136 d.lgs. n. 163/2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio il decreto impugnato, non perché ha esaminato e accolto nel merito i motivi, ma perché ha rilevato che, nel frattempo, la sentenza di revoca del fallimento era passata in giudicato. Ciò ha reso improcedibile l'opposizione allo stato passivo, procedimento strettamente connesso alla procedura fallimentare e finalizzato all'accertamento del credito con efficacia endoconcorsuale. La Corte ha richiamato un precedente orientamento secondo cui tale improcedibilità può essere rilevata anche d'ufficio e opera anche in sede di legittimità. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per l'evoluzione della procedura fallimentare.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per omessa/motivazione apparente.
art. 81, comma 2, l.f.
È stato invocato dal ricorrente per contestare lo scioglimento del contratto di appalto a seguito del fallimento; la Corte non ha deciso nel merito della sua applicazione, perché ha definito il giudizio per improcedibilità sopravvenuta.
art. 136 d.lgs. n. 163/2006
È stato richiamato dal ricorrente in relazione al procedimento di risoluzione del contratto di appalto pubblico; anche su questo profilo la Corte non è entrata nel merito per sopravvenuta improcedibilità.
È stato applicato per dichiarare la cassazione senza rinvio del decreto impugnato a seguito del sopravvenuto difetto di interesse/procedibilità del giudizio.
L'opposizione allo stato passivo è qualificata come procedimento strettamente connesso alla procedura fallimentare e quindi improcedibile dopo il passaggio in giudicato della revoca del fallimento.
La Corte richiama il regime successivo alla riforma fallimentare per affermare che la revoca del fallimento passata in giudicato determina l'improcedibilità dell'opposizione allo stato passivo.
Massime di principio
- Nel regime successivo alla riforma fallimentare, la revoca del fallimento divenuta definitiva rende improcedibile l'opposizione allo stato passivo, poiché tale giudizio è funzionalmente collegato alla procedura concorsuale e mira ad accertare il credito con efficacia soltanto endoconcorsuale.
- L'improcedibilità dell'opposizione allo stato passivo per sopravvenuta revoca definitiva del fallimento è rilevabile d'ufficio e può essere dichiarata anche nel giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenienza di un fatto estintivo del presupposto processuale, la Corte può cassare senza rinvio il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 382 c.p.c., senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
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