Cassazione Civile, Ordinanza n. 18823/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale, dell'opposizione allo stato passivo proposta da una società che rivendicava un credito di euro 13.886,04 per prestazioni di servizi consistite in lavori di idrosemina e abbattimento di alberature. Il giudice di merito aveva negato l'ammissione del credito ritenendo non provata l'integrale esecuzione delle prestazioni: il SAL prodotto in opposizione era stato ritenuto inattendibile/inidoneo, anche perché non chiarita la sua completezza rispetto a quello prodotto in sede di verifica e perché le scritture contabili dell'imprenditore non erano opponibili alla procedura. La ricorrente ha censurato tale decisione con cinque motivi: 1) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe rilevato d'ufficio un'eccezione di inesatto adempimento mai sollevata e non sollevabile in ragione della contumacia della procedura; 2) vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente sulla medesima eccezione; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla qualità di committente del Commissario Straordinario in un periodo precedente; 4) violazione degli artt. 216 c.p.c. e 2719 c.c. sul valore probatorio del SAL e sulla mancata ammissione della prova testimoniale; 5) violazione dell'art. 2709 c.c. sull'opponibilità delle scritture contabili, assumendo che il Commissario non fosse terzo perché firmatario del contratto come amministratore giudiziario.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero infondati o inammissibili perché diretti a contestare una sola ratio decidendi del Tribunale: la mancanza di prova dell'integrale esecuzione delle prestazioni, con conseguente irrilevanza probatoria del SAL e non opponibilità delle scritture contabili. La Corte ha chiarito che il giudice dell'insinuazione al passivo può e deve compiere d'ufficio l'accertamento sull'esistenza del credito e sulle prove, anche in assenza di contestazione della procedura, sicché non vi è stata una indebita rilevazione d'ufficio di un'eccezione in senso stretto ma un legittimo vaglio officioso del titolo. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili perché tese a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o perché prive di autosufficienza, non essendo stata indicata la base processuale della dedotta qualità non terza del Commissario Straordinario. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione della procedura; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorrente lo invocava per censurare un preteso rilievo officioso di un'eccezione; la Corte ha escluso la violazione, qualificando l'attività del giudice come legittimo accertamento d'ufficio sulla prova del credito.
art. 98 L.F.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto dell'opposizione allo stato passivo; la Corte ha ribadito che nel relativo giudizio il giudice può verificare officiosamente l'esistenza del credito.
Evocato dalla ricorrente come eccezione di inadempimento; la Corte ha precisato che il Tribunale non ha sollevato tale eccezione, ma ha valutato l'insufficienza della prova dell'adempimento integrale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre un vizio di motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale sufficiente al minimo costituzionale.
Richiamato in relazione alla valutazione della prova documentale e testimoniale; la Corte ha reputato inammissibile la censura, perché mirava a una rivalutazione del merito.
Richiamato quanto all'efficacia probatoria del SAL e delle copie documentali; la Corte non ha accolto la censura sulla loro attendibilità, ritenendo che il giudice di merito avesse legittimamente escluso valore decisivo al documento.
Richiamato sulla opponibilità delle scritture contabili alla procedura; la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza per difetto di autosufficienza e di indicazione della base fattuale.
Richiamato per il deposito della memoria in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancata contestazione del creditore da parte della procedura non comporta l'ammissione automatica del credito: il giudice deve comunque verificare d'ufficio l'esistenza del titolo e la prova del credito sulla base degli atti ritualmente acquisiti.
- L'accertamento sull'an e sul quantum del credito insinuato è officioso e può essere compiuto in ogni stato e grado del procedimento concorsuale, nei limiti delle preclusioni processuali proprie della fase.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto della domanda sulla mancanza di prova dell'integrale esecuzione della prestazione, non sta necessariamente rilevando un'eccezione in senso stretto, ma può limitarsi a valutare l'insufficienza probatoria del titolo dedotto.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, specie quando la doglianza investa apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
- Le censure che presuppongono circostanze fattuali non emergenti dalla sentenza impugnata devono indicare in modo specifico dove e come tali fatti siano stati introdotti nel processo; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Le scritture contabili dell'imprenditore non sono di per sé opponibili alla procedura concorsuale se manca un valido presupposto soggettivo di terzietà della procedura rispetto al fatto documentato, e tale questione deve essere specificamente allegata e dimostrata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18819/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18820/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18821/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18822/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18824/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18826/2024 del 10/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →