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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18822/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato il 26 ottobre 2017 tra una società committente e una società poi fallita. La committente aveva presentato domanda di insinuazione al passivo deducendo un ampio credito risarcitorio per asserito inadempimento dell'appaltatrice; il giudice delegato non lo aveva accolto e, in sede di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., il Tribunale aveva ammesso solo parzialmente il credito, per euro 49.545,00, escludendo il resto. In particolare il Tribunale aveva ritenuto: infondata la censura sulla CTU; maturata la decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. per tardività della denuncia dei vizi; provata soltanto la mancata integrale esecuzione delle opere; non dovuta la penale per ritardo perché i lavori risultavano terminati nei termini sulla base della documentazione depositata; non provato il danno da mancati introiti. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) vizio di motivazione e violazione delle norme sulla CTU per la mancata rinnovazione della consulenza; 2) violazione degli artt. 1667 e 1669 c.c. e vizio motivazionale per la ritenuta tardività della denuncia dei vizi e per la mancata ammissione di prove testimoniali; 3) omessa/illogica motivazione sulla riferibilità alla fallita di vizi e ritardi collegati ad accordi con terzi; 4) violazione degli artt. 1321, 1322, 1655 e 1665 c.c. e vizio motivazionale sulla penale per ritardo, sostenendo che le parti avessero recepito contrattualmente regole di matrice pubblicistica e che il certificato di regolare esecuzione fosse equiparabile al collaudo; 5) vizio motivazionale per l'asserito acritico recepimento delle conclusioni del CTU. Il fallimento ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto i motivi generici, in larga parte diretti a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito, carenti di autosufficienza e, in alcuni punti, aventi ad oggetto profili non decisivi o non costituenti ratio decidendi. In particolare ha affermato che la mancata rinnovazione della CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; che la valutazione di quali prove valorizzare appartiene al giudice di merito; che alcune censure investivano argomentazioni rese ad abundantiam; che altre questioni erano nuove in cassazione; e che il giudice poteva richiamare le conclusioni del consulente tecnico senza un obbligo di confutare analiticamente le contestazioni di parte se la motivazione complessiva era sufficiente. È stato quindi dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    opposizione allo stato passivo

    indica il rimedio esperibile contro la mancata ammissione del credito al passivo fallimentare.

  • art. 1667 c.c.

    la garanzia per vizi dell'opera è soggetta a decadenza se la denuncia non è tempestiva; l'onere di provare la tempestività grava sulla parte che invoca la garanzia.

  • art. 1669 c.c.

    è evocato dalla ricorrente, ma la Corte non ne affronta il merito in quanto il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla CTU; la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice nel disporre o meno il rinnovo della consulenza.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma le censure sono ritenute inammissibili perché mirano a un riesame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa violazioni sindacabili nel giudizio di legittimità.

  • art. 194 c.p.c.

    norma sulla CTU richiamata nel ricorso; la Corte ne esclude l'erronea applicazione nei termini dedotti.

  • art. 196 c.p.c.

    richiamato per contestare la consulenza tecnica; la Corte considera la doglianza generica e inammissibile.

  • art. 201 c.p.c.

    richiamato nel primo e quinto motivo in tema di consulenza tecnica; il giudice di merito conserva discrezionalità valutativa.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere probatorio; la Corte rileva che la ricorrente non ha fornito la prova richiesta (ad es. tempestiva denuncia dei vizi, decisività dei fatti allegati).

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso, ma le doglianze sono ritenute non riconducibili ai vizi denunciabili o comunque formulate in modo generico.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato in relazione alla pretesa qualificazione negoziale della disciplina applicabile alla penale, ma la questione è dichiarata nuova o comunque inammissibile.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per sostenere l'autonomia contrattuale nell'inserzione di regole pubblicistiche; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 1655 c.c.

    norma sul contratto di appalto richiamata nel quarto motivo; la Corte non entra nel merito per difetto di autosufficienza e novità della questione.

  • art. 1665 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1655 c.c. in tema di accettazione/collaudo dell'opera; la censura è comunque inammissibile.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale fonte dell'introduzione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuovo esame del merito, specie quando si contestino valutazioni probatorie, apprezzamenti tecnici o la scelta delle prove ritenute decisive dal giudice di merito.
  • La decisione del giudice di merito di non disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel suo potere discrezionale e non è censurabile in cassazione solo perché la parte ritenga incomplete o errate le conclusioni peritali.
  • Le censure contro la CTU devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare quali errori concreti siano stati commessi, perché siano decisivi e in che modo incidano sulla decisione; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Quando il giudice fonda la decisione su elementi documentali ritenuti sufficienti, la mancata valorizzazione di prove orali non integra di per sé vizio di motivazione, trattandosi di apprezzamento riservato al merito.
  • In cassazione sono inammissibili le doglianze che investono argomentazioni svolte ad abundantiam o questioni nuove non dedotte nei gradi di merito.
  • In materia di appalto, la parte che invoca la garanzia per vizi o altre pretese collegate deve assolvere l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ivi compresa la tempestività della denuncia quando sia contestata la decadenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAppaltoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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