Cassazione Civile, Ordinanza n. 18824/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di finanza nei confronti di una società operante nel commercio di autovetture e autoveicoli leggeri, all’esito della quale furono riscontrate irregolarità contabili e IVA. L’Ufficio emise un avviso di accertamento notificato ai soci, presumendo che i maggiori utili extracontabili della società fossero stati loro attribuiti pro quota. I soci contestarono il recupero, deducendo tra l’altro che nella ricostruzione del reddito non erano stati considerati costi relativi a rimanenze iniziali del 2015, corrispondenti a autovetture acquistate negli anni precedenti, per un importo di 271.550,99 euro. La Corte tributaria regionale accolse parzialmente l’appello, ritenendo comprovati, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, i costi relativi ad alcune autovetture vendute nel 2015 e riducendo il reddito accertato. L’Agenzia ricorse per cassazione deducendo violazione delle norme sull’accertamento e sulla prova documentale, sostenendo che la documentazione era stata prodotta solo in giudizio, che non vi era prova della contabilizzazione delle fatture e che la CTR aveva illegittimamente valorizzato mere allegazioni difensive e riconosciuto costi privi di adeguato riscontro probatorio. I controricorrenti eccepirono preliminarmente la nullità del ricorso per asserita violazione dell’art. 366 c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di nullità del ricorso, ritenendo il ricorso per cassazione sufficientemente intellegibile. Nel merito ha giudicato infondato il motivo dell’Agenzia, osservando che la censura mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e delle risultanze documentali, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la questione dell’inutilizzabilità dei documenti per tardiva produzione non risultava specificamente dedotta nei gradi di merito e che, comunque, la documentazione risultava presente sin dal primo grado; pertanto la doglianza era anche nuova e inammissibile sotto tale profilo. La Corte ha richiamato il principio per cui le preclusioni documentali in materia tributaria non possono essere applicate oltre i casi previsti e devono essere interpretate in modo da non comprimere il diritto di difesa del contribuente, soprattutto quando non risulti un comportamento preordinato a sottrarsi alla prova. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il ricorso è stato ritenuto conforme ai requisiti di specificità e intelligibilità richiesti per il giudizio di cassazione.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dall’Agenzia come norma violata; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, ne fosse violato il regime, anche perché la questione della tardiva produzione documentale era nuova in cassazione.
art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
La norma di inutilizzabilità dei documenti non esibiti in fase di accesso è norma eccezionale e va interpretata restrittivamente, senza comprimere il diritto di difesa del contribuente oltre i casi previsti.
art. 62 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo di ricorso come disposizione asseritamente violata, insieme alle altre norme sull’accertamento e la prova.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Invocato dall’Agenzia per contestare il riconoscimento dei costi; la Corte non ha ravvisato la violazione dedotta perché la censura richiedeva una rivalutazione del fatto.
Richiamato per sostenere un’erronea distribuzione dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in critica al giudizio di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al valore presuntivo degli elementi probatori; la Corte non ha accolto la censura.
artt. 24 e 53 Cost.
Evocati per affermare che le preclusioni probatorie non devono comprimere il diritto di difesa né imporre il pagamento di imposte non dovute.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: il controllo di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito sulla attendibilità e sufficienza delle prove.
- La dedotta tardiva produzione documentale in materia tributaria non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione se la relativa questione non è stata specificamente dedotta nei gradi di merito.
- Le preclusioni alla produzione di documenti fiscali non esibiti in sede amministrativa sono di stretta interpretazione e non operano automaticamente in ogni caso di produzione successiva in giudizio; occorre verificare se vi sia stato un comportamento del contribuente diretto a sottrarsi alla prova.
- In tema di accertamento tributario, il giudice di merito può valorizzare la documentazione prodotta in giudizio se ritiene provata la riferibilità dei costi e la loro incidenza sulla ricostruzione del reddito, e tale apprezzamento non è censurabile in cassazione come semplice dissenso valutativo.
- Il diritto di difesa e il principio di capacità contributiva impongono di evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche delle regole di inutilizzabilità documentale, quando ciò conduca a tassare redditi o utili non effettivamente conseguiti.
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