Cassazione Civile, Ordinanza n. 20328/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'Ufficio finanziario aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 rettificando il reddito d'impresa di una società, ritenendo che la plusvalenza derivante da un'operazione di sale and lease back su un immobile dovesse essere tassata come plusvalenza da cessione a titolo oneroso di bene immobile e quindi ripartita in cinque anni ai sensi dell'art. 86, comma 4, t.u.i.r., anziché essere imputata in quote costanti per l'intera durata del leasing (quindici anni) in base all'art. 2425-bis c.c. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia confermando l'annullamento dell'avviso. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR si fosse limitata a richiamare un precedente isolato senza considerare correttamente il principio di competenza ex art. 109 t.u.i.r. e la distinta cronologia dei negozi di cessione e leasing; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 86 e 109 t.u.i.r. e falsa applicazione dell'art. 2425-bis c.c., sostenendo che la norma civilistica rileverebbe solo ai fini di bilancio e non impedirebbe l'applicazione fiscale della disciplina sulle plusvalenze da cessione.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente, poiché esistente e sufficientemente chiara nell'esporre le ragioni della decisione. Quanto al merito, ha confermato l'orientamento secondo cui l'operazione di sale and lease back ha causa finanziaria e costituisce negozio socialmente tipico diverso dalla mera vendita, sicché la plusvalenza va ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2425-bis c.c. Ne è conseguita la conferma dell'annullamento dell'avviso di accertamento e la condanna dell'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la particolare posizione processuale dell'amministrazione soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
"Violazione dell’art. 36, 2° c. n. 4 dlgs n. 546/92"
La censura di legittimità sulla motivazione è ammissibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; nel caso concreto la motivazione della sentenza tributaria è stata ritenuta esistente e comprensibile.
"in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c."
Il vizio dedotto riguarda la nullità della sentenza per motivazione solo apparente, ma non è stato ravvisato.
"principio di competenza"
Richiamato dall'Agenzia come parametro fiscale di imputazione dei componenti reddituali; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva ai fini della controversia.
"plusvalenza derivante dal contratto di sale and lease back dell’immobile sociale dovesse essere ripartita nell’arco di cinque anni"
La norma è evocata dall'Ufficio per sostenere la tassazione quinquennale delle plusvalenze da cessione a titolo oneroso; la Corte nega che essa governi la fattispecie di sale and lease back nel senso prospettato dal ricorrente.
"consente di 'spalmare' il componente positivo di reddito in quote costanti pari alla durata della locazione finanziaria"
Per l'operazione di sale and lease back la plusvalenza va ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria, attesa la causa finanziaria del negozio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
"non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115"
Non opera l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza presenti un'anomalia motivazionale radicale, come mancanza assoluta di motivi o motivazione meramente apparente; non è sufficiente lamentare una motivazione non pienamente condivisibile o ritenuta insufficiente.
- L'operazione di sale and lease back ha causa finanziaria e natura negoziale complessa, distinta dalla mera cessione a titolo oneroso del bene; di conseguenza, la plusvalenza realizzata non va necessariamente tassata secondo il regime ordinario delle plusvalenze da vendita immobiliare.
- Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, la plusvalenza derivante da un contratto di sale and lease back deve essere ripartita in quote costanti per la durata del contratto di locazione finanziaria, secondo l'art. 2425-bis c.c., quando il negozio è qualificato come operazione finanziaria tipica.
- La qualificazione fiscale di un'operazione complessa deve tener conto della sua causa concreta e della funzione economico-finanziaria del contratto, non limitarsi alla sola forma della cessione del bene.
- Quando il ricorso è respinto, le spese seguono la soccombenza; per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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