Cassazione Civile, Ordinanza n. 18875/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate nei limiti dei primi tre motivi, ritenendo assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR del Piemonte per motivazione apparente e omesso esame del materiale indiziario decisivo su cui era fondato l'accertamento analitico-induttivo e ha rinviato alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nel 2008 su un consorzio coinvolto, secondo l'ipotesi dell'Ufficio, in un sistema illecito collegato a imprese consorziate che avrebbero ottenuto appalti e poi riversato al consorzio, sotto forma di finanziamenti fittizi, proventi di evasione fiscale e contributiva. Sulla base di tali elementi l'Agenzia emetteva cinque avvisi di accertamento per Irpeg, Ires, Irap e Iva relativi agli anni d'imposta 2003-2007. La CTP respingeva i ricorsi del contribuente, ma la CTR del Piemonte accoglieva gli appelli ritenendo illegittimo l'accertamento induttivo, valorizzando l'assenza di irregolarità contabili riscontrate in verifica, il fatto che il procedimento penale non avesse riguardato il consorzio per reati tributari e la non vincolatività dell'esito penale nel giudizio tributario. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che non si trattava di accertamento induttivo puro ma di accertamento analitico-induttivo su una sola posta e che comunque vi erano elementi tali da giustificare anche un accertamento induttivo; 2) violazione delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni, nonché dell'art. 14, comma 4, l. 537/1993, per non avere la CTR considerato gli indizi gravi, precisi e concordanti che dimostravano la fittizietà dei finanziamenti e la loro natura di proventi illeciti tassabili in capo al consorzio; 3) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, per non avere la CTR valutato il complesso di circostanze fattuali addotte dall'Ufficio (incompatibilità dei flussi con la dimensione delle consorziate, omissioni dichiarative, liquidazioni successive, uso di prestanome, assenza di reale restituzione delle somme, richiesta di rinvio a giudizio del legale rappresentante per frodi fiscali); 4) violazione degli artt. 2602 e 2615 c.c. e dell'art. 14, comma 4, l. 537/1993, sostenendo che il consorzio con attività esterna non poteva essere escluso in astratto dalla tassazione dei proventi illeciti solo perché derivanti da condotte dei consorziati e che la norma fiscale colpisce i proventi da illecito a prescindere dalla consapevolezza o partecipazione del soggetto tassato agli illeciti a monte. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare il nucleo fattuale decisivo posto a base dell'accertamento analitico-induttivo e si era limitata a una motivazione solo apparente e superficiale; ha quindi accolto il ricorso nei limiti indicati, assorbendo il quarto motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR del Piemonte anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti di causa
Il ricorso era sufficientemente autosufficiente perché conteneva una descrizione adeguata della controversia e la riproduzione di passi essenziali degli atti rilevanti.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La presentazione dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio è stata ritenuta sufficiente a garantire la procedibilità del ricorso, considerando che il fascicolo di parte resta acquisito al fascicolo d'ufficio salvo restituzione irrituale.
È stata denunciata la violazione del principio di valutazione delle prove per omessa considerazione degli elementi presuntivi allegati dall'Ufficio.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma è richiamata in relazione ai presupposti e al tipo di accertamento fiscale utilizzabile, nel caso qualificato dall'Ufficio come analitico-induttivo.
Richiamato per censurare la mancata considerazione della ripartizione dell'onere della prova in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Richiamato in tema di presunzioni semplici e loro utilizzabilità per ricostruire i fatti tributariamente rilevanti.
Richiamato per sostenere la gravità, precisione e concordanza degli indizi offerti dall'Ufficio.
art. 14, comma 4, l. 24 dicembre 1993, n. 537
i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo
La Corte ne richiama la portata ampia, nel senso che i proventi da illecito sono tassabili sulla base del dato oggettivo del loro derivare da fatti illeciti, senza che sia decisivo il solo esito del procedimento penale e senza limitazione ai soli illeciti penali.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come parametro della censura per motivazione apparente della decisione tributaria.
Richiamato nei vari motivi di ricorso per error in procedendo, vizio di motivazione e violazione di legge.
Richiamato per contestare la ricostruzione della responsabilità del consorzio rispetto alle condotte dei consorziati.
Richiamato in relazione alla disciplina del consorzio con attività esterna e alla sua eventuale rilevanza rispetto ai fatti illeciti dei consorziati.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione rileva solo quando si traduce in motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sindacabile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- La motivazione è apparente quando il giudice di merito omette di confrontarsi con il nucleo fattuale decisivo allegato dalla parte, limitandosi a considerazioni marginali o solo formalmente argomentate.
- In presenza di un accertamento fiscale fondato su elementi presuntivi, il giudice deve esaminare in modo puntuale l'insieme degli indizi allegati dall'Ufficio, verificandone la gravità, precisione e concordanza, e non può arrestarsi alla sola contestazione dell'esito del procedimento penale parallelo.
- L'accertamento analitico-induttivo si distingue dall'accertamento induttivo puro: la qualificazione dell'atto e la verifica dei suoi presupposti devono essere compiute sulla base del contenuto effettivo della rettifica operata dall'Ufficio.
- I proventi derivanti da fatti illeciti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, l. 537/1993, sono tassabili in ragione del loro oggettivo collegamento con l'illecito, senza che l'imposta presupponga necessariamente la condanna penale del soggetto o la definitività del giudizio penale.
- Quando l'Ufficio deduce una fitta trama indiziaria a sostegno della fittizietà di finanziamenti o trasferimenti, il giudice tributario deve valutare anche la plausibilità economica dell'operazione e la coerenza delle movimentazioni finanziarie con la struttura e l'attività dei soggetti coinvolti.
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