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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23764/2021 del 02/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La Corte d'appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda di riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: (1) violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per motivazione ritenuta carente e insufficiente sull'insussistenza dei requisiti, anche sotto il profilo del dovere di cooperazione istruttoria; (2) ulteriore censura di omesso esame di un fatto decisivo con riferimento alla stessa insufficienza motivazionale; (3) omesso esame di un fatto decisivo per non avere valutato, tramite fonti istituzionali adeguate, la situazione del paese di origine (Ghana); (4) omesso esame di un fatto decisivo per la mancata adeguata considerazione della condizione sociale e lavorativa in Italia; (5) censura della condanna alle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché, una volta accertata dai giudici di merito l'inattendibilità intrinseca del racconto del richiedente, non era necessario procedere alla verifica della credibilità estrinseca mediante fonti sul paese d'origine; ha inoltre escluso che la mera allegazione di difficoltà economico-sociali o l'attività lavorativa svolta in Italia potessero integrare, da sole, i presupposti della protezione umanitaria in assenza di specifiche condizioni di vulnerabilità. Il quinto motivo è stato giudicato palesemente infondato, poiché la condanna alle spese discende dall'art. 91 c.p.c. e la mancata compensazione è insindacabile in cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità, poiché il Ministero si era costituito senza svolgere apprezzabile attività difensiva. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro di censura sulla motivazione, ma la Corte ritiene infondata la doglianza perché la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta sufficiente nel contesto dell'inattendibilità del racconto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte rileva che i fatti indicati non erano decisivi o non erano specificamente censurati rispetto all'accertata inattendibilità della narrazione.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese discende dalla soccombenza e non è censurabile in cassazione sotto il profilo del difetto di motivazione quanto al mancato esercizio del potere di compensazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro rispetto al quale viene determinato l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito ha motivatamente escluso la credibilità intrinseca del richiedente, non è necessario procedere al controllo della credibilità estrinseca mediante COI o altre fonti sul paese di origine, perché tale verifica avrebbe solo valore teorico rispetto a una narrazione non attendibile.
  • Ai fini della protezione umanitaria non basta allegare una generica situazione di difficoltà economica o sociale del paese di rimpatrio: occorre la deduzione e dimostrazione di una specifica condizione di vulnerabilità personale che trascenda il mero disagio economico.
  • L'attività lavorativa svolta in Italia, da sola, non è sufficiente a fondare il permesso di soggiorno per motivi umanitari se manca una credibile storia individuale e non risultano peculiari ragioni di vulnerabilità.
  • La censura sulla regolazione delle spese di lite è infondata se mira a contestare il mancato esercizio del potere di compensazione, poiché tale valutazione discrezionale del giudice di merito non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto, oltre a essere specificamente indicato, sia realmente decisivo rispetto alla ratio della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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