Cassazione Civile, Ordinanza n. 35724/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2005, rideterminando il reddito d'impresa di una società operante nel settore supermercati sulla base di maggiori ricavi desunti dallo scostamento tra il dichiarato e i valori ricavabili dagli studi di settore. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che l'accertamento fosse fondato su presunzioni e inferenze logiche non corrette; i giudici di merito avevano accolto il ricorso in primo grado e poi confermato in appello, ritenendo insufficiente la prova dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell'art. 62-sexies d.l. 331/1993 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., lamentando che la CTR avesse errato nel pretendere ulteriori elementi probatori oltre allo studio di settore e nel non valorizzare l'inerzia della società, che non aveva risposto all'invito al contraddittorio preventivo. La ricorrente ha anche chiarito la tempestività del ricorso, poiché la prima notifica non si era perfezionata per causa non imputabile al notificante, essendosi riscontrato il trasferimento della sede della società; la notifica era poi stata rinnovata con sollecitudine presso il domicilio effettivo del difensore/liquidatori.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione, applicando il principio secondo cui, se la notificazione non si conclude per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio entro un tempo ragionevole, senza incorrere in decadenza. Nel merito ha accolto il motivo dell'Agenzia, affermando che, in tema di accertamento standardizzato mediante studi di settore, il contraddittorio preventivo è il momento in cui si forma la presunzione grave, precisa e concordante; se il contribuente, ritualmente invitato, resta inerte, l'Ufficio può fondare l'accertamento anche solo sullo scostamento dagli standard, e il giudice non può pretendere ulteriori prove concrete di evasione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento del reddito d'impresa anche sulla base di presunzioni e di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dall'attività svolta e dagli studi di settore.
art. 62-sexies, d.l. 30 agosto 1993, n. 331
l'accertamento può essere fondato anche su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dagli studi di settore; l'Ufficio può basarsi anche solo su alcuni elementi sintomatici rilevanti.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la corretta ripartizione dell'onere della prova in presenza di presunzioni derivanti dagli studi di settore e dall'inerzia del contribuente.
richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti.
termine di decadenza per proporre impugnazione; la Corte ne esclude la tardività quando la notifica iniziale non si perfeziona per causa non imputabile e viene tempestivamente rinnovata.
richiamato in tema di notificazione dell'impugnazione alla parte costituita.
art. 17, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione all'elezione di domicilio nel processo tributario e agli effetti sulle notificazioni.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata per denunciare l'erronea applicazione delle norme sull'accertamento tributario.
Massime di principio
- Nell'accertamento fondato sugli studi di settore, la gravità, precisione e concordanza della presunzione non derivano automaticamente dallo scostamento tra reddito dichiarato e standard, ma si consolidano all'esito del contraddittorio preventivo con il contribuente.
- Se il contribuente, ritualmente invitato al contraddittorio, non compare o non fornisce giustificazioni, l'Ufficio può motivare l'accertamento anche solo sulla base degli studi di settore e dello scostamento rilevato, senza dover fornire ulteriori prove dirette di evasione.
- La mancata risposta all'invito al contraddittorio non impedisce al contribuente di difendersi in giudizio, ma le sue allegazioni devono comunque integrare una prova contraria idonea a superare la presunzione dell'Ufficio.
- In tema di notificazioni dell'impugnazione, quando il primo tentativo non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi ha l'onere di riattivare rapidamente il procedimento notificatorio; se la rinnovazione avviene in un tempo ragionevole, la notifica si considera tempestiva rispetto al termine di decadenza.
- Nel processo tributario, l'inerzia del contribuente nella fase amministrativa può essere valorizzata dal giudice come elemento del quadro probatorio, senza però precludergli in assoluto la prova contraria in sede contenziosa.
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