Cassazione Civile, Ordinanza n. 28859/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un estratto di ruolo rilasciato nel 2016 e delle cartelle di pagamento sottostanti, deducendo la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione del credito tributario. In primo grado la CTP aveva annullato alcune cartelle; in appello la CTR aveva ritenuto validamente notificata solo una cartella, escludendo per le altre la prova della ricezione della raccomandata informativa prevista per la notifica ex art. 140 c.p.c. L'ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) erronea valutazione della notifica di una cartella, sostenendo che la notifica era stata eseguita per irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, con conseguente insussistenza dell'obbligo di inviare raccomandata informativa; 2) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo di aver prodotto in appello la raccomandata informativa relativa a un'altra cartella, tornata per compiuta giacenza. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale lamentando omessa pronuncia su varie eccezioni: disconoscimento della conformità della documentazione prodotta, prescrizione quinquennale, mancanza di sottoscrizione degli atti, difetto di qualifica dirigenziale di chi li aveva emessi e notifica tramite soggetto privato asseritamente non autorizzato. La Corte, tuttavia, ha esaminato preliminarmente il profilo dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, rilevando d'ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente, in assenza della prova che ricorresse una delle ipotesi di tutela immediata previste dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente per difetto di interesse ad agire, rilevato d'ufficio. Di conseguenza ha assorbito le ulteriori questioni di merito relative alla validità delle notifiche delle cartelle e alle eccezioni sollevate nel ricorso incidentale. Ha disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, valorizzando il fatto che il consolidamento dell'orientamento sulla questione è intervenuto solo nel 2022. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per asserito errore processuale
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
richiamato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo
richiamato dal ricorrente incidentale per dedotta omessa pronuncia
richiamato in tema di notificazione mediante deposito e raccomandata informativa
invocato per sostenere che, in caso di irreperibilità assoluta, non sia necessaria la raccomandata informativa
richiamato in tema di notificazione della cartella di pagamento
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
interpretato come norma che specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata, applicabile ai processi pendenti
norma introduttiva del comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973
richiamato per il principio di conversione del vizio processuale in motivo di gravame
citato come esempio di nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione
richiamato in tema di litispendenza
artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.
richiamati con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, ritenute manifestamente infondate
art. 6 CEDU
richiamato insieme all'art. 117 Cost. nella valutazione della legittimità costituzionale
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato insieme all'art. 117 Cost. nella valutazione della legittimità costituzionale
indicata come legge di conversione dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021
richiamato come modifica successiva dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile quando il contribuente non alleghi e non dimostri di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, poiché tale norma concretizza l'interesse ad agire per la tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.
- Il difetto di interesse ad agire è questione processuale rilevabile d'ufficio anche nei gradi successivi, e non è coperto da giudicato implicito se il giudice di merito non vi abbia espressamente provveduto in un sistema di censure e impugnazioni conforme al principio di conversione del vizio in motivo di gravame.
- Le questioni processuali che attengono a condizioni dell'azione, legittimazione, interesse, proponibilità, rappresentanza, decadenze perentorie, giudicato e litispendenza restano rilevabili d'ufficio nei limiti in cui l'ordinamento lo consenta espressamente o si tratti di vizi fondanti; fuori da tali ipotesi, l'omessa impugnazione della decisione implicita sul punto preclude il rilievo officioso in cassazione.
- Quando la causa viene dichiarata inammissibile per un difetto di interesse ad agire sopravvenuto o emerso in cassazione, può disporsi la compensazione integrale delle spese ove la questione sia divenuta chiara solo per effetto di un successivo consolidamento giurisprudenziale.
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