Cassazione Civile, Ordinanza n. 21295/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un accertamento IRPEF emesso nei confronti di un socio di società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, fondato sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili accertati in capo alla società. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per tardività della notifica dell'avviso e per intervenuta decadenza dell'Ufficio; in appello, invece, la CTR ha accolto il gravame dell'Agenzia, ritenendo applicabile il raddoppio dei termini di accertamento sia per la società sia per il socio, in ragione di fatti configuranti reati tributari, e ha inoltre ritenuto non vinta la presunzione di percezione degli utili occultati. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe esteso ai soci, oltre i limiti della domanda e dell'atto impositivo, il raddoppio dei termini fondato sul reato ascritto al legale rappresentante della società; 2) violazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 e omesso esame di fatto decisivo, per avere applicato il raddoppio anche a soggetti non autori del reato e per non avere valutato la reale sussistenza dei fatti di reato; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2, 44 e 45 d.P.R. 917/1986, per avere negato che gli utili eventualmente occultati dovessero essere imputati al socio subentrante nella partecipazione societaria, ritenendo non provata la cessione della quota; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, per avere ritenuto provata per presunzione la distribuzione degli utili extracontabili al socio, valorizzando la mancata impugnazione dell'accertamento societario.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendoli infondati: il giudice tributario poteva pronunciarsi sulla decadenza e sulla corretta applicazione del raddoppio dei termini, che discende dalla legge; inoltre il raddoppio opera in presenza dell'astratta configurabilità di un reato che impone l'obbligo di denuncia, senza necessità dell'accertamento in concreto del reato. La Corte ha invece accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto: ha rilevato che la circostanza del trasferimento della quota del socio nel corso dell'anno era non contestata e risultava dallo stesso avviso di accertamento; la CTR, nel richiedere la prova del prospetto di liquidazione, ha violato l'art. 115 c.p.c. La Corte ha quindi deciso nel merito, accogliendo il ricorso originario del contribuente, con conseguente annullamento della pretesa nei suoi confronti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
Il giudice può pronunciarsi sul tema della decadenza e della corretta individuazione del termine di accertamento una volta che la questione sia stata ritualmente dedotta; non vi è ultrapetizione se il giudice applica la disciplina legale del termine invocato dalla parte.
art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza di una violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati tributari; il meccanismo riguarda la commisurazione del termine e si applica anche ai soci della società a ristretta base quando l'accertamento societario costituisce antecedente logico-giuridico di quello personale.
art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La Corte lo richiama per affermare che il raddoppio dei termini è collegato all'astratta configurabilità del reato di dichiarazione infedele e non al suo concreto accertamento.
L'obbligo di denuncia del pubblico ufficiale sorge in presenza dell'astratta sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati; se un fatto storico è pacificamente allegato e non contestato, non può essere considerato non provato per difetto di ulteriore documentazione.
La Corte richiama la norma nel motivo di ricorso sul riparto dell'onere probatorio, ma il motivo resta assorbito dopo l'accoglimento del terzo motivo.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel quarto motivo, che resta assorbito; la decisione non sviluppa un principio specifico sulla norma.
artt. 2, 44 e 45 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamati dal ricorrente per sostenere che gli utili avrebbero dovuto essere imputati al socio subentrante; la Corte non affronta il profilo nel merito, perché risolve la controversia sul diverso rilievo della non contestazione del trasferimento della quota e sulla imputazione temporale degli utili occulti.
art. 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Base normativa del recupero a tassazione del maggior reddito di capitale in capo al socio, in ragione del reddito accertato alla società.
La Corte lo richiama per affermare, in coerenza con i principi civilistici, che il diritto agli utili matura con la chiusura dell'esercizio e l'approvazione del bilancio, non in modo frazionato nel corso dell'anno.
Massime di principio
- In materia di raddoppio dei termini di accertamento tributario, il giudice deve verificare l'astratta sussistenza di una violazione penalmente rilevante che imponga l'obbligo di denuncia, non essendo necessario l'accertamento in concreto del reato.
- Nei rapporti fiscali relativi a società a ristretta base partecipativa, l'accertamento del maggior reddito della società costituisce antecedente logico-giuridico dell'accertamento in capo ai soci, e il raddoppio dei termini applicabile alla società si riflette sull'accertamento personale del socio.
- In presenza di fatti storici non specificamente contestati dalla controparte, il giudice non può reputarli non provati per mancanza di documentazione ulteriore, perché tali fatti entrano nel thema decidendum come pacifici.
- Gli utili extracontabili di società di capitali a ristretta base sociale si presumono distribuiti nello stesso periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti, ma la loro imputazione al socio deve comunque confrontarsi con la qualità di socio nel periodo di maturazione del reddito.
- La distribuzione di utili occulti non può essere frazionata proporzionalmente alla durata della partecipazione sociale nel corso dell'esercizio, poiché il reddito matura in occasione della chiusura dell'esercizio e non in modo costante e uniforme nel tempo.
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