Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08102/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

La controversia riguarda la proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, disposta dal Giudice di pace. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa motivazione o motivazione apparente dell'ordinanza impugnata, con richiamo all'art. 132 n. 4 c.p.c. e all'art. 111, comma 6, Cost. La Corte ha ritenuto fondata la censura, osservando che, in materia di seconda proroga e proroghe successive del trattenimento, la disciplina dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, come modificata dalla l. n. 161 del 2014, richiede l'accertamento di elementi concreti idonei a rendere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio. Nel caso concreto il provvedimento del giudice di merito era stato emesso senza tale adeguato accertamento, sicché la motivazione è stata ritenuta insufficiente. Inoltre, essendo ormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida, la Corte ha disposto la cassazione senza rinvio. È stata anche affrontata incidentalmente la questione delle spese processuali in presenza di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di un'Amministrazione statale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha cassato senza rinvio il decreto impugnato, perché il termine per provvedere alla convalida era ormai decorso. Quanto alle spese, la Corte ha affermato che, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato e risultando soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo a regolazione delle spese in favore dell'erario; la liquidazione dei compensi e delle spese del difensore dovrà avvenire davanti al Giudice di pace di Melfi ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    omessa motivazione e/o motivazione apparente

    La doglianza è stata proposta per denunciare un vizio di nullità della decisione impugnata per carenza assoluta o apparenza della motivazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza o ordinanza, la cui violazione integra nullità per motivazione mancante o apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La decisione deve essere sorretta da motivazione effettiva e non meramente apparente.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998

    Per la seconda proroga e le successive del trattenimento dello straniero è richiesta una disciplina più rigorosa, con accertamento di elementi concreti che rendano probabile l'identificazione o rendano necessario il trattenimento per il rimpatrio.

  • l. n. 161 del 2014

    Ha modificato l'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 introducendo un regime più rigoroso per la proroga del trattenimento.

  • art. 13 Cost.

    La disciplina delle proroghe del trattenimento va applicata in modo coerente con la tutela della libertà personale e con un controllo più stringente della sua compressione.

  • art. 142 d.P.R. n. 115/2002

    Viene richiamato per il patrocinio a spese dello Stato della parte ricorrente.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    I compensi e le spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio vanno liquidati secondo la procedura prevista dalla norma, mediante istanza al giudice del procedimento.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    Nel giudizio di cassazione, la liquidazione avviene davanti al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato o al giudice competente nei casi di cassazione senza rinvio.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    La condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale; non si dispone quindi la condanna in favore dello Stato in tale ipotesi.

Massime di principio

  • In tema di proroga del trattenimento dello straniero nei CPR, la seconda proroga e quelle successive richiedono una motivazione rafforzata e un accertamento di elementi concreti, non essendo sufficiente il mero dato della persistente attività amministrativa di ricerca della documentazione.
  • La motivazione del provvedimento che dispone o proroga il trattenimento deve essere effettiva e non apparente; la sua mancanza o insufficienza integra un vizio denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • Quando, al momento della decisione di legittimità, sia ormai decorso il termine per provvedere sulla convalida o sulla proroga del trattenimento, la cassazione può avvenire senza rinvio per sopravvenuta inutilità del giudizio di merito.
  • Nel regime del patrocinio a spese dello Stato, se la parte ammessa al beneficio vince contro un'Amministrazione statale, le spese del difensore non seguono la normale regolazione tra le parti ma devono essere liquidate dal giudice competente secondo la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.