Cassazione Civile, Ordinanza n. 35333/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società, gestrice in house del Servizio Idrico Integrato, impugnava davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche due decreti regionali del 2019 con cui la Regione aveva rinnovato alla società idroelettrica le concessioni per lo sfruttamento energetico di derivazioni collegate all'Acquedotto dei Sibillini, nonché i relativi disciplinari. La contestazione riguardava soprattutto la parte in cui l'amministrazione aveva previsto una concessione ventennale e aveva stabilito che, dopo la scadenza della convenzione privata tra le due società, le condizioni della convenzione sarebbero rimaste prorogate fino a eventuale rinnovo o revisione, in applicazione della disciplina regionale sul co-uso/sottotensione. La ricorrente sosteneva che non si trattasse di co-uso ai sensi dell'art. 47 del r.d. n. 1775/1933 e dell'art. 28 l.r. Marche n. 5/2006, perché l'utilizzo riguardava opere e condotte a valle del punto di presa, e che comunque la Regione non avesse potere di disporre di beni appartenenti al demanio idrico e all'assetto del SII nei termini indicati. I motivi di ricorso denunciavano violazione delle norme sul co-uso delle derivazioni, degli artt. 822 e 823 c.c. e degli artt. 141 e 143 del d.lgs. n. 152/2006, oltre a eccesso di potere per travisamento dei presupposti.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla controinteressata, ritenendo che la sentenza del TSAP non si fondasse su una ratio autonoma di difetto di interesse non censurata dal ricorso. Nel merito ha ritenuto infondati i due motivi: ha confermato che la disciplina del co-uso/sottotensione può applicarsi anche all'utilizzo di acqua già captata e intubata attraverso impianti e condotte esistenti, non solo alle opere di presa in senso stretto; ha inoltre affermato che la normativa regionale attribuisce alla pubblica amministrazione concedente il potere di regolare i rapporti di co-uso e, in mancanza di accordo tra le parti, di supplire all'inerzia regolando la prorogatio in via transitoria e solo fino al rinnovo/revisione della convenzione o al mutamento del gestore. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 47 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
La disposizione sul co-uso delle opere di presa e derivazione è stata letta in senso ampio, tale da ricomprendere complessivamente tutte le opere della derivazione, incluse quelle a valle che conducono la risorsa, quando il nuovo uso si inserisce in un sistema di uso plurimo della risorsa idrica.
art. 28 l.r. Marche 9 giugno 2006, n. 5
La norma regionale sul couso/sottotensione attribuisce all'autorità concedente il potere di rilasciare la concessione e di regolare convenzionalmente i rapporti tra gli utilizzatori; in caso di mancato accordo tra le parti, la PA può supplire all'inerzia con provvedimenti che disciplinano transitoriamente il rapporto.
art. 28, comma 4, l.r. Marche 9 giugno 2006, n. 5
È richiamato per affermare che, nei casi di sottotensione totale o parziale, l'autorità concedente può rilasciare la concessione se ciò risponde al miglior utilizzo della risorsa o all'interesse pubblico.
art. 28, comma 6, l.r. Marche 9 giugno 2006, n. 5
È la base della prorogatio transitoria delle condizioni convenzionali, destinata a operare in attesa dell'eventuale rinnovo o revisione e a venire meno in caso di nomina di un nuovo gestore del SII.
Richiamato per escludere che la regolazione transitoria del couso comporti una indebita disposizione di beni demaniali fuori dai poteri dell'amministrazione.
Richiamato nel medesimo senso dell'art. 822 c.c., per escludere la violazione della disciplina del demanio pubblico.
art. 141 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamato quale norma sull'assetto del servizio idrico integrato e sulla titolarità/gestione delle infrastrutture, senza che la disciplina del couso ne risulti violata.
art. 143 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamato per evidenziare che i beni del SII sono affidati al gestore per finalità specifiche e che la regolazione del couso non incide su tali finalità quando non compromette il buon funzionamento delle infrastrutture.
È menzionato solo come rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La disciplina del co-uso delle derivazioni idriche deve essere interpretata in modo funzionale alla massimizzazione dell'uso plurimo della risorsa, sicché non si limita alle sole opere di presa ma può estendersi all'intera infrastruttura di derivazione, comprese le condotte e le opere che consentono il trasferimento dell'acqua.
- Quando la normativa regionale attribuisce alla pubblica amministrazione concedente un potere di regolazione del rapporto di sottotensione o co-uso, l'autorità può disciplinare transitoriamente i rapporti tra i soggetti interessati e supplire all'eventuale mancato accordo negoziale, purché la regolazione sia coerente con l'interesse pubblico e con il miglior utilizzo della risorsa.
- La previsione di una prorogatio delle condizioni convenzionali, in attesa del rinnovo o della revisione del rapporto e comunque fino alla eventuale nomina di un nuovo gestore, non integra di per sé una indebita compressione dei beni demaniali o delle prerogative del gestore del servizio idrico integrato, se non incide sul funzionamento dell'infrastruttura e resta strumentale alla continuità del regime di co-uso.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi effettivamente poste a base della decisione impugnata; tuttavia non può ritenersi inammissibile il ricorso quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la causa nel merito e la pretesa ratio autonoma di inammissibilità non risulti effettivamente posta a fondamento della decisione.
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