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Legge

L.R. Marche 5/2006

Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico.

Normativa regionaleL.R. Marche 5/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nelle Marche, concessioni di grandi e piccole derivazioni d’acqua pubblica, licenze di attingimento, perforazione dei pozzi e occupazioni del demanio idrico. Prevede procedure, rinnovi, canoni, controlli, sanzioni e regole transitorie per utenze esistenti e sanatorie. Molte disposizioni storiche riguardano situazioni pregresse e termini già spirati, quindi sono oggi in gran parte non più applicabili.

Derivazioni di acqua pubblica e occupazioni del demanio idrico nelle Marche

Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico nelle Marche

La legge regionale marchigiana regola l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessioni di acqua pubblica, licenze di attingimento, autorizzazioni alla perforazione dei pozzi e concessioni/occupazioni del demanio idrico. La disciplina è costruita per il territorio della Regione Marche e si coordina con il quadro statale sulle acque pubbliche, sul bilancio idrico e sulla tutela ambientale.

Oggetto, definizioni e tutela delle acque sotterranee

La legge si applica alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica, alle licenze di attingimento e alle concessioni di aree demaniali. Riconosce inoltre un regime di particolare tutela per le acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici regionali, considerate risorsa e riserva strategica.

L’utilizzo di ulteriori acque sotterranee profonde in tali sistemi è ammesso solo:

  • per emergenze e gravi carenze idriche per uso idropotabile, quando sia dichiarata la crisi ai sensi della normativa di protezione civile;
  • in attesa dell’elenco delle riserve strategiche, per esigenze idropotabili, sulla base di indagini e studi che escludano danni ambientali e accertino la rinnovabilità della risorsa e la compatibilità con gli obiettivi di qualità e quantità dei corpi idrici.

Ai fini della legge rilevano, tra l’altro:

  • l’uso domestico, limitato all’uso potabile e igienico-sanitario familiare e, entro certi limiti di superficie, anche all’innaffiamento di giardini e orti e all’abbeveraggio del bestiame;
  • le acque subalvee, considerate ai fini dell’utilizzo e della concessione come acque superficiali;
  • i prelievi di subalveo, definiti in relazione alla collocazione rispetto agli alvei e alle sponde dei corsi d’acqua.

Riparto delle funzioni amministrative

La Regione esercita le funzioni amministrative indicate dalla normativa regionale di riordino, mentre la Provincia esercita le corrispondenti funzioni nelle materie disciplinate dalla legge. Per gli impianti idroelettrici, le funzioni provinciali si inseriscono nella procedura autorizzativa unica prevista dalla disciplina statale sulle fonti rinnovabili.

Grandi derivazioni: domanda, istruttoria e concorrenza

La domanda di concessione di grande derivazione va presentata alla struttura regionale competente e deve contenere i dati del richiedente, l’indicazione del corpo idrico, dell’opera di presa, dell’uso, della portata e del volume annuo; se l’opera è un pozzo, va chiesta anche la perforazione.

Alla domanda devono essere allegati i principali elaborati tecnici, tra cui relazione tecnica e idrogeologica, cartografia, planimetrie, progetto dei dispositivi di misurazione, eventuale caratterizzazione idrogeologica e idrochimica per uso potabile e ricevuta delle spese di istruttoria. Gli elaborati devono essere firmati da un professionista abilitato.

La struttura competente verifica la completezza della documentazione, può chiedere integrazioni e dichiara improcedibile la domanda se non regolarizzata. L’avvio del procedimento viene comunicato ai soggetti interessati e pubblicato anche sul bollettino ufficiale regionale; gli interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione.

La domanda è inoltre trasmessa all’Autorità di bacino per il parere di compatibilità con il piano di tutela delle acque e con il bilancio idrico o idrologico. Il parere va reso entro sessanta giorni, decorso il quale si intende favorevole.

Le domande concorrenti, ossia tecnicamente incompatibili con domande precedenti, sono ammissibili se presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso. La preferenza è accordata secondo criteri di razionale utilizzazione della risorsa, priorità del consumo umano, qualità e quantità dell’acqua restituita e, per gli usi industriali, anche in base all’adesione a sistemi di gestione ambientale ISO 14001 o EMAS.

Grande derivazione: inizio lavori, disciplinare, rilascio e durata

In assenza di opposizioni e per motivi di urgenza accertata, può essere autorizzato l’immediato inizio dei lavori, previa cauzione non inferiore al 5% delle opere da realizzare e rispetto delle prescrizioni impartite.

Il disciplinare di concessione definisce il rapporto tra amministrazione e concessionario, con indicazione di dati identificativi, quantità e uso dell’acqua, luogo e modalità di presa e restituzione, termini di esecuzione, rispetto del minimo deflusso vitale, durata, canone, modalità di rinnovo, cauzione definitiva, condizioni speciali, obblighi di misurazione e trasmissione dei dati, nonché obblighi di rimozione delle opere e ripristino dei luoghi se non acquisite al demanio.

Per gli usi irrigui devono essere considerate le colture e la reale disponibilità della risorsa. Il disciplinare va sottoscritto entro il termine assegnato; alla stipula si versa una annualità di canone.

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso di rilascio o diniego. Il decreto approva progetto e disciplinare, è pubblicato per estratto e notificato al richiedente, oltre che trasmesso agli enti competenti.

La durata della concessione non può superare:

  • venti anni in via generale;
  • venticinque anni per uso irriguo;
  • quindici anni per le grandi derivazioni industriali, con condizione di attuare risparmio idrico mediante riciclo o riuso secondo tempi e quantità stabiliti.

Esecuzione delle opere e collaudo

Dopo il decreto di concessione, il concessionario comunica l’inizio dei lavori. La struttura regionale sorveglia l’esecuzione e può sospendere i lavori se non rispettano le condizioni della concessione.

Ultimati i lavori, la struttura effettua la visita delle opere e rilascia il certificato di regolarità/collaudo entro sei mesi dalla comunicazione di ultimazione. Il collaudo attesta ultimazione, funzionalità e conformità al progetto.

La derivazione non può essere utilizzata prima del collaudo, salvo autorizzazione provvisoria all’esercizio a rischio del concessionario.

Rinnovo e modifiche delle grandi derivazioni

Il rinnovo va chiesto almeno un anno prima della scadenza, con le stesse modalità della domanda iniziale ma senza gli elaborati tecnici. Il rinnovo è possibile se persistono le finalità e non vi sono ragioni di pubblico interesse ostative.

L’amministrazione può introdurre modifiche e prescrizioni aggiuntive se cambiano le condizioni dei luoghi o dei corsi d’acqua. Le domande di rinnovo con varianti non sostanziali o riduzione del prelievo seguono un’istruttoria breve, con visita locale ma senza pareri; se invece le varianti sono sostanziali, si procede con nuova concessione.

La domanda presentata fuori termine è trattata come nuova concessione. Con la sola presentazione della domanda è consentito continuare il prelievo fino alla decisione, nel rispetto delle condizioni vigenti.

Piccole derivazioni: domanda, istruttoria e concessione

Le domande per nuove piccole derivazioni si presentano alla Provincia competente e, in copia, all’Autorità di bacino. Devono essere corredate da relazione tecnica, visura catastale, corografia e mappa catastale.

Se la domanda è incompleta, la Provincia assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni per integrare; in difetto la domanda è improcedibile. Il richiedente deposita inoltre le spese di istruttoria entro il termine assegnato.

La domanda può essere rigettata anche quando l’approvvigionamento richiesto potrebbe essere soddisfatto tramite impianti esistenti di riutilizzo delle acque reflue, in funzione del risparmio idrico e del minimo deflusso vitale. Per l’emungimento da falda è necessaria preventiva autorizzazione alla perforazione del pozzo e alla ricerca delle acque sotterranee.

L’avvio del procedimento è pubblicato e sono ammessi osservazioni e opposizioni entro trenta giorni. La Provincia svolge sopralluogo, istruisce le opposizioni e conclude il procedimento entro centottanta giorni, salvo sospensioni.

Provvedimento provinciale, obblighi del concessionario e durata delle piccole derivazioni

La concessione è adottata sulla base di un disciplinare. Il concessionario deve eseguire, a proprie spese, eventuali variazioni necessarie per ragioni sopravvenute, pagare i canoni anche se non utilizza totalmente la concessione e consentire i controlli dell’amministrazione.

Sono inoltre a carico del concessionario le spese derivanti dalla concessione oltre a quelle di sorveglianza e collaudo previste nel disciplinare.

Dopo la concessione, il concessionario presenta il progetto esecutivo, comunica l’inizio lavori, subisce la sorveglianza provinciale e, a lavori ultimati, ottiene il collaudo. La derivazione non può essere esercitata prima del collaudo, salvo esercizio provvisorio autorizzato.

La durata della concessione, per le piccole derivazioni, non può essere superiore a trenta anni. In caso di ritardo nel pagamento del canone, sono dovuti gli interessi legali di mora. Se le opere non sono mantenute in buono stato, la Provincia diffida l’utente e, in caso di inadempimento, avvia il procedimento per il ripristino e la rimozione dei pericoli.

Rinnovo delle piccole derivazioni e licenze di attingimento

Il rinnovo va chiesto almeno tre mesi prima della scadenza alla struttura provinciale.

Le licenze di attingimento riguardano prelievi superficiali con opere mobili o semifisse, solo se il prelievo è provvisorio, di modesta portata, non danneggia argini o difese del corso d’acqua e non compromette le utenze esistenti né il minimo deflusso vitale. La licenza dura al massimo un anno, è rinnovabile fino a cinque volte e può essere revocata per pubblico interesse. Il canone è determinato prima del rilascio e va pagato anticipatamente.

Autorizzazione alla perforazione dei pozzi e alla ricerca delle acque sotterranee

Le domande di perforazione dei pozzi per il prelievo di acque sotterranee sono presentate alla Provincia, salvo quelle per uso domestico che vanno al Comune secondo le modalità comunali.

La domanda deve indicare le modalità di assaggi e indagini preliminari, la profondità massima e la falda captabile. L’autorizzazione comprende ricerca, trivellazione, costruzione del pozzo e prove di emungimento.

Il provvedimento stabilisce:

  • comunicazione di inizio e fine lavori;
  • cautele per evitare effetti negativi idrogeologici e inquinamenti;
  • eventuale installazione di strumenti per il livello di falda e i prelievi di campioni.

L’autorizzazione ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta di sei mesi. Può essere revocata senza indennizzo per inosservanza, effetti negativi sull’assetto idrogeologico o pubblico interesse. Entro tre mesi dal completamento dei lavori, la Provincia effettua il sopralluogo e approva il collaudo. Il richiedente deve inoltre presentare il progetto esecutivo delle opere di estrazione e utilizzazione delle acque rinvenute.

VIA e autorizzazione unica per impianti idroelettrici

Quando le opere richiedono la valutazione di impatto ambientale, la domanda di concessione va presentata direttamente alla struttura competente in materia di VIA; il provvedimento conclusivo è poi trasmesso alla struttura che rilascia la concessione.

Per le opere soggette ad autorizzazione unica ex normativa sulle fonti rinnovabili, la domanda va presentata alla struttura competente in materia di autorizzazione unica.

Per gli impianti idroelettrici soggetti ad autorizzazione unica regionale, la Giunta regionale definisce criteri e modalità del procedimento, pubblicità degli atti, documentazione e criteri per l’ottimale utilizzo della risorsa idrica. La Provincia decide sull’istanza in conferenza di servizi e, in caso positivo, adotta il provvedimento di concessione.

Casi di rigetto, varianti, cambio di titolarità e cessazione

La domanda può essere rigettata se il prelievo è incompatibile con piano di tutela, bilancio idrico, minimo deflusso vitale, piano regolatore generale degli acquedotti, capacità di ricarica dell’acquifero, assetto idraulico del corso d’acqua o caratteristiche dell’area. Può essere rigettata anche se il fabbisogno può essere soddisfatto con reti idriche contigue o con impianti di riciclo, riuso e risparmio dell’acqua.

Le varianti sostanziali sono quelle che modificano significativamente le opere, ne mutano l’ubicazione, cambiano l’uso dell’acqua o aumentano il prelievo con modifiche alle opere. Varianti meramente quantitative, senza modifica delle opere o dell’uso, possono essere assentite con il solo adeguamento del canone. Le varianti alle opere e ai meccanismi per la forza motrice devono essere notificate; la mancata notifica comporta sanzione pecuniaria e possibile ripristino.

Il cambio di titolarità va richiesto entro sessanta giorni dall’evento. Non è richiesto nuovo deposito cauzionale nei casi di semplice cambio di denominazione, fusione, incorporazione, trasformazione o conferimento d’azienda.

La decadenza è dichiarata, previa diffida, in caso di uso diverso, mancato uso biennale, mancato pagamento di due annualità, violazione del disciplinare, grave inosservanza normativa, sub-concessione, mancato rispetto del minimo deflusso vitale o del piano di tutela, ovvero quando ricorrano motivi che avrebbero determinato il rigetto della domanda. La sub-concessione comporta decadenza immediata. La revoca è disposta per pubblico interesse.

La concessione può essere sospesa temporaneamente per grave depauperamento della risorsa, abbassamento delle falde, perdita dei requisiti qualitativi o lavori pubblici/manutentivi. Per sospensioni superiori a tre mesi il canone si riduce proporzionalmente. Se il regime idrologico cambia per cause naturali, non è dovuto indennizzo, salvo riduzione o cessazione del canone; se cambia per opere pubbliche permanenti, può spettare anche indennità. Se possibile, gli utenti possono eseguire a proprie spese le opere di ripristino.

In caso di rinuncia, il concessionario deve comunicarla per iscritto indicando i dati della concessione e lo stato delle opere; il canone resta dovuto per l’annualità in corso. L’amministrazione prende atto della rinuncia e stabilisce ripristino e tempi.

Alla cessazione dell’utenza, le opere principali e accessorie sono acquisite senza compenso dall’amministrazione, che può ordinare la rimozione e il ripristino; in caso di inadempienza provvede d’ufficio a spese del concessionario. I pozzi devono essere tombati e messi in sicurezza.

Sottensione totale o parziale

La legge disciplina la sottensione, totale o parziale, quando una nuova concessione interferisce tecnicamente con utenze già assentite.

Nella sottensione totale vi è incompatibilità tra opere o impossibilità di coesistenza delle derivazioni; nella parziale si utilizza parte delle opere o parte della risorsa di una concessione esistente per consentire la nuova utenza.

Le parti stipulano una convenzione; l’autorità concedente può comunque rilasciare la concessione se ciò risponde al miglior utilizzo della risorsa o all’interesse pubblico. Il nuovo utente deve garantire acqua o energia equivalente o corrispondere un’indennità. Il disciplinare dà atto degli accordi o, in mancanza, dell’intervento decisorio dell’amministrazione. La sottensione parziale modifica la concessione dell’utente sotteso.

Catasto regionale dei prelievi e gestione degli impianti idroelettrici

È istituito il catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica, con archiviazione informatizzata di provvedimenti, prese d’atto e riconoscimenti rilasciati. Le Province trasmettono gli elenchi alla Regione e annualmente Comuni e Comunità montane ricevono l’aggiornamento dei dati territoriali.

Per gli impianti idroelettrici soggetti ad autorizzazione unica regionale, la Provincia decide in conferenza di servizi e rilascia il provvedimento di concessione in caso di esito positivo.

Concessioni idrauliche e concessioni di aree demaniali

Le concessioni idrauliche riguardano opere e manufatti che occupano aree del demanio idrico. La domanda provinciale deve essere corredata da mappa catastale, relazione tecnica, documentazione progettuale, fotografie e ricevuta delle spese di istruttoria.

In caso di incompletezza, la Provincia assegna un termine per integrare; se ciò non avviene, la domanda è respinta. Verificata l’assentibilità idraulica, il richiedente è autorizzato a eseguire le opere dopo la presentazione di cauzione e spese istruttorie. Entro sessanta giorni dal completamento deve presentare la relazione del direttore dei lavori; quindi la Provincia determina il canone e invita alla stipula oppure emette diniego motivato.

Per le infrastrutture di pubblico servizio o pubblica utilità, sono previste convenzioni con schema tipo approvato dalla Giunta regionale.

Le concessioni di aree demaniali riguardano altre tipologie di occupazione del demanio idrico. Le domande sono pubblicate all’albo provinciale, con possibilità di opposizioni, osservazioni e domande concorrenti entro trenta giorni.

Tra più domande è preferita quella che offre maggiori garanzie per l’uso economico richiesto, con priorità per l’uso agricolo del proprietario o affittuario di terreni confinanti; per gli usi industriali vale il criterio di adesione ai sistemi di gestione ambientale ISO 14001/EMAS. In mancanza di criteri di preferenza, si procede con evidenza pubblica, salvo il diritto di insistenza del precedente concessionario in sede di rinnovo. Per le aree golenali si applica la normativa statale speciale.

Le concessioni rilasciate alla Regione e agli enti locali non sono soggette a canone.

Regime transitorio per utilizzazioni in atto, pozzi e sanatorie

La legge disciplina anche le utilizzazioni già in corso alla data della sua entrata in vigore, i riconoscimenti di prelievi preesistenti, le denunce dei pozzi esistenti e le concessioni in sanatoria.

Le nuove istanze di riconoscimento o sanatoria dovevano essere presentate entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge; si tratta quindi di una disciplina oggi storicamente esaurita.

Il procedimento prevedeva codici identificativi provvisori, invio di moduli di autocertificazione e schede tecniche, restituzione entro sessanta giorni e, in caso di inadempimento, improcedibilità o rigetto. In alcune ipotesi era disposta la rimozione delle opere a spese dell’utente.

Per l’uso domestico la struttura provinciale predisponeva una presa d’atto, con pubblicazione degli elenchi al Comune e possibili sopralluoghi a campione. Se l’uso non corrispondeva a quanto dichiarato, il prelievo veniva assoggettato a riconoscimento dell’utenza o concessione in sanatoria.

Per i pozzi esistenti era obbligatoria la denuncia anche se non utilizzati; l’inserimento nel catasto equivaleva alla presa d’atto. Per i pozzi in comprensori sotto tutela privi dell’autorizzazione statale era prevista una specifica procedura e una sanzione amministrativa.

Per le utenze esistenti già pubbliche dopo le riforme statali sulle acque, il riconoscimento era limitato al quantitativo usato e aveva durata non superiore a cinque anni, con canone decorrente dalle date stabilite dalla legge e dalla normativa statale. Le concessioni in sanatoria avevano durata massima di cinque anni, erano subordinate al pagamento dei canoni arretrati e potevano essere proseguite in pendenza del procedimento salvo contrasti con diritti di terzi o con gli obiettivi di qualità e disponibilità della risorsa.

Spese istruttorie, canoni, sanzioni e competenze sanzionatorie

L’avvio dell’istruttoria è subordinato al pagamento anticipato delle spese di istruttoria. L’entità di tali somme è determinata dalla Giunta regionale e dalle Province secondo le rispettive competenze.

La legge regionale finanziaria determina la misura dei canoni delle utenze di acqua pubblica; i canoni di occupazione del demanio idrico seguono la tabella allegata. Dal 2012 i canoni relativi alle funzioni conferite alle Province sono riscossi dalle Province, che curano anche recupero, rimborsi e contenzioso.

Le Province comunicano annualmente alla Regione i dati sulle concessioni e sulle riscossioni e riversano gli importi secondo modalità stabilite dalla Giunta. Il gettito è ripartito tra Province in proporzione al riscosso territoriale e una quota è destinata a tutela e manutenzione del reticolo idrografico e alla riduzione del dissesto idrogeologico.

Sono previste sanzioni per:

  • prelievi abusivi senza titolo, con immediata cessazione dell’utenza e sanzione ai sensi della normativa statale;
  • prelievi abusivi in sanatoria, con regole transitorie ormai riferite a termini scaduti;
  • mancanza dell’autorizzazione alla ricerca/estrazione per pozzi in comprensori tutelati;
  • omessa denuncia del pozzo, con sequestro e chiusura;
  • mancata notificazione di varianti alle opere/meccanismi per la forza motrice.

Le funzioni sanzionatorie sono attribuite alla Provincia territorialmente competente.

Norme transitorie e disciplina residuale

I procedimenti già iniziati alla data di entrata in vigore della legge si concludono secondo la normativa previgente. Le Province disciplinano i propri procedimenti nel rispetto della legge regionale.

In attesa del catasto regionale, era istituito un archivio informatizzato regionale delle denunce dei pozzi; tale previsione ha natura transitoria. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica la normativa statale vigente.

Valutazione di attualità della legge

La legge resta il quadro di riferimento regionale per concessioni idriche e occupazioni del demanio idrico nelle Marche, ma una parte rilevante delle disposizioni transitorie e delle sanatorie è ormai esaurita per decorso dei termini. Inoltre, alcune note richiamano abrogazioni parziali e successive modifiche tariffarie, per cui l’atto è oggi utile soprattutto come disciplina sostanziale di settore e per i canoni/obblighi ancora vigenti, non per le regolarizzazioni storiche.

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