Cassazione Civile, Ordinanza n. 05466/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di una società in house sanitaria, inquadrato nel livello C del c.c.n.l. AIOP Sanità Privata, aveva agito per ottenere, a decorrere da una certa data, il riconoscimento della superiore qualifica di coordinatore amministrativo, categoria DS, con conseguenti differenze retributive per un periodo successivo. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello, riformando la decisione, l'aveva respinta. La corte territoriale aveva ritenuto che, trattandosi di società a controllo pubblico/in house, trovassero applicazione i vincoli procedurali previsti per il reclutamento del personale nelle società partecipate e, quindi, non fosse invocabile l'art. 2103 c.c. per ottenere l'inquadramento superiore; aveva inoltre richiamato la disciplina dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, riconoscendo al più effetti economici per mansioni superiori, ma aveva escluso in concreto la prova dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello rivendicato, per difetto di quella discrezionalità operativa che caratterizzava la categoria superiore. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1, 6 e 19 d.lgs. n. 276/2016, sostenendo che la partecipazione pubblica non muta la natura privatistica della società e che ai rapporti di lavoro si applicano le regole del lavoro privato, non il d.lgs. n. 165/2001; 2) violazione dell'art. 18 d.l. n. 112/2008, degli artt. 19 d.lgs. n. 175/2016 e 12 preleggi, lamentando che la norma sulle società partecipate riguarda solo il reclutamento e non la gestione del rapporto, con conseguente applicazione dell'art. 2103 c.c. e del diritto all'acquisizione definitiva della qualifica superiore in base alle mansioni svolte. La società resistente ha contrastato il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi investivano solo una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, cioè il tema della disciplina applicabile alle società in house e il rapporto tra regole concorsuali e sviluppo di carriera, ma non censuravano l'altra autonoma ratio, decisiva e sufficiente da sola a sorreggere il rigetto della domanda: l'accertamento in fatto della mancata prova dello svolgimento, da parte del lavoratore, di mansioni riconducibili alla superiore categoria DS, per difetto della discrezionalità operativa richiesta. Poiché tale statuizione non era stata specificamente impugnata, essa è divenuta definitiva e ha determinato l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è il vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione di legge.
il ricorrente invocava la norma per sostenere il diritto all'inquadramento superiore in base alle mansioni di fatto svolte; la Corte d'appello l'aveva ritenuta non applicabile in ragione del regime delle società partecipate, ma la Cassazione non ha deciso nel merito di tale questione perché ha dichiarato inammissibile il ricorso.
richiamato dalla Corte territoriale quale disciplina che, per il personale delle società a controllo pubblico, consentirebbe al più effetti economici per lo svolgimento di mansioni superiori, non il passaggio definitivo alla qualifica superiore.
richiamato per estendere alle società partecipate vincoli procedurali analoghi a quelli delle amministrazioni pubbliche nella fase di reclutamento del personale.
art. 1 d.lgs. n. 276/2016
dedotto dal ricorrente per affermare la natura privatistica del rapporto di lavoro alle dipendenze della società partecipata; nel testo fornito il riferimento sembra verosimilmente inconferente o trascritto con errore, ma è riportato come citato nella sentenza.
art. 6 d.lgs. n. 276/2016
citato dal ricorrente nel primo motivo, sempre a sostegno della natura privatistica del rapporto; nel testo fornito il riferimento appare verosimilmente erroneo, ma è comunque menzionato.
art. 19 d.lgs. n. 276/2016
citato dal ricorrente nel primo motivo per sostenere l'applicabilità della disciplina privatistica; il testo fornito lo riporta come richiamo normativo del ricorso.
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo a sostegno della tesi che la disciplina delle società partecipate riguardi il reclutamento e non la gestione del rapporto di lavoro.
art. 12 preleggi
invocato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di interpretazione della normativa sulle società partecipate.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario censurare tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio sufficiente a sorreggere la sentenza determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
- La Corte di cassazione non può essere utilizzata come terzo grado di merito per denunciare in via generica l'ingiustizia della decisione; il sindacato è vincolato ai motivi specificamente dedotti e alle statuizioni effettivamente impugnate.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto della domanda sia su una questione di diritto sia su una autonoma valutazione in fatto circa la mancata prova del presupposto costitutivo del diritto, il ricorrente deve attaccare anche quest'ultima, altrimenti la decisione resta ferma.
- La mancata specifica censura dell'accertamento di fatto sulla non dimostrata assegnazione o svolgimento di mansioni superiori rende improduttive le doglianze di diritto sull'inquadramento o sulla disciplina applicabile al rapporto.
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