Cassazione Civile, Ordinanza n. 05465/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente di un ente locale, inquadrata nella IV qualifica funzionale e addetta come operatrice presso l'archivio comunale. La lavoratrice ha chiesto, per un lungo arco temporale, il pagamento delle differenze retributive corrispondenti al superiore livello B5 del c.c.n.l. Comparto Regioni e Autonomie Locali, sostenendo di avere di fatto svolto mansioni riconducibili a quel livello superiore. Ha inoltre domandato il risarcimento del danno asseritamente derivante dall'omesso ripristino del rapporto a tempo pieno, dopo un periodo di lavoro a tempo parziale, invocando l'art. 4, comma 14, del c.c.n.l. del 14 settembre 2000. La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda rilevando, da un lato, l'insufficienza delle allegazioni e della prova sulle mansioni concretamente svolte e, dall'altro, la mancanza di prova di una formale richiesta di ripristino del tempo pieno, ritenuta necessaria quale presupposto del diritto. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse omesso di valutare gli ordini di servizio allegati, dai quali si sarebbero evinte le mansioni svolte; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione agli ordini di servizio e alla normativa sul rapporto di lavoro pubblico, sostenendo che tali documenti provassero l'assegnazione a uffici e compiti specifici; 3) violazione dell'art. 1223 c.c. e dell'art. 4, comma 14, c.c.n.l., per negazione del diritto al ripristino del rapporto a tempo pieno e del correlato incremento retributivo dal 1 giugno 2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Sul primo motivo ha affermato che la censura ex art. 116 c.p.c. era in realtà una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità, e non denunciava l'erronea applicazione di prove legali. Sul secondo motivo ha rilevato che l'omesso esame era dedotto con riferimento a documenti e non a fatti storici decisivi, oltre a difettare la decisività della doglianza e a operare, nel caso, il limite della doppia conforme. Sul terzo motivo ha osservato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla negazione astratta del diritto al tempo pieno, ma sulla mancata prova della richiesta di ripristino, considerata presupposto necessario della pretesa. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché il Comune è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, in presenza dei presupposti di legge, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia di piena prova a elementi che ne sono privi o disattende prove legali; non quando si contesti la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
È invocabile per denunciare violazione o falsa applicazione di legge, ma non per sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non singoli documenti; la decisività richiede che, se considerato, il fatto avrebbe verosimilmente condotto a un esito diverso.
art. 56 d.lgs. n. 29/1993
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul mancato esame degli ordini di servizio, ma la Corte non ne ha tratto una diversa conclusione sul piano della legittimità della decisione di merito.
Richiamato dalla ricorrente insieme alla disciplina sul pubblico impiego, ma la censura è stata comunque ritenuta inammissibile perché non conforme al paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
La censura sul vizio motivazionale incontra il limite della doppia conforme quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado.
Richiamato per il danno e la pretesa economica, ma la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché non coglieva la reale ragione del rigetto in appello.
art. 4, comma 14, c.c.n.l. del 14.9.2000
Il diritto al ripristino del rapporto a tempo pieno presuppone, secondo la sentenza, la prova di una formale richiesta di trasformazione/ripristino rivolta all'ente datore di lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. in una richiesta di rivalutazione del merito: la denuncia è ammissibile solo se si contesta l'uso di prove legali o l'attribuzione di efficacia di piena prova a elementi non aventi tale valore.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli documenti o di risultanze istruttorie che richiedano una nuova lettura del compendio probatorio.
- Per ottenere differenze retributive da asserito svolgimento di mansioni superiori, non basta allegare l'assegnazione formale a determinati uffici o l'esistenza di ordini di servizio: occorre dimostrare in concreto le mansioni effettivamente disimpegnate e la loro riconducibilità al livello superiore rivendicato.
- Quando la decisione di appello conferma integralmente quella di primo grado, il motivo di ricorso fondato sul vizio motivazionale è soggetto al limite della doppia conforme.
- La censura per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in particolare, non può essere accolto un motivo che presupponga una diversa questione giuridica rispetto a quella effettivamente decisa dal giudice di merito.
- Se il diritto invocato è subordinato dalla fonte contrattuale o regolamentare a un presupposto procedimentale o fattuale, la parte che lo aziona deve provare l'esistenza di tale presupposto, senza il quale la pretesa non matura.
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