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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05473/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico di una azienda sanitaria locale aveva chiesto la condanna dell'ente al pagamento della parte variabile della retribuzione di posizione, sostenendo di avere svolto, dal 27 dicembre 2005, l'incarico di responsabile di una unità semplice di valutazione geriatrica e, dal 2009, la direzione di una struttura di day hospital. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo non provata l'attribuzione, con atto scritto e motivato, di un incarico al quale fosse collegato il trattamento economico richiesto, e qualificando invece l'attività svolta come mera delega di compiti specifici da parte del responsabile della U.O.C. Geriatria. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 52, commi 4 e 5, d.lgs. n. 165/2001, 2103 e 2126 c.c., sostenendo che il diritto del dirigente pubblico a una retribuzione adeguata al reale valore dell'incarico svolto di fatto non può essere subordinato al conferimento formale dell'incarico, in contrasto con il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione e con la disciplina del lavoro pubblico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato il rigetto della domanda. Ha osservato che la censura presupponeva lo svolgimento di funzioni effettivamente eccedenti, per contenuti professionali, responsabilità e risultati, rispetto a quelle remunerate, ma tale presupposto non ricorreva nella specie, poiché la Corte territoriale aveva escluso in fatto l'esercizio di mansioni con quelle caratteristiche. Richiamando l'orientamento secondo cui gli incarichi dirigenziali sono equivalenti, la Corte ha quindi ribadito che, in mancanza di una diversa e superiore attribuzione funzionale accertata in fatto, non sussiste il diritto alla pretesa maggiore retribuzione accessoria. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    richiamato come parametro di retribuzione proporzionata e sufficiente, ma non ritenuto violato nel caso concreto perché mancava l'accertamento di mansioni superiori o eccedenti rispetto a quelle retribuite

  • art. 52, commi 4 e 5, d.lgs. n. 165/2001

    invocato dal ricorrente a sostegno del diritto del dirigente pubblico al trattamento economico corrispondente alle funzioni svolte; la Corte non vi ravvisa una violazione in assenza di prova di un incarico diverso e superiore

  • art. 2103 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di equivalenza delle mansioni e corrispondenza tra mansioni e retribuzione, ma non ritenuto decisivo nel caso

  • art. 2126 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela del lavoro svolto di fatto, ma non applicato in concreto perché non risultavano mansioni superiori

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    utilizzato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego dirigenziale, il diritto al trattamento economico accessorio collegato a un incarico richiede la prova dell'effettiva attribuzione di funzioni che, per contenuti professionali, responsabilità e risultati, siano diverse o superiori rispetto a quelle già remunerate.
  • La mera svolgimento di compiti specifici o l'esecuzione di una delega interna non equivale, di per sé, al conferimento di un incarico dirigenziale idoneo a fondare il diritto alla relativa retribuzione di posizione variabile.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che non vi è stato esercizio di mansioni eccedenti rispetto al trattamento economico percepito, la censura di violazione dei principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione non può essere accolta.
  • In tema di incarichi dirigenziali pubblici, la pretesa economica non può fondarsi sulla sola qualità formale delle funzioni asseritamente svolte, ma deve poggiare su un accertamento probatorio dell'effettivo contenuto professionale dell'incarico e della sua diversa collocazione nell'assetto organizzativo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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