Cassazione Civile, Ordinanza n. 05469/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda proposta da tre docenti di religione cattolica nei confronti del Ministero, volta a far dichiarare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato con cui erano state impiegate nella scuola pubblica, sul presupposto che i rapporti riguardassero supplenze annuali su posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto, dunque non esigenze meramente contingenti. Nei gradi di merito la domanda era stata accolta, con affermazione dell'abusivo ricorso al termine, condanna al pagamento delle differenze retributive e statuizione sulla conversione del rapporto. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell'onere di allegazione, oltre che dell'art. 1 della l. n. 186/2003. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe erroneamente ravvisato l'abuso del contratto a termine senza che le lavoratrici avessero assolto l'onere di allegare e provare che le cattedre occupate ricadessero nella quota del 70% dei posti da coprire a tempo indeterminato prevista dal regime speciale degli insegnanti di religione cattolica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui, nel regime speciale dei docenti di religione cattolica disciplinato dalla l. n. 186/2003, costituisce abuso dell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali rinnovati automaticamente o comunque senza soluzione di continuità per più di tre annualità scolastiche in assenza di concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, purché la durata complessiva dei rapporti a termine superi le tre annualità. In tali ipotesi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, con applicazione dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 (poi art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015) e, se provato, del maggior danno, mentre non è riconoscibile la trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato. Per effetto del rigetto del ricorso non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché le intimate non hanno svolto difese.
Norme richiamate
richiamato dal Ministero per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché il principio di abuso nel ricorso al termine è affermato in base alla disciplina speciale e alla giurisprudenza consolidata.
invocato quale parametro del principio dispositivo e della valutazione delle prove; la Corte non ravvisa la denunciata violazione.
utilizzato per richiamare per relationem le motivazioni di precedenti conformi.
norma che disciplina il regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica; la Corte la interpreta nel senso che non esclude il sindacato sull'abuso del termine nei limiti affermati dalla giurisprudenza.
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
indicato come criterio di liquidazione del danno eurounitario conseguente all'abuso del termine.
art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
richiamato quale parametro successivo equivalente per la quantificazione del danno da abuso del contratto a termine.
Massime di principio
- Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica, l'abuso del contratto a termine può configurarsi sia in caso di reiterazione continuativa di contratti annuali oltre tre annualità scolastiche senza concorso triennale, sia in caso di utilizzazione discontinua per eccedenza di fabbisogno, purché la durata complessiva dei rapporti superi le tre annualità.
- Nelle ipotesi di abuso del termine nel lavoro pubblico scolastico, il rimedio non è la conversione automatica del rapporto in tempo indeterminato, ma il diritto al risarcimento del danno eurounitario, parametrato ai criteri legali previsti per la stabilizzazione mancata.
- Quando la decisione di merito si fonda su un orientamento di legittimità consolidato, la censura che invoca una diversa ripartizione dell'onere di allegazione e prova deve confrontarsi con la regola sostanziale applicabile e non può limitarsi a contestazioni generiche sul fabbisogno o sulla quota di posti da coprire a tempo indeterminato.
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