Cassazione Civile, Ordinanza n. 05346/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla deduzione, da parte di un lavoratore formalmente inquadrato presso un appaltatore, dell'illiceità dell'appalto di servizi perché asseritamente ridotto a mera somministrazione di manodopera. Il lavoratore ha chiesto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo al committente. I giudici di merito avevano ritenuto la domanda tardiva, applicando la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, in relazione alla cessazione del rapporto avvenuta nel febbraio 2013 e alla proposizione del ricorso il 28 febbraio 2014. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi; il terzo denunciava specificamente la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.lgs. n. 183/2010, sostenendo che la norma non fosse applicabile a una fattispecie come quella in esame, in assenza di una comunicazione scritta di cessazione del rapporto o di un atto equipollente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo non applicabile alla fattispecie la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, secondo il principio già affermato dalla propria giurisprudenza per le azioni dirette ad ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, quando manchi un provvedimento scritto o equipollente che neghi la titolarità del rapporto. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione alla censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010
La decadenza ivi prevista non si applica all'azione del lavoratore, formalmente alle dipendenze di un appaltatore, volta a far accertare un rapporto subordinato in capo al committente per asserita illiceità dell'appalto, se manca una comunicazione scritta o atto equipollente di cessazione o di negazione della titolarità del rapporto.
artt. 6, commi 1 e 2, l. n. 604/1966
Nel sistema del doppio termine di impugnazione del licenziamento, la disciplina decadenziale richiamata non si estende alla fattispecie dell'accertamento del rapporto in capo a soggetto diverso dal titolare formale, in assenza di un atto scritto equivalente al recesso.
Il principio di diritto già enunciato dalla Corte può essere ribadito anche ai sensi della norma che consente la formulazione di un principio nell'interesse della legge.
La Corte rinvia ai precedenti conformi per ogni ulteriore aspetto, richiamandoli quale supporto motivazionale sintetico.
Massime di principio
- Il termine decadenziale previsto per l'impugnazione del licenziamento e per le ipotesi ad esso equiparate non si applica automaticamente a tutte le controversie relative alla costituzione o all'accertamento del rapporto di lavoro.
- Quando il lavoratore, formalmente assunto da un appaltatore, agisce per far accertare la subordinazione nei confronti del committente per illiceità dell'appalto di mera manodopera, la decadenza non opera se non vi è un atto scritto o equipollente che neghi o cessi la titolarità del rapporto.
- L'applicazione delle decadenze in materia lavoristica deve essere interpretata in modo rigoroso e non estensivo oltre i casi espressamente considerati dalla norma.
- Se la censura sull'inapplicabilità della decadenza è fondata, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
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