Cassazione Civile, Ordinanza n. 05463/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo relativo a contributi previdenziali e sanzioni pretesi da un ente previdenziale nei confronti di una società editoriale per otto giornalisti che la società aveva qualificato come autonomi, ma che, a seguito di accertamento ispettivo, erano stati ritenuti dall’ente legati da rapporto subordinato. La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva limitato il credito contributivo a cinque giornalisti, ritenendo per tre di essi insussistente la subordinazione in base a un precedente giudicato relativo a periodo anteriore, aveva fatto decorrere l’obbligo contributivo dalla delibera di iscrizione al registro dei praticanti, aveva detratto per due giornaliste quanto versato alla gestione separata e aveva ritenuto dovuti i contributi anche sull’indennità di preavviso agli eredi di un giornalista deceduto. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con cinque motivi: nullità per motivazione apparente o insufficiente sulla riforma relativa a tre giornalisti; omessa motivazione sull’asserita qualità di socio di una società appaltatrice di uno dei giornalisti; violazione dell’art. 2094 c.c. e delle norme collettive per avere escluso la subordinazione senza considerare l’inserimento nell’organizzazione redazionale; violazione delle norme sulla compensazione per avere detratto i contributi versati alla gestione separata da quelli dovuti alla gestione previdenziale dei giornalisti; omesso esame della circostanza che una giornalista era già iscritta all’elenco dei pubblicisti prima dell’iscrizione al registro dei praticanti, con conseguenze sulla decorrenza dell’obbligo contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché la motivazione della sentenza impugnata non era mancante o apparente, essendo invece censurata solo la valutazione motivazionale; il secondo per difetto di specificità e per tentativo di riesame del materiale istruttorio; il terzo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e degli indici della subordinazione attenuata, operazione preclusa in cassazione; il quarto perché formulato come violazione di legge ma in realtà diretto a contestare un vizio motivazionale, comunque insussistente nei limiti oggi consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.; il quinto perché introduceva una questione non risultante trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente specificata quanto alla sua deduzione nei gradi di merito. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese in favore della società controricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
co.1, n. 4; co.1, n. 3; co.1, n. 5
La Corte ribadisce che il n. 4 riguarda le nullità della sentenza, mentre il vizio motivazionale è oggi deducibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione come tali.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta contestarne la congruità o la sufficienza.
art. 111 Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale.
Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con chiara indicazione delle censure e dei relativi fatti rilevanti.
È necessario indicare e produrre gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda.
Richiamato come parametro per la verifica della subordinazione del rapporto di lavoro giornalistico.
Richiamato nel motivo relativo alla compensazione dei contributi.
Richiamato in tema di compensazione legale tra crediti e debiti.
art. 8, comma 2, D.Lgs. 103/1996
Richiamato nel motivo sulla compensazione dei contributi previdenziali.
artt. 1 e 2 CNLG (d.P.R. 153/1961)
Richiamati come criteri per qualificare la subordinazione del rapporto giornalistico.
Richiamato per sostenere l’estensione della previdenza dei giornalisti anche ai pubblicisti titolari di rapporto subordinato.
Richiamato incidentalmente per indicare che un rapporto poteva rilevare solo nei limiti del lavoro di fatto, prima dell’iscrizione al registro dei praticanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo o della mancanza/motivazione apparente; non è consentito dedurre la mera insufficienza o non condivisibilità del ragionamento decisorio.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: chi denuncia un errore di valutazione delle prove deve indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
- La verifica della subordinazione, anche nel lavoro giornalistico, è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità sotto veste di violazione di legge.
- La tecnica della motivazione per relationem è legittima se consente di comprendere l’iter logico della decisione e il materiale probatorio posto a base del convincimento del giudice.
- La compensazione presuppone la sussistenza dei relativi requisiti legali e non può essere utilmente contestata in cassazione se la doglianza mira in realtà a ottenere una nuova lettura dei fatti o una diversa qualificazione delle posizioni creditorie.
- È inammissibile in cassazione la questione nuova non trattata nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi puntualmente in quale fase e atto del merito essa sia stata tempestivamente dedotta.
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