Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05327/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha accolto il secondo per omessa pronuncia sulla domanda subordinata relativa all'applicazione dell'art. 32 della l. n. 183/2010. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a termine, in data 11 giugno 2002, con apposizione di una causale legata a esigenze organizzative e di riorganizzazione straordinaria. In primo grado era stata dichiarata la nullità del termine, con conversione del rapporto in tempo indeterminato dal 28 ottobre 2005, ordine di ripristino del rapporto e condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dall'atto di messa in mora sino alla riammissione in servizio, detratto l'aliunde perceptum. In appello, la società contestava la decisione ma la Corte territoriale respingeva il gravame. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in primo luogo, violazione dell'art. 1 d.lgs. n. 368/2001 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'assunzione a termine e l'adibizione del lavoratore a mansioni di portalettere in sostituzione di personale assente erano coerenti con la causale indicata nel contratto; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta, in realtà, a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova. Con il secondo motivo la società lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata volta ad applicare l'art. 32 l. n. 183/2010, chiedendo l'indennità ivi prevista in caso di conferma dell'illegittimità del termine; su tale domanda la Corte d'appello aveva effettivamente omesso di provvedere.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    La dedotta violazione non è stata esaminata nel merito perché la censura era in realtà diretta a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione probatoria compiute dai giudici di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma è censurabile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte d'appello è incorsa in omessa pronuncia perché non ha deciso, neppure implicitamente, sulla domanda subordinata della società relativa all'applicazione dell'art. 32 l. n. 183/2010.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non consente di ottenere una rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il corretto parametro per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura che investe la ricostruzione della vicenda storica e la valutazione delle prove rientra, se del caso, nel vizio motivazionale e non nella violazione di legge.

  • art. 32 l. n. 183/2010

    Se viene confermata l'illegittimità del termine, occorre applicare lo ius superveniens sulle conseguenze risarcitorie, poiché non vi è giudicato su tali conseguenze finché resta impugnato l'an dell'illegittimità del termine.

Massime di principio

  • Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge è configurabile solo quando, a fronte di un fatto accertato, la norma sia stata applicata o non applicata in modo giuridicamente errato; non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione soltanto se il giudice ha invertito l'onere della prova; non quando la parte censuri il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente introdotta integra nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., anche quando la pronuncia manchi implicitamente.
  • In materia di contratto a termine, la conferma dell'illegittimità dell'apposizione del termine impone di riesaminare anche le conseguenze economiche alla luce dello ius superveniens applicabile, se tali conseguenze non siano ancora coperte da giudicato.
  • La domanda subordinata proposta dalla parte deve essere espressamente o implicitamente esaminata dal giudice; la sua totale omissione comporta cassazione con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.