Cassazione Civile, Ordinanza n. 17765/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una segretaria comunale aveva agito in via monitoria contro il Ministero dell'Interno chiedendo il pagamento dei diritti di segreteria non corrisposti nel periodo 1 giugno 2010 - 31 dicembre 2012, durante il quale era stata utilizzata presso la S.S.P.A.L. La Corte d'appello aveva negato il diritto, ritenendo che i diritti di segreteria non costituissero componente fissa e predeterminata della retribuzione, ma emolumento eventuale collegato alla riscossione da parte dell'ente e, quindi, non dovuto se non nei limiti previsti dalla disciplina legale e contrattuale; aveva inoltre escluso che il credito potesse fondarsi sulla delibera amministrativa o sul verbale di conciliazione, reputandoli nulli per contrasto con norme imperative del lavoro pubblico contrattualizzato. Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme collettive del CCNL 1998/2001 dei segretari comunali e provinciali, degli artt. 1362 e 1363 c.c. e di varie disposizioni legislative, sostenendo che l'art. 48-bis CCNL dovesse essere interpretato nel senso di garantire il mantenimento del trattamento economico in godimento e di compensare la perdita della funzione rogante; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sul pubblico impiego contrattualizzato e sugli atti negoziali, contestando l'esclusione della validità del verbale di conciliazione del 7 dicembre 2007 come fonte del diritto azionato.
La decisione
La Suprema Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché la ricorrente ha depositato memoria di rinuncia al ricorso conforme all'art. 390 c.p.c. La rinuncia ha determinato l'estinzione del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese di legittimità, valorizzando il comportamento processuale della rinunciante e il consolidarsi successivo dell'orientamento sfavorevole, e ha precisato che non si applica il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, essendo questo collegato solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
rinuncia al ricorso sottoscritta in conformità alle previsioni
la rinuncia rituale determina l'estinzione del giudizio di cassazione
pur in assenza della accettazione del Ministero controricorrente
consente di compensare le spese in considerazione del comportamento processuale della rinunciante e delle circostanze del caso
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
non si applica in caso di estinzione del giudizio
artt. 37 e 48-bis CCNL segretari comunali e provinciali 1998/2001
erano invocati per sostenere il diritto ai diritti di segreteria durante l'utilizzazione presso S.S.P.A.L.; la Corte d'appello li aveva letti in coerenza con la natura eventuale dei diritti di segreteria
invocati per censurare l'interpretazione del CCNL secondo i criteri ermeneutici contrattuali
richiamato nel primo motivo di ricorso
art. 41, comma 3, legge n. 312/1980
indicato come norma che fissa solo una misura massima dei diritti di segreteria
art. 97, comma 4, d.lgs. n. 267/2000
richiamato nel primo motivo di ricorso
richiamato per sostenere che, se le parti avessero voluto prevedere un costo ulteriore, lo avrebbero disciplinato espressamente nel contratto collettivo
richiamato nel primo motivo di ricorso
artt. 65 e 66 d.lgs. n. 165/2001
invocati nel secondo motivo in relazione alla conciliabilità/validità degli atti negoziali nel pubblico impiego
richiamati dal ricorrente per sostenere la validità della transazione e la sua sottrazione alla nullità prospettata dal giudice di merito
artt. 2 e 45 d.lgs. n. 165/2001
richiamati dalla Corte d'appello come norme imperative con le quali gli atti dispositivi del datore di lavoro pubblico non potevano contrastare
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se validamente formulata e sottoscritta, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di pronuncia sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione non trova applicazione il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la validità di atti negoziali o conciliativi che riconoscano emolumenti deve essere verificata alla luce delle norme imperative e della disciplina collettiva richiamata come fonte del trattamento economico.
- La qualificazione di un emolumento come componente fissa della retribuzione o come attribuzione eventuale dipende dalla sua previsione normativa o contrattuale e dalla connessione con presupposti di erogazione effettivi.
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