Cassazione Civile, Ordinanza n. 03997/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’autorità amministrativa aveva irrogato una sanzione pecuniaria per avere consentito, all’interno di un bar, l’uso di tre apparecchi da intrattenimento ritenuti privi dei titoli autorizzativi e non conformi alla normativa tecnica vigente. L’opponente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello, invece, la sanzione era stata solo ridotta, perché la Corte territoriale aveva ritenuto che gli apparecchi non erogassero vincite in denaro ma fossero comunque privi del codice identificativo e non conformi alle prescrizioni tecniche. Nel ricorso per cassazione il soggetto sanzionato deduceva: 1) ultrapetizione/violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello esteso il thema decidendum oltre i limiti dell’impugnazione; 2) violazione della Direttiva 2006/123/CE e del d.lgs. 59/2010, sostenendo che per giochi di abilità senza premi in denaro la disciplina interna non potesse imporre il nulla osta e controlli ulteriori incompatibili con la liberalizzazione eurounitaria; 3) violazione della legge n. 689/1981 e dell’art. 2935 c.c., contestando la natura permanente dell’illecito e quindi il dies a quo della prescrizione; 4) violazione dell’art. 3 l. 689/1981 per difetto dell’elemento soggettivo, assumendo che gli obblighi di controllo gravassero sui produttori/proprietari e non sul mero esercente, che avrebbe confidato in buona fede nella regolarità delle macchine; 5) violazione dell’art. 8 l. 689/1981 per mancata applicazione del concorso formale, invocando una sola sanzione nonostante la pluralità degli apparecchi. L’Amministrazione, costituitasi, proponeva a sua volta ricorso incidentale lamentando che la Corte d’appello avesse escluso la necessità del nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi, mentre esso sarebbe stato necessario per le verifiche preventive di sicurezza e conformità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’appello amministrativo contestava in toto la incompatibilità della disciplina interna con la Direttiva servizi, e comunque la questione di compatibilità con il diritto eurounitario era rilevabile d’ufficio. Ha respinto il secondo e l’unico motivo incidentale affermando che la Direttiva 2006/123/CE non esclude controlli tecnici nazionali sugli apparecchi da gioco lecito, purché giustificati da ragioni imperative di interesse generale, proporzionati e non discriminatori; è quindi legittima la previsione interna del codice identificativo e delle verifiche tecniche finalizzate a prevenire manomissioni e trasformazioni in giochi d’azzardo, soprattutto per tutela dell’ordine pubblico, della salute dei consumatori e dei minori. Ha rigettato il terzo motivo confermando che la condotta contestata, consistente nell’installazione e mantenimento in esercizio di apparecchi non conformi, integra un illecito permanente, sicché la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta. Ha respinto il quarto motivo perché nelle sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa, superabile solo con prova dell’assenza di colpa, non offerta nel caso concreto; la mera ignoranza della normativa non basta. Ha rigettato il quinto motivo osservando che la legge sanzionatoria prevede espressamente una sanzione per ciascun apparecchio. Spese compensate per reciproca soccombenza e conferma dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo di ultrapetizione è infondato perché la Corte territoriale si è mantenuta entro l’oggetto dell’impugnazione; inoltre il profilo di compatibilità con il diritto eurounitario era rilevabile d’ufficio.
Direttiva 2006/123/CE
Non esclude in assoluto controlli e restrizioni nazionali sugli apparecchi da gioco lecito; consente limitazioni giustificate da interessi generali, proporzionate e non discriminatorie.
art. 1 Direttiva 2006/123/CE
La disciplina della liberalizzazione dei servizi non impedisce prescrizioni interne poste a tutela di interessi generali.
art. 2, comma 2, lett. h), Direttiva 2006/123/CE
La direttiva non si applica al gioco d’azzardo; la Corte valorizza tale limite per distinguere tra attività di gioco e controlli tecnici sugli apparecchi leciti.
Norma di recepimento richiamata a sostegno della disciplina interna in tema di libertà di stabilimento e prestazione di servizi.
art. 110, comma 9, lett. c), TULPS
La violazione è integrata quando gli apparecchi non rispondono alle caratteristiche e prescrizioni tecniche previste dalla normativa di settore.
art. 110, comma 9, lett. d), TULPS
La Corte d’appello ha escluso questa specifica violazione per l’assenza del nulla osta, ma ha mantenuto la sanzione per il diverso profilo della non conformità tecnica.
art. 1, comma 502, L. 311/2004
Anche per apparecchi senza vincita in denaro è richiesta la verifica tecnica e la certificazione di conformità alle regole del gioco lecito.
art. 3, comma 1, lett. K, decreto interdirettoriale n. 133/UDG dell’8.11.2005
È legittimo l’obbligo di identificazione degli apparecchi tramite codice identificativo e supporto inalterabile, come misura tecnica di controllo.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione; la Corte applica però il sistema complessivo della prescrizione previsto dalla legge 689/1981.
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
Richiamato per individuare il dies a quo della prescrizione; la Corte ribadisce che, nel caso di illecito permanente, il termine decorre dalla cessazione della permanenza.
Per le sanzioni amministrative è sufficiente la coscienza e volontà della condotta; opera una presunzione di colpa a carico dell’autore, che deve provare di avere agito senza colpa.
Non è applicabile un cumulo unitario quando la norma sanzionatoria prevede espressamente una sanzione per ciascun apparecchio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La questione di compatibilità tra disciplina interna e diritto dell’Unione europea può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado, in applicazione del principio iura novit curia.
- La Direttiva servizi non impedisce agli Stati membri di imporre controlli tecnici e obblighi identificativi sugli apparecchi da gioco lecito, quando tali misure siano giustificate da ragioni imperative di interesse generale, come tutela dell’ordine pubblico e della salute dei consumatori, e risultino proporzionate e non discriminatorie.
- Per gli illeciti amministrativi relativi all’installazione e al mantenimento in esercizio di apparecchi non conformi, la violazione può assumere natura permanente quando la condotta illecita si protrae nel tempo; in tal caso la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza.
- Nelle sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa a carico dell’autore della violazione: non è necessaria la prova del dolo o della colpa da parte dell’amministrazione, mentre incombe sul trasgressore dimostrare di avere agito senza colpa.
- Se la disposizione sanzionatoria stabilisce una pena pecuniaria per ciascun apparecchio o per ciascuna unità di condotta, non può essere invocato un cumulo formale per ottenere una sola sanzione complessiva.
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