Cassazione Civile, Ordinanza n. 23813/2023 del 04/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici laureati in medicina, che avevano conseguito il diploma di specializzazione tra il 1995 e il 2009, convennero in giudizio varie amministrazioni statali sostenendo di avere percepito, durante la frequenza delle scuole di specializzazione, una borsa di studio insufficiente rispetto alla "adeguata remunerazione" richiesta dalla direttiva 93/16/CEE. Domandarono il risarcimento del danno da tardiva attuazione della normativa comunitaria, quantificato in euro 20.000 per ogni anno di corso, e, in primo grado, avevano anche chiesto l'incremento della borsa mediante rivalutazione e adeguamento triennale. Il Tribunale di Roma respinse le domande, ritenendo adeguata la remunerazione corrisposta, non applicabile la rivalutazione per effetto dei blocchi normativi sopravvenuti e comunque escluso l'adeguamento triennale per i limiti derivanti dalla legislazione finanziaria. In appello, il gravame fu dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. I ricorrenti proposero ricorso per cassazione con due motivi: con il primo contestarono la decisione di merito sulla non violazione della direttiva, sostenendo che il d.lgs. 368/1999, emanato in attuazione della direttiva, avrebbe imposto una remunerazione adeguata non solo a partire dal 2007 ma anche per il passato; con il secondo censurarono l'ordinanza d'appello, deducendo che l'inammissibilità del gravame sulla misura della remunerazione non esauriva la distinta questione dell'applicabilità dell'indicizzazione/adeguamento triennale anche agli specializzandi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione era già risolta in modo costante nel senso che la disciplina economica del d.lgs. 368/1999 si applica solo ai medici iscritti dall'anno accademico 2006-2007 e che la direttiva 93/16/CEE non introduce un ulteriore obbligo quanto alla misura della borsa di studio prevista dal d.lgs. 257/1991. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione per omessa pronuncia su un motivo di appello, sia perché il motivo contrastava con l'orientamento consolidato che esclude l'adeguamento triennale delle borse di studio per gli specializzandi iscritti negli anni accademici 1998-2005. La Corte ha inoltre respinto l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ha condannato i ricorrenti alle spese e li ha condannati, ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di un'ulteriore somma pari alle spese liquidate, ravvisando la proposizione di un ricorso consapevolmente infondato. È stato anche dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte lo applica per dichiarare inammissibili i motivi di ricorso contrastanti con un orientamento giurisprudenziale consolidato, senza nuovi elementi idonei a mutarlo.
Direttiva 93/16/CEE
È richiamata come fonte invocata dai ricorrenti, ma la Corte ribadisce che non introduce un nuovo obbligo sulla misura della borsa di studio rispetto alla disciplina interna originaria.
art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999
La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi si applica, per effetto dei differimenti, solo dall'anno accademico 2006-2007.
art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991
Resta applicabile ai medici iscritti negli anni antecedenti al 2006-2007; la misura della borsa ivi prevista non è soggetta al diverso assetto invocato dai ricorrenti.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa in base a tale norma non è ricorribile per cassazione per denunciare l'omessa pronuncia su motivi di gravame, data la natura complessiva del giudizio prognostico.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991
L'adeguamento triennale della borsa di studio viene escluso per gli iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005.
art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997
Ha bloccato l'adeguamento triennale della borsa di studio e, secondo la Corte, ha escluso integralmente l'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 257/1991.
art. 36, comma 1, l. n. 289 del 2002
Conferma il consolidamento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio e l'esclusione dell'adeguamento triennale.
La Corte condanna i ricorrenti, oltre che alle spese, anche al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, ritenendo il ricorso consapevolmente infondato.
Fondamento della condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente.
Utilizzato per la liquidazione equitativa della somma dovuta a titolo di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La doglianza che ripropone questioni già decise in modo costante dalla Corte, senza offrire elementi nuovi idonei a mutare l'orientamento consolidato, è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
- In tema di medici specializzandi, la disciplina economica introdotta dal d.lgs. 368/1999 opera solo per gli iscritti a decorrere dall'anno accademico 2006-2007; per gli anni precedenti continua ad applicarsi il regime del d.lgs. 257/1991, senza che la direttiva 93/16/CEE imponga una diversa misura della borsa.
- L'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. non è autonomamente ricorribile per cassazione per denunciare l'omessa pronuncia su singoli motivi di gravame, poiché il giudizio prognostico ha carattere unitario.
- La disciplina legislativa che blocca o esclude l'adeguamento triennale di una borsa di studio pubblica prevale sulla pretesa al suo aggiornamento automatico, quando il testo normativo lo escluda espressamente o ne consolidi la misura di finanziamento.
- La proposizione di un ricorso di legittimità che insiste su tesi già da anni ripetutamente dichiarate infondate può integrare responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., con condanna a una somma ulteriore oltre alle spese.
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