Cassazione Civile, Ordinanza n. 29662/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato la rendita proposta tramite DOCFA da una società proprietaria/gestore di una centrale geotermica, valorizzando anche alcune componenti dell'impianto, in particolare i pozzi di produzione ed i pozzi di reiniezione. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che tali componenti erano state illegittimamente considerate come elementi intrinsecamente caratterizzanti il processo produttivo e parti essenziali della centrale. La CTP ha rigettato il ricorso; la CTR ha poi accolto l'appello limitatamente ai punti relativi ai pozzi, ritenendo che essi non avessero rilievo catastale perché inerenti all'in sé della miniera. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione di plurime norme catastali e minerarie, assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso dalla stima i pozzi di estrazione e reiniezione sulla base di un improprio richiamo all'assimilazione alle miniere. La società ha resistito con controricorso e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale con tre motivi, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR su ulteriori censure di merito, cioè: sovrastima dei costi, errata determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni e infondatezza complessiva della rendita catastale rettificata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata: ha affermato che, per le rendite catastali determinate dal 1 gennaio 2016, i pozzi geotermici non rilevano ai fini della stima perché sono componenti impiantistiche funzionali ed essenziali al processo produttivo della centrale e, quindi, rientrano nell'esclusione prevista dall'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, perché proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello su questioni rimaste assorbite, e dunque non soccombente su quei punti. Le spese sono state integralmente compensate. È stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 r.d. n. 1572/1932
richiamato dal ricorrente principale, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie perché i pozzi della centrale geotermica non sono pertinenze di miniera
artt. 1 e 2 r.d. n. 1443/1927
richiamati dal ricorrente principale nel quadro delle norme minerarie, ma non ritenuti decisivi
artt. 4 e 10 r.d.l. n. 652/1939
richiamati per la disciplina catastale della stima diretta
art. 1-quinquies d.l. n. 44/2005, conv. in l. n. 88/2005
richiamato nel motivo principale, senza incidere sull'esito finale
art. 1, comma 244, l. n. 190/2014
richiamato nel motivo principale, senza incidere sull'esito finale
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente di rigettare il ricorso quando la sentenza è erroneamente motivata in diritto ma il dispositivo è conforme a diritto
art. 1, comma 21, l. n. 208/2015
disciplina, dal 1 gennaio 2016, la stima catastale degli immobili speciali e particolari escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo
la censura di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile perché formulata da parte integralmente vittoriosa su questioni assorbite
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro del motivo principale per violazione/falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato come parametro dei motivi incidentali per omessa pronuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In materia catastale, per le unità immobiliari speciali e particolari la rendita va determinata, dal 1 gennaio 2016, includendo suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
- I pozzi geotermici inseriti in una centrale destinata alla produzione di energia elettrica non assumono rilievo catastale autonomo se, per funzione, sono parte dell'impianto produttivo e non elementi da valutare come pertinenze minerarie.
- Se il dispositivo della decisione è conforme a diritto, la Cassazione può rigettare il ricorso anche quando la motivazione del giudice di merito contenga un errore di sussunzione o un richiamo normativo non pertinente.
- Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza sulla questione dedotta; è quindi inammissibile quando è proposto da una parte totalmente vittoriosa in appello su quei punti, salvo la mera riproposizione delle questioni al giudice del rinvio in caso di cassazione della sentenza.
- Le doglianze assorbite in appello non possono essere fatte valere come vizio di omessa pronuncia se la loro trattazione era subordinata al rigetto del motivo preliminare accolto dal giudice di merito.
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