Cassazione Civile, Ordinanza n. 26264/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente medico di primo livello aveva agito per ottenere, in relazione al periodo maggio 2004-settembre 2009, le differenze retributive tra il trattamento economico del primo e del secondo livello della dirigenza sanitaria, deducendo di avere svolto di fatto le mansioni di dirigente di struttura complessa dell'unità operativa di Pediatria e Neonatologia, in assenza di copertura stabile del posto vacante. La Corte d'appello aveva però riformato la decisione di primo grado e respinto la domanda, ritenendo che la sostituzione nell'incarico di dirigente di struttura complessa, nel pubblico impiego contrattualizzato della dirigenza sanitaria, non integri svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 2103 c.c., ma si collochi nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza, con diritto soltanto all'indennità di sostituzione prevista dalla contrattazione collettiva. Il ricorso per cassazione era fondato su due motivi: con il primo si denunciava la violazione dell'art. 36 Cost. e del CCNL di area medica, sostenendo che il protratto svolgimento di funzioni superiori su posto vacante dovesse comportare il riconoscimento del corrispondente trattamento economico, anche in mancanza di un formale atto organizzativo; con il secondo si deduceva una contraddittorietà della motivazione, perché la sentenza impugnata avrebbe da un lato riconosciuto il diritto almeno all'indennità di sostituzione e dall'altro respinto integralmente la domanda comprensiva di tutte le differenze retributive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché la decisione d'appello si era conformata all'orientamento consolidato secondo cui, nella dirigenza sanitaria, la sostituzione ex art. 18 CCNL non costituisce mansioni superiori, non si applica l'art. 2103 c.c. e non spettano le differenze retributive del dirigente sostituito, ma solo l'indennità sostitutiva, considerata remunerativa anche se la sostituzione si protragga oltre il termine previsto per la copertura del posto. Ha poi dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, sia perché formulato in modo promiscuo tra violazione di legge e vizi motivazionali, sia perché la doglianza avrebbe dovuto essere incanalata, semmai, nel vizio di omessa pronuncia o nullità della sentenza e non nella mera critica alla motivazione; in ogni caso, l'indennità sostitutiva non coincide con una differenza retributiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la resistente è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
non impone, nel caso della sostituzione nella dirigenza sanitaria contrattualizzata, il riconoscimento del trattamento economico del dirigente sostituito, poiché opera l'indennità sostitutiva prevista dal CCNL
non si applica allo svolgimento dell'incarico di sostituzione del dirigente medico di struttura complessa, perché tale attività avviene nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria
art. 18 CCNL dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000
prevede una specifica indennità di sostituzione per il dirigente che sostituisce il titolare della struttura complessa
richiamato dalla decisione d'appello come parte del quadro normativo della dirigenza pubblica contrattualizzata
richiamato dalla decisione d'appello come parte del quadro normativo della dirigenza pubblica contrattualizzata
richiamato dalla decisione d'appello come parte della disciplina della dirigenza sanitaria
art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992
richiamato dalla decisione d'appello come parte della disciplina della dirigenza sanitaria
art. 28, comma 6, CCNL dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000
richiamato nel quadro normativo della decisione d'appello e della censura del ricorrente
art. 18, comma 7, CCNL dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000
richiamato nel quadro normativo della decisione d'appello e della censura del ricorrente
indicava il vizio denunciato nel primo motivo, ma la censura non superava il consolidato orientamento della Corte
richiamato nel secondo motivo, ma la doglianza era in realtà formulata in modo non coerente con tale vizio
ha fondato l'inammissibilità del primo motivo per conformità della sentenza impugnata alla giurisprudenza consolidata
la doglianza avrebbe dovuto eventualmente essere ricondotta a omessa pronuncia, se univocamente diretta a denunciare l'omissione su una domanda o eccezione
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come possibile parametro per il vizio di nullità della sentenza in caso di motivazione mancante o apparente
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
ha comportato l'atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma di introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato della dirigenza sanitaria, la sostituzione del titolare di una struttura complessa da parte di un dirigente medico di primo livello non integra svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 2103 c.c., perché avviene nell'ambito di un ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.
- Quando la contrattazione collettiva prevede una specifica indennità di sostituzione per l'incarico temporaneo del dirigente medico, tale indennità esaurisce il trattamento dovuto e non legittima la pretesa di differenze retributive rispetto al dirigente sostituito, neppure invocando l'art. 36 Cost.
- La protrazione della sostituzione oltre il termine ordinariamente previsto per la copertura del posto vacante non basta, da sola, a trasformare l'incarico sostitutivo in mansioni superiori o a rendere dovute le differenze economiche del livello superiore.
- Nel ricorso per cassazione, i motivi devono essere formulati in modo coerente con il vizio denunciato: la deduzione di motivazione insufficiente o contraddittoria non può essere proposta come semplice violazione di legge, e la censura di omessa pronuncia va ricondotta ai corretti parametri processuali solo se emerge in modo univoco.
- Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la sentenza impugnata si limita ad applicare un orientamento di legittimità consolidato e il ricorrente non offre argomenti idonei a mutarlo.
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