Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35955/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di risarcimento proposta da due proprietari di un immobile contro i titolari delle imprese che avevano eseguito i lavori e contro il direttore dei lavori, per gravi vizi riscontrati nell'opera. I convenuti hanno eccepito la decadenza dalla garanzia prevista per i gravi difetti dell'edificio. Il Tribunale ha accolto l'eccezione, ritenendo non provato il rispetto del termine annuale di cui all'ultimo comma dell'art. 1669 c.c. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, valorizzando la documentazione relativa a un sopralluogo e a una missiva del giugno 2010, dai quali ha desunto che i difetti erano già visibili e conosciuti, e che era già chiara la loro riferibilità ai responsabili. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello, pur discostandosi dal Tribunale, avrebbe comunque confermato la decadenza in modo incoerente; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento al momento di scoperta dei vizi e quindi alla tempestività della denuncia e dell'azione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza d'appello, rilevando che la motivazione era intelligibile e consentiva di ricostruire l'iter logico seguito: la Corte territoriale aveva accertato la decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. sulla base della conoscenza dei vizi e della loro riferibilità ai responsabili già desumibile dalla denuncia del 18.6.2010. Ha escluso anche il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, perché il fatto storico della conoscenza dei vizi era stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito e la censura tendeva in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    il termine annuale per la denuncia e l'azione decorre dalla conoscenza dei gravi difetti e della loro riferibilità ai responsabili; l'accertamento di tale momento è questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la nullità della sentenza ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è talmente contraddittoria da non consentire di riconoscerla come giustificazione della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 155 c.p.c.

    i termini processuali computati a giorni scadono allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno.

  • art. 16 septies del D.L. 179/2012

    la disciplina della notifica telematica dopo le ore 21 è letta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 75/2019, che ha eliminato la limitazione degli effetti della notifica per il notificante generata dopo le 21 ma entro le 24.

  • art. 3 bis, comma 3, L. 53/1994

    conferma la regola della scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche per le notifiche telematiche.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    individua il contributo unificato cui si applica l'ulteriore importo previsto dal comma 1 quater.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per vizio di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia affetta da un contrasto insanabile tale da impedirne la comprensione; non basta che il ragionamento sia opinabile o non condiviso dalla parte.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie: è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, già introdotto nel processo.
  • In tema di gravi difetti dell'opera ex art. 1669 c.c., la tempestività della denuncia e dell'azione va valutata in base al momento in cui il committente ha acquisito conoscenza dei difetti e della loro riferibilità al responsabile, accertamento rimesso al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale previsto dalla legge.
  • La notifica telematica eseguita entro l'ultimo giorno utile non può essere neutralizzata, nei confronti del notificante, da una fictio di differimento non funzionale alla tutela del destinatario; gli effetti della notificazione restano soggetti alla regola della scindibilità soggettiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniVizi dell'immobileResponsabilità professionale
RamiProcesso civileImmobiliareResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.