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Sentenza

Sentenza del 27/05/2015 n. 10902 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda ruolo e cartella relativi all’IRPEF 1996, con cui l’Agenzia chiedeva il recupero di un rimborso eccedente: erano stati rimborsati L. 27.464.000 a fronte di L. 1.134.000 spettanti, per un importo richiesto di Euro 13.598,31, oltre interessi, pari complessivamente a Euro 14.345,19. La C.T.R. Lombardia, con sentenza del 13 novembre 2008, aveva confermato l’annullamento disposto dalla C.T.P. di Milano (sentenza n. 183/17/2006), rilevando difetti di motivazione della cartella, incongruenze tra importi e causali e tardività dell’azione, avviata nel 2005 e sfociata nella cartella notificata nel 2006. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e dell’art. 7 della L. n. 212/2000: sosteneva che una comunicazione preventiva, spedita al contribuente nel 2005, avesse reso sufficientemente motivate le ragioni del recupero.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia. In primo luogo, il motivo non contestava l’autonoma ragione della decisione relativa alla tardiva formalizzazione esecutiva della pretesa, fondata sulla disciplina del controllo formale ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973: una motivazione autonoma non impugnata rende inammissibili le censure rivolte alle altre ragioni della sentenza. In secondo luogo, l’Agenzia aveva formulato una censura di violazione di legge sull’astratta possibilità di integrare la motivazione della cartella con la comunicazione preventiva, senza impugnare adeguatamente, con censura di fatto, gli specifici accertamenti della C.T.R. sulle incongruenze degli importi, sulle voci e sui limiti di deducibilità, sul mancato chiaro collegamento tra gli atti e sull’omessa indicazione delle ragioni delle sanzioni. La Corte non ha quindi deciso quale fosse la disciplina corretta per recuperare il rimborso eccedente. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non è sufficiente quando la decisione impugnata si fonda anche su accertamenti concreti di fatto che non vengono specificamente contestati con il pertinente motivo di ricorso.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Quando si intendono contestare le insufficienze o le incongruenze fattuali accertate dal giudice di merito, occorre formulare una censura appropriata su tali accertamenti; una doglianza limitata alla questione giuridica astratta non li rimette in discussione.

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    La sentenza regionale aveva collegato a questa disciplina il rilievo di tardività della formalizzazione esecutiva della pretesa, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito la questione, perché tale autonoma ragione non era stata impugnata.

  • Art. 7 della L. n. 212/2000

    L'impugnazione odierna, invece, sottopone a critica l'astratto collegamento tra cartella di pagamento e previa comunicazione contestativa notificata al contribuente, sotto l'unico profilo giuridico dell'integrazione in siffatto modo del precetto di sufficienza motivazionale dell'atto impositivo, ma non affronta - con adeguata proposizione di motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - le denunciate insufficienze rilevate dalla commissione regionale.

    Il rispetto dell’obbligo di motivazione non si risolve nella possibilità astratta di richiamare una comunicazione precedente: nel caso concreto la C.T.R. aveva rilevato carenze di chiarezza e completezza nella cartella e nel collegamento con la comunicazione, ma tali accertamenti non sono stati adeguatamente contestati.

  • Art. 3 della L. n. 241/1990

    La disposizione era invocata dall’Agenzia a sostegno della sufficienza motivazionale della cartella integrata dalla comunicazione preventiva. La Cassazione non ne ha esaminato la portata nel merito, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.

  • Principio di impugnazione delle rationes decidendi autonome, affermato da Cass. n. 3386/2011, n. 22753/2011 e Sezioni Unite n. 7931/2013

    ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza.

    Se una decisione poggia su più ragioni autonome e ciascuna è sufficiente a sostenerne l’esito, il ricorrente deve contestarle tutte: la mancata impugnazione anche di una sola rende inammissibili le censure contro le altre, perché non potrebbero comunque determinare la cassazione della sentenza.

  • Art. 43 del D.P.R. n. 602/1973

    La Corte menziona questa disposizione come possibile disciplina del recupero dell’indebito rimborso, ma precisa che non deve scegliere tra essa e l’art. 25, poiché il ricorso è inammissibile.

  • Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973

    La disposizione è indicata come possibile disciplina alternativa per il recupero fondato sui risultati della liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La Corte non risolve la questione interpretativa.

  • Principio di soccombenza

    La parte soccombente nel giudizio di legittimità è condannata a rifondere le spese processuali; nella decisione concreta la condanna è stata posta a carico dell’Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • Se una sentenza è fondata su più motivazioni autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso deve contestarle tutte: lasciare intatta una sola ratio autonoma può rendere inammissibili le altre censure.
  • Occorre scegliere il motivo di ricorso coerente con il tipo di errore lamentato: la violazione di legge non sostituisce la contestazione degli accertamenti di fatto del giudice di merito, che devono essere attaccati con una censura specifica e ammissibile.
  • La mera esistenza di una comunicazione preventiva non dimostra automaticamente che la cartella sia adeguatamente motivata: rilevano, in concreto, la chiarezza del collegamento tra gli atti e la corrispondenza tra importi, causali e ragioni del recupero.
  • Una decisione di inammissibilità non equivale a una pronuncia di merito sulla correttezza della pretesa tributaria o sulla norma sostanziale applicabile; le questioni non necessarie a decidere l’ammissibilità restano irrisolte.

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