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Sentenza

Sentenza del 27/05/2015 n. 10907 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Dopo una verifica della Guardia di finanza di Frosinone, l’Agenzia aveva rettificato le dichiarazioni IVA, IRPEG e IRAP della società, recuperando a tassazione interessi attivi che assumeva non contabilizzati in relazione alla messa a disposizione di materie prime. L’accertamento ricostruiva l’operazione come finanziamento, sulla base anche delle modalità di consegna e fatturazione, dei ritardi nei pagamenti e della situazione finanziaria della contribuente. La società aveva ottenuto ragione nei gradi di merito: la CTR aveva ritenuto che gli elementi dell’Ufficio fossero semplici presunzioni non sufficienti e che le materie prime fossero state consegnate in deposito per la lavorazione, non cedute. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 600/1973; con il secondo e il terzo, insufficienza della motivazione, lamentando che la CTR non avesse esaminato gli elementi indiziari né spiegato perché fossero inidonei.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la CTR non aveva imposto all’Ufficio un onere probatorio ulteriore rispetto a quello previsto, ma aveva valutato in fatto gli indizi e ritenuto che non fossero gravi, precisi e concordanti. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era sommaria e non esaminava circostanze potenzialmente significative, tra cui i rapporti pregressi e finanziari tra le società, l’utilizzo autonomo delle materie prime, la fatturazione solo al prelievo dal magazzino e senza ricarico, i ritardi nei pagamenti, la coincidenza temporale delle fatture e le perdite e carenze finanziarie di S. La sentenza è stata cassata in parte e la causa rinviata alla CTR Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi riconosciuta definitivamente la fondatezza dell’accertamento: il giudice di rinvio dovrà rivalutare gli elementi trascurati.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    La censura di violazione dell’onere della prova è stata respinta: il giudice di merito può valutare se gli elementi presuntivi addotti dall’Amministrazione siano idonei, senza che ciò implichi automaticamente l’imposizione di un ulteriore onere probatorio all’Ufficio.

  • Art. 2729 c.c.

    La rettifica presuntiva richiede indizi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. La loro sussistenza e capacità dimostrativa sono oggetto di valutazione del giudice di merito, che deve però esaminare gli elementi rilevanti e motivare adeguatamente.

  • Artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 600/1973

    Le disposizioni sono richiamate in relazione alla rettifica induttiva. La Cassazione ha ritenuto corretta, sul piano del principio giuridico, la valutazione della CTR circa la necessità di un quadro indiziario qualificato, ma ha censurato l’insufficiente esame concreto degli indizi addotti.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sull’onere della prova e sulle presunzioni; la relativa censura è stata rigettata.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Ha fondato le censure di insufficiente motivazione accolte dalla Corte, perché la CTR non aveva esaminato elementi potenzialmente decisivi né spiegato in modo adeguato la loro irrilevanza.

  • Art. 383, comma 1, c.p.c.

    La disposizione ha fondato il rinvio al giudice territoriale affinché riesamini la controversia dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fiscali presuntivi, l’Amministrazione deve fondare la ricostruzione su indizi gravi, precisi e concordanti; non basta qualificare una circostanza come anomala senza valutarne la capacità dimostrativa nel contesto complessivo.
  • Il giudice di merito può ritenere insufficienti gli indizi dell’Ufficio, ma deve esaminare le circostanze rilevanti specificamente dedotte e spiegare perché non siano idonee a sostenere l’accertamento. Una motivazione meramente assertiva può determinare la cassazione della decisione.
  • La cassazione per insufficienza della motivazione non equivale a confermare la pretesa fiscale: comporta un nuovo esame, nel quale il giudice di rinvio deve valutare complessivamente gli elementi trascurati.
  • Quando si discute se la consegna di beni sia una cessione o una messa a disposizione per lavorazione, possono essere pertinenti, se documentati, le modalità di utilizzo e custodia, i tempi e le modalità di fatturazione, i flussi di pagamento e i rapporti economico-finanziari tra le imprese.

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