Sentenza del 27/05/2015 n. 10890 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L.A. ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso contro la cartella di pagamento notificata il 25 maggio 2002, relativa all’ICI per gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996. Con dodici motivi ha contestato, in sintesi, il contenuto e la motivazione della cartella, la mancata indicazione della data di esecutività del ruolo e la corrispondenza dei numeri degli avvisi richiamati; la notificazione degli avvisi di accertamento, sostenendo che l’avviso postale fosse stato lasciato a un numero civico errato; l’omessa pronuncia su tali questioni; e la decadenza del Comune dal potere di accertamento, contestando anche l’applicazione della proroga prevista dalla legge n. 388 del 2000. Ha inoltre sollevato in memoria un’eccezione di giudicato riferita a una diversa controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato L.A. a pagare al Comune le spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro, di cui 200 euro per spese, oltre accessori di legge. I primi tre motivi sono stati rigettati: la censura sulla data di esecutività del ruolo era formulata correttamente come vizio di motivazione, ma non era autosufficiente, perché il ricorrente non aveva trascritto la cartella e chiedeva una nuova valutazione del fatto. I motivi sesto, settimo e dodicesimo, relativi all’omessa pronuncia, sono stati rigettati: la CTR aveva esaminato le doglianze e il ricorso non riportava i dati necessari per verificarle. Il quarto e il quinto motivo sulla notificazione sono stati giudicati infondati quanto al vizio motivazionale e inammissibili quanto alla violazione di legge, poiché la contestazione si basava su una ricostruzione dei fatti non autosufficiente e contrastante con l’accertamento della CTR. La Corte ha inoltre rilevato che la contestazione della mancata notificazione degli avvisi era stata proposta tardivamente con motivi aggiunti, anziché nel ricorso introduttivo, come richiesto dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992; il deposito degli avvisi da parte del Comune non rimetteva il contribuente in termini. I motivi dall’ottavo all’undicesimo sulla decadenza e sulla proroga sono stati dichiarati inammissibili, perché riguardavano atti presupposti non tempestivamente impugnati; le considerazioni della CTR sulla proroga erano inoltre ad abundantiam e prive di influenza sulla decisione. È stata respinta anche l’eccezione di giudicato: la sentenza invocata riguardava un diverso atto di classamento e non la cartella qui controversa. La richiesta di riunione con altri giudizi è stata respinta.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2-bis
la censura di omessa pronuncia e violazione di legge non sono ipotizzabili, supponendo la prima, contra factum che il corrispondente motivo d'appello non sia stato affrontato, e muovendo la seconda da un presupposto fattuale (mancata indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo) che è smentito nell'impugnata sentenza.
La disposizione era invocata per l’indicazione nella cartella della data in cui il ruolo era stato reso esecutivo. In cassazione, la censura di violazione della norma non può fondarsi su un presupposto fattuale smentito dalla sentenza impugnata; la contestazione della valutazione del contenuto della cartella deve essere proposta in modo autosufficiente, riportandone il testo.
Codice di procedura civile, art. 112
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la CTR non si è limitata a ritenere corretta la motivazione degli atti emessi dal Comune (argomento sul quale si fondano le censure per inferire l'omesso esame delle questioni dedotte), ma ha pure, affermato che erano "infondate le altre doglianze espresse dal contribuente in ordine alla cartella esattoriale impugnata, perchè redatta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, commi 2 e 2 bis - in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e contenente tutte le informazioni sui ricorsi anche per l'eventuale autotutela ...".
Non ricorre omessa pronuncia quando dalla motivazione della sentenza risulta che il giudice ha esaminato e respinto le doglianze, anche senza rispondere separatamente a ciascun argomento con la formulazione auspicata dalla parte.
Legge n. 890 del 1982, art. 8
A tale accertamento di fatto il ricorrente ne oppone, essenzialmente, un altro - abitazione sita al civico (OMISSIS) - come da certificato di residenza, certificato che, però, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso omette di trascrivere, e finisce, così, con l'invocare un diverso apprezzamento dei fatti che, come si è detto è inammissibile in questa sede di legittimità.
La contestazione della procedura di notificazione postale non consente alla Cassazione di sostituire una propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito. Il ricorrente deve indicare e riportare in modo autosufficiente gli elementi documentali su cui fonda la diversa ricostruzione.
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
la contestazione relativa all'esistenza della notifica dell'atto presupposto - contestazione necessaria per dare ingresso alle doglianze ad esso riferite nell'ambito del giudizio d'impugnazione della cartella esattoriale - è, a monte, tardiva, essendo stata, pacificamente, sollevata non col ricorso introduttivo, come avrebbe dovuto, in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ma, solo, con i motivi aggiunti
La mancata notificazione dell’atto presupposto deve essere contestata nel ricorso introduttivo contro la cartella. Non può essere dedotta per la prima volta con motivi aggiunti; il successivo deposito degli atti da parte dell’ente non riapre i termini né rimette il contribuente in termini.
Legge n. 388 del 2000, art. 18
I motivi dall’ottavo all’undicesimo sulla decadenza e sulla proroga sono stati dichiarati inammissibili, perché riguardavano atti presupposti non tempestivamente impugnati; le considerazioni della CTR sulla proroga erano inoltre ad abundantiam e prive di influenza sulla decisione.
La Corte non ha deciso nel merito l’applicabilità della proroga dei termini prevista dall’art. 18: le relative censure erano inammissibili perché investivano avvisi presupposti non impugnati tempestivamente, e la statuizione della CTR sulla proroga era comunque non decisiva.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi contesta il contenuto di un documento decisivo deve riportarne le parti rilevanti: la mera affermazione che il documento contraddice la sentenza non soddisfa il principio di autosufficienza.
- La Cassazione non è un terzo giudice del fatto: non può riesaminare direttamente il contenuto dei documenti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito; il vizio di motivazione riguarda la coerenza della motivazione, non una nuova valutazione delle prove.
- Se si impugna una cartella contestando la mancata notificazione dell’atto presupposto, la contestazione va proposta tempestivamente nel ricorso introduttivo. Il deposito successivo dell’atto da parte dell’ente non consente di recuperare una contestazione tardiva.
- Le questioni relative agli atti presupposti non possono essere rimesse in discussione impugnando la cartella, quando quegli atti siano divenuti definitivi per mancata impugnazione tempestiva.
- Non sussiste omessa pronuncia se la decisione, letta nel suo complesso, mostra che il giudice ha considerato e respinto la questione, anche senza una risposta analitica a ogni singolo argomento.
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