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Sentenza

Sentenza del 27/05/2015 n. 10889 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguarda l’avviso di accertamento ICI per l’anno 1997, con cui il Comune ha richiesto a L.A. la differenza d’imposta derivante dall’aumento della rendita catastale dell’immobile da lire 360.000 a lire 500.000. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, il contribuente ha proposto tredici motivi: ha contestato la tempestività dell’accertamento e la proroga del termine, la motivazione dell’avviso e la mancata allegazione o indicazione degli elementi relativi alla rendita; ha inoltre dedotto omissioni di pronuncia su riunione dei procedimenti, indicazione dell’autorità cui ricorrere, errori materiali e applicabilità della disciplina sulle rendite successive al 1° gennaio 2000. Ha contestato anche la legittimazione del funzionario firmatario e la congruità della rendita rispetto alle caratteristiche dell’immobile.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il contribuente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.200 euro, di cui 200 per spese, oltre accessori di legge. Ha respinto la richiesta di riunione con altri procedimenti: la riunione è una scelta discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esame non integra omessa pronuncia su una domanda di merito. Ha ritenuto tempestivo l’avviso notificato il 14 giugno 2001: trattandosi di rettifica per infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, valeva il termine triennale, prorogato per legge al 31 dicembre 2001 per le annualità 1995 e successive. Ha giudicato sufficientemente motivato l’avviso, che indicava il cespite, l’importo dichiarato e quello risultante dalla verifica, rendendo riconoscibili la rendita applicata e la ragione della maggiore imposta. L’omessa pronuncia sull’indicazione dell’autorità cui ricorrere è stata riconosciuta, ma la questione è stata decisa direttamente nel merito: l’omissione non invalida l’atto e può rilevare solo per rimettere in termini chi abbia impugnato tardivamente per errore scusabile; qui il ricorso era tempestivo. I motivi sulla disciplina delle rendite successive al 1° gennaio 2000 sono stati dichiarati inammissibili per genericità e contraddittorietà, anche perché non era adeguatamente documentato che la rendita fosse stata attribuita dopo quella data. I motivi sulla legittimazione del funzionario e sulla delega sono inammissibili perché rivolti contro questioni non esaminate dalla sentenza d’appello e, in parte, non autosufficienti o potenzialmente nuove. Inammissibile anche la censura sugli errori materiali, risultati comunque corretti nel testo della decisione. Le doglianze sulla congruità della rendita e sulle caratteristiche dell’immobile non potevano essere esaminate nell’impugnazione dell’avviso ICI: avrebbero dovuto essere rivolte contro l’atto di attribuzione della rendita e nei confronti dell’ufficio che lo aveva emesso. L’eccezione di giudicato è stata respinta perché la precedente sentenza riguardava un diverso classamento.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 274

    Tale conseguenza non va però riconnessa alla mancata emanazione dell'invocato provvedimento di riunione previsto dall'art. 274 c.p.c., che è strumentale e preparatorio rispetto alla futura definizione della controversia, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, neanche attraverso l'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio nel quale il provvedimento stesso è stato adottato.

    La riunione dei procedimenti connessi è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; il mancato esercizio di tale potere non è sindacabile in Cassazione attraverso l’impugnazione della decisione conclusiva.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Premesso che l'istanza di correzione di errore materiale non è mai oggetto di gravame in senso proprio, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, sicchè il suo omesso esame non può dar luogo a censura ex art. 112 c.p.c., ma, in tesi, a proposizione della procedura di correzione dell'errore materiale, va osservato che i denunciati errori sulle generalità anagrafiche del contribuente e l'annualità d'imposta risultano, in concreto, emendati, perchè correttamente individuati.

    L’omesso esame di una richiesta di correzione di errore materiale non costituisce omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; l’errore va fatto valere con la procedura di correzione, non mediante un gravame diretto a riformare la decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Il decimo motivo che prospetta la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, nella parte in cui impone la preventiva notifica delle rendite disposte dopo il 1 gennaio 2000 è, quindi, doppiamente inammissibile, da una parte, perchè denuncia con la violazione di legge una statuizione che, contemporaneamente afferma esser stata omessa dalla CTR, e ciò in contrasto col principio, secondo cui la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, presuppone, invece, che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto.

    La censura per violazione di legge presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione e l’abbia risolta in modo giuridicamente errato; non è coerente denunciarne contemporaneamente l’omessa pronuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La questione dell'applicabilità della proroga del termine di decadenza per la notifica dell'accertamento in materia dell'lei, di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 18 attiene a profili di diritto, di tal che in riferimento ad essa il vizio di motivazione non è utilmente predicabile, soccorrendo il potere di questa. Corte, di cui all'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione della sentenza, che sia pervenuta a dispositivo conforme a diritto, sulla scorta di argomentazioni giuridicamente erronee.

    La Cassazione può correggere la motivazione giuridicamente errata della decisione impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto; su una questione di puro diritto non è utile denunciare un vizio di motivazione.

  • Decreto legislativo n. 504 del 1992, art. 11, commi 1 e 2

    Il caso resta, dunque, regolato non già dal D.Lgs. 504 del 1992, art. 11, comma 1 che pone il termine di decadenza biennale, nell'ipotesi di correzione di errori materiali e di calcolo, ma dalla disposizione di cui all'art. 11, comma 2 in esame (vigente ratione temporis), secondo cui per la "rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza", l'avviso deve essere notificato a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo.

    La rettifica della dichiarazione ICI per differenze sostanziali nella rendita dichiarata rispetto a quella attribuita ricade nel termine triennale previsto dal comma 2, non nel termine biennale riservato alla correzione di errori materiali o di calcolo.

  • Legge n. 388 del 2000, art. 18, comma 4

    Il termine di decadenza, che perveniva a scadenza al 31.12.2000, è stato prorogato di un anno, dalla L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 4, che, derogando al divieto posto dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, ha fissato al 31.12.2001 la scadenza dei termini stabiliti dai primi due commi del richiamato art. 11, sia per la liquidazione sia per l'accertamento, in riferimento "alle annualità d'imposta 1995 e successive".

    Per le annualità d’imposta 1995 e successive, la norma proroga di un anno i termini di liquidazione e accertamento ICI; la proroga opera direttamente per legge e rende tempestivo l’avviso notificato entro il termine prorogato.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 3, comma 3

    Il termine di decadenza, che perveniva a scadenza al 31.12.2000, è stato prorogato di un anno, dalla L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 4, che, derogando al divieto posto dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, ha fissato al 31.12.2001 la scadenza dei termini stabiliti dai primi due commi del richiamato art. 11, sia per la liquidazione sia per l'accertamento, in riferimento "alle annualità d'imposta 1995 e successive".

    Nel caso deciso, il divieto di proroga dei termini previsto dallo Statuto del contribuente è stato derogato dalla specifica proroga legislativa introdotta dalla legge n. 388 del 2000.

  • Decreto legislativo n. 504 del 1992, art. 11, comma 2-bis

    In particolare, in riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis, questa Corte (Cass. n. 24948 del 2011) ha affermato che la norma "pur confermando, in via generale, l'obbligo di allegazione dell'atto presupposto sconosciuto, ha ritenuto, però, di dover escludere tale obbligo quando l'atto impositivo riproduca il contenuto essenziale dell'atto richiamato. Detta disposizione, pur ponendosi in continuità logico-sistematica con i principi di chiarezza e motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria, ne attenua il rigore, esonerando dall'obbligo dell'allegazione in tutti i casi in cui venga riprodotto in motivazione il contenuto essenziale dell'atto richiamato, per tale intendendosi l'indicazione degli elementi da cui trae le mosse la pretesa impositiva".

    L’atto presupposto non deve essere allegato se l’avviso riproduce il suo contenuto essenziale, cioè gli elementi dai quali deriva la pretesa fiscale; nel caso concreto l’indicazione della rendita e del calcolo della maggiore imposta consentiva di comprendere la ragione dell’accertamento.

  • Decreto legislativo n. 504 del 1992, art. 5, comma 2

    La ragione giuridica dell'atto impugnato risulta chiaramente enunciata in riferimento al rapporto diretto tra l'imposta e la rendita catastale, che, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, costituisce, appunto, la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, e la cui attribuzione vincola l'ente impositore, tenuto a richiederla, proprio, sulla base della rendita attribuita, che ne costituisce il necessario ed insostituibile presupposto.

    La rendita catastale costituisce la base imponibile dell’ICI e vincola il Comune nel calcolo dell’imposta: l’ente deve basare la richiesta sulla rendita attribuita, che è presupposto necessario dell’accertamento.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3, comma 4

    Tale principio secondo cui la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, non inficia la validità dell'atto, ma comporta, solo, sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente.

    L’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere non invalida l’atto amministrativo; può invece giustificare la rimessione in termini se ha causato un’impugnazione tardiva. Non produce effetti quando il ricorso è già tempestivo.

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1

    La Corte non ha deciso nel merito l’applicabilità della notifica preventiva della rendita prevista per gli atti successivi al 1° gennaio 2000: la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché generica e perché presupponeva, senza adeguata dimostrazione, che la rendita fosse stata attribuita dopo tale data.

  • Codice civile, art. 2697

    La censura sull’onere di provare la pubblicazione della rendita non è stata esaminata nel merito, poiché la questione relativa all’applicabilità della disciplina delle rendite successive al 1° gennaio 2000 è risultata inammissibile.

  • Costituzione, art. 111, comma 2

    Il Collegio ritiene, invece, di dover fare applicazione del principio - elaborato da questa Corte, per ragioni di economia processuale in ottemperanza al principio della ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell'art. 111 Cost., comma 2, - secondo cui, qualora i giudici di merito non si siano pronunciati su una questione di mero diritto, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata.

    Per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata, la Cassazione può decidere direttamente una questione di puro diritto non esaminata dai giudici di merito, se è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti ICI relativi a dichiarazioni infedeli, incomplete o inesatte, si applica il termine di decadenza previsto per la rettifica sostanziale, distinto da quello più breve relativo a errori materiali o di calcolo; va inoltre verificata l’eventuale proroga legislativa applicabile alla specifica annualità.
  • Un avviso tributario è motivato se consente al contribuente di identificare il bene, la rendita utilizzata, il confronto con quanto dichiarato e la ragione della maggiore imposta. L’allegazione dell’atto presupposto può non essere necessaria quando il suo contenuto essenziale è riprodotto nell’avviso.
  • La contestazione della correttezza o congruità della rendita catastale va proposta contro l’atto di classamento e nei confronti dell’ufficio che lo ha emesso; non può essere introdotta come semplice contestazione dell’avviso comunale che applica quella rendita.
  • L’omessa indicazione nell’atto dell’autorità competente e dei termini d’impugnazione non determina di per sé la nullità dell’atto, ma può consentire la rimessione in termini se ha causato una tardiva impugnazione.
  • In Cassazione, le censure devono essere coerenti con il vizio denunciato: la violazione di legge presuppone che il giudice abbia esaminato la questione, mentre l’omessa pronuncia riguarda una questione effettivamente sottoposta al giudice e non decisa. I motivi devono inoltre riportare gli elementi necessari a identificare con precisione la censura.
  • La riunione di procedimenti connessi è una valutazione discrezionale del giudice di merito e, di regola, il mancato accoglimento della richiesta non è autonomamente sindacabile in Cassazione.
  • Quando l’omessa pronuncia riguarda una questione esclusivamente giuridica, la Cassazione può decidere direttamente nel merito se la soluzione è chiara e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

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