Sentenza del 27/05/2015 n. 10911 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento notificati il 28 dicembre 2004, relativi a IVA, IRPEG e IRAP per gli anni oggetto di verifica, con liquidazione di imposte, interessi e sanzioni. In primo grado l’associazione aveva ottenuto l’annullamento degli avvisi per violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000; la CTR del Lazio aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che l’attività commerciale fosse rimasta entro i limiti reddituali rilevanti e confermando la natura non commerciale dell’ente. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 148, commi 3 e 8, TUIR, sostenendo che la CTR avesse valutato erroneamente il carattere commerciale delle attività e attribuito rilievo al confronto tra redditi; 2) omessa motivazione sulla mancanza, nello statuto, delle clausole richieste dall’art. 148, comma 8, TUIR.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto nuovo: nei precedenti gradi l’Agenzia aveva contestato la perdita della qualifica di ente non commerciale ai sensi dell’art. 149 TUIR, ma non aveva sollevato la distinta questione relativa all’art. 148, commi 3 e 8; inoltre non aveva indicato in quale atto e in quale fase la questione fosse stata proposta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo del necessario momento di sintesi, che deve individuare chiaramente il fatto controverso e il nesso tra l’omissione motivazionale denunciata e la decisione. Restano quindi ferme le decisioni di merito favorevoli all’associazione. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: 5.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 148, commi 3 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La Corte non decide nel merito come debbano applicarsi tali disposizioni alle attività dell’associazione: la relativa censura è inammissibile perché la questione è stata proposta per la prima volta in Cassazione. Il secondo motivo, riferito all’assenza delle clausole statutarie previste dal comma 8, non supera inoltre il requisito processuale di specifica sintesi.
Art. 149, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La disposizione riguardava la contestazione effettivamente sostenuta dall’Agenzia in appello, ossia la perdita della qualifica di ente non commerciale per l’esercizio prevalente di attività commerciali. La Cassazione la menziona per distinguere tale questione da quella, diversa e nuova, relativa all’art. 148; non ne riesamina il merito.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve censurare la sentenza entro i motivi previsti dalla legge e rispettare i relativi requisiti di ammissibilità. La censura di violazione di legge non può introdurre questioni nuove estranee al tema trattato nei gradi di merito; la censura motivazionale deve identificare in modo sintetico e autonomo il fatto controverso e il nesso tra il vizio denunciato e la decisione.
La Corte lo richiama per la disciplina processuale applicabile ratione temporis, senza attribuirgli una distinta interpretazione sostanziale.
Art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000
La violazione della disposizione era stata fatta valere con successo dall’associazione nel primo grado e la decisione di merito favorevole è rimasta ferma dopo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia.
Massime di principio
- In Cassazione non si possono introdurre per la prima volta questioni di diritto che non siano state sottoposte al giudice di merito, salvo che siano rilevabili d’ufficio. Occorre quindi sollevare e coltivare tempestivamente ogni distinta contestazione nei precedenti gradi.
- Se si sostiene che una questione era già stata proposta, il ricorrente deve indicare con precisione l’atto e la fase processuale in cui lo ha fatto, così da consentire alla Cassazione il controllo sugli atti.
- Una censura per omessa o insufficiente motivazione deve individuare chiaramente il fatto controverso e spiegare perché la sua corretta valutazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso; la mancanza di tale sintesi comporta l’inammissibilità.
- La decisione non stabilisce nel merito se l’associazione possedesse le clausole statutarie richieste o se le sue attività fossero non commerciali secondo l’art. 148 TUIR: l’esito dipende da vizi processuali del ricorso e non costituisce una decisione di merito su tali requisiti.
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