Sentenza del 27/05/2015 n. 10905 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia contestava la sentenza della CTR Lazio che aveva respinto il suo appello e confermato l’accoglimento del ricorso della società contro l’avviso di accertamento IVA per il 1997, con le relative sanzioni. La verifica della Guardia di Finanza aveva rilevato la tardiva fatturazione di materie prime acquistate per ordine della S. W. e consegnate presso un suo deposito. Con il primo motivo, l’Agenzia denunciava violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 54 del D.P.R. n. 633/1972: sosteneva che la CTR avesse trattato la presunzione come un mero indizio, richiedendo un’ulteriore prova certa. Con il secondo motivo, denunciava contraddittorietà della motivazione, perché la CTR avrebbe ammesso in astratto l’idoneità della prova presuntiva ma negato che fosse sufficiente nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, il ricorso dell’Agenzia. Quanto al primo, ha ritenuto che la CTR non avesse negato in generale valore probatorio alle presunzioni, ma avesse giudicato gli elementi concreti addotti dall’Ufficio privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; la censura, pertanto, non coglieva la ratio decidendi e non dimostrava una violazione di legge. Quanto al secondo, ha escluso la contraddizione: è coerente affermare che l’accertamento possa fondarsi su presunzioni qualificate e concludere che quelle prodotte nel caso concreto non lo fossero. Resta dunque ferma la decisione favorevole alla società sull’avviso IVA relativo al 1997. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.000 euro.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Posto invero che il carattere vincolato che assume nel nostro ordinamento il giudizio di cassazione impone che il ricorso sia veicolato attraverso uno dei motivi tassativamente previsti dall'art. 360 c.p.c., e che nell'esposizione del motivo trovino espressione le ragioni del dissenso, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità alla decisione impugnata proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l'adozione, la lamentata violazione è nel caso specifico priva di conferenza.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, completi e pertinenti rispetto alle ragioni effettive della decisione impugnata. La censura di legge non è utile se attacca una premessa che il giudice di merito non ha adottato; il vizio motivazionale richiede invece una contraddizione effettiva e decisiva.
Art. 2697 c.c.
I giudici di appello hanno infatti escluso la concludenza del ragionamento probatorio posto dall'ufficio a fondamento della pretesa, così disconoscendo la legittimità dell'accertamento da esso operato, non già violando le norme richiamate, ma uniformandosi esattamente ad esse ovvero ritenendo che, proprio in forza dell'onere valutativo sotteso alla necessità che la verifica induttiva delle infedeltà addebitate al contribuente sia suffragata da indizi gravi, precisi e concordanti, le presunzioni allegate dai verificatori nella specie fossero prive "dei requisiti indispensabili previsti dalla vigente normativa".
La regola sull’onere della prova non è violata quando il giudice valuta gli elementi presuntivi dell’Ufficio e li ritiene inidonei a dimostrare i fatti posti a fondamento dell’accertamento. L’Amministrazione deve quindi sostenere la pretesa con elementi probatori concretamente adeguati.
Art. 2729 c.c.
Nella specie, come già si evince dal rigetto del primo motivo di ricorso, il ragionamento della CTR non è affatto avvolto dalla denunciata contraddittorietà, atteso che il discorso motivazionale si sviluppa seguendo un itinerario logico argomentativo che muove dalla premessa che l'infedele assolvimento dell'obbligo dichiarativo può anche essere accertato in base ad elementi presuntivi provvisti dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza e perviene alla conclusione, del tutto coerente e conseguente rispetto alla premessa, che nella specie non è riscontrabile nel concreto apprezzamento di quegli elementi - che compete al giudice di merito effettuare e del quale questa Corte può solo sindacare la logicità - quella concludenza probatoria che è invece pretesa dall'ufficio.
Le presunzioni possono costituire prova dell’infedeltà dichiarativa quando gli elementi siano gravi, precisi e concordanti. La verifica della loro forza nel caso concreto spetta al giudice di merito; in cassazione se ne può sindacare la logicità, non sostituire la valutazione di merito.
Art. 54 del D.P.R. n. 633/1972
In breve la CTR non ha affermato che la presunzione non è una prova sufficiente - nel che consisterebbe la violazione lamentata dall'impugnante con il motivo in disamina - ma ha ritenuto, soppesando criticamente le risultanze indiziarie rapportate dall'ufficio, che l'accertamento operato non fosse assistito da una prova presuntiva idonea.
L’accertamento IVA può fondarsi su presunzioni, ma non basta richiamare il metodo presuntivo: gli elementi concretamente raccolti devono essere idonei e possedere i requisiti richiesti dalla disciplina. Il giudice può escludere l’accertamento quando tali requisiti manchino.
Art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese processuali; in questo caso la condanna ha riguardato l’Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- In un accertamento tributario fondato su presunzioni, la presunzione è un mezzo di prova e non richiede necessariamente un’ulteriore prova diretta; deve però risultare, nel caso concreto, grave, precisa e concordante.
- Il giudice di merito può valutare gli indizi prodotti dall’Amministrazione e ritenerli insufficienti. In cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione del loro valore, salvo che la valutazione presenti un vizio logico denunciabile secondo le regole del giudizio di legittimità.
- Per contestare una sentenza in cassazione occorre colpire la sua effettiva ratio decidendi. Non basta sostenere in astratto che una norma attribuisce valore probatorio alle presunzioni, se la decisione si fonda invece sull’inadeguatezza degli indizi specificamente raccolti.
- Non c’è contraddizione tra riconoscere l’idoneità astratta di una categoria di prova e concludere che gli elementi del caso concreto non soddisfino i requisiti necessari: la contraddizione rilevante deve rendere impossibile ricostruire il percorso logico della decisione.
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