Cassazione Civile, Ordinanza n. 00526/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Ufficio ha emesso un avviso di accertamento per maggior IRPEF, oltre addizionali e sanzioni, ritenendo imponibile una plusvalenza derivante dalla cessione dell'attività di noleggio con conducente svolta dal contribuente nell'anno 2006. Poiché il contribuente non aveva prodotto la documentazione richiesta, l'Ufficio aveva determinato in via induttiva la plusvalenza in euro 120.000, prendendo a riferimento i valori delle licenze taxi. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo non configurabile un'impresa nell'attività di noleggio con conducente e comunque incongrua la quantificazione della plusvalenza. In cassazione l'Agenzia ha denunciato: 1) violazione degli artt. 2082, 2195, 2555 c.c., art. 7 l. n. 21/1992 e art. 6 l.r. Lazio n. 58/1993, sostenendo che l'attività di noleggio con conducente è comunque attività economica organizzata d'impresa; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per il mancato apprezzamento del fatto che, oltre all'autorizzazione comunale, fosse ceduta anche l'autovettura usata per l'attività; 3) nullità/mera apparenza della motivazione, per il richiamo della CTR alla propria giurisprudenza; 4) violazione degli artt. 17, 58 e 87 TUIR e dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR escluso la tassabilità della cessione e disconosciuto la legittimità dell'accertamento induttivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo, respinto il secondo e il terzo. Ha affermato che l'attività di noleggio con conducente, svolta su autorizzazione pubblica e con mezzo proprio, integra attività d'impresa ex art. 2082 c.c.; che l'autorizzazione al noleggio con conducente costituisce bene immateriale relativo all'impresa, la cui cessione onerosa può generare plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 86 TUIR; e che, in mancanza di documentazione prodotta dal contribuente, era legittimo l'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973, anche mediante ricorso a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e al parametro delle licenze taxi per stimare il corrispettivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà anche provvedere sulle spese.
Norme richiamate
L'esercizio del noleggio con conducente su autorizzazione e con mezzo proprio integra un'attività economica organizzata, quindi un'attività d'impresa.
Richiamato per sostenere la natura imprenditoriale dell'attività svolta.
Richiamato per qualificare il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, includendovi l'autorizzazione come bene immateriale essenziale.
La legge qualifica i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente come titolari di impresa artigiana di trasporti o imprenditori privati.
Il numero limitato delle autorizzazioni giustifica, in assenza di prova contraria, la presunzione di cessione onerosa.
Il trasferimento dell'autorizzazione avviene su richiesta del titolare e a favore di persona da lui designata; l'amministrazione ha potere vincolato di voltura al ricorrere delle condizioni di legge.
Richiamato nel primo motivo come norma regionale pertinente alla disciplina dell'attività.
Il motivo è stato respinto perché la censura attiene al mancato apprezzamento di un elemento di fatto.
Richiamato nel quarto motivo per contestare la tassazione della cessione.
Richiamato nel quarto motivo per contestare la tassazione della cessione.
Richiamato nel quarto motivo per contestare la tassazione della cessione.
art. 86, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986
La cessione onerosa del bene immateriale relativo all'impresa genera plusvalenza che concorre al reddito d'impresa.
art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo del reddito d'impresa sulla base di dati e notizie comunque raccolti, anche con presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 39, secondo comma, d.p.r. n. 600/1973
Richiamato nel fatto come base dell'accertamento induttivo effettuato dall'Ufficio.
Norma richiamata per il deposito della memoria.
Massime di principio
- L'attività di noleggio con conducente, quando esercitata su autorizzazione amministrativa e con organizzazione dei mezzi necessari, costituisce attività d'impresa ai sensi dell'art. 2082 c.c.
- L'autorizzazione amministrativa al servizio di noleggio con conducente, pur non essendo di per sé oggetto di compravendita come atto amministrativo, integra un bene immateriale relativo all'impresa e può formare oggetto di cessione a titolo oneroso alle condizioni previste dalla legge speciale.
- La cessione onerosa dell'autorizzazione connessa all'attività di noleggio con conducente è idonea a generare una plusvalenza imponibile quale componente del reddito d'impresa.
- In presenza dell'inottemperanza del contribuente all'invito dell'Ufficio a produrre documentazione, è legittimo l'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973, con possibilità di utilizzare anche presunzioni supersemplici.
- Quando manchino dati specifici sul valore di mercato del bene ceduto, l'Amministrazione può ricorrere a elementi comparativi esterni ragionevoli per stimare il corrispettivo, salvo prova contraria del contribuente.
- Il semplice rinvio, nella motivazione della sentenza, a precedenti giurisprudenziali propri non determina di per sé difetto di motivazione, se il contenuto richiamato rende intelligibile la ratio decidendi.
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