Cassazione Civile, Ordinanza n. 21284/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo: il termine lungo di sei mesi ex art. 327, comma 1, c.p.c. era spirato e la sospensione feriale non si applicava alla causa inerente alla dichiarazione di fallimento. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società, dichiarata fallita dal tribunale su ricorso di un creditore, aveva visto respingere dalla corte d'appello il reclamo avverso la sentenza di fallimento. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte territoriale. I controricorrenti hanno eccepito la tardività del ricorso. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era stato notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, applicabile ai processi introdotti dopo il 4 luglio 2009. Ha inoltre precisato che, trattandosi di controversia inerente alla dichiarazione di fallimento, non opera la sospensione feriale dei termini processuali, richiamando la giurisprudenza che estende tale esclusione a tutte le fasi del giudizio, compreso il ricorso per cassazione. Né rileva, secondo la Corte, l'art. 36-bis l.fall., che non deroga alla regola generale già prevista dall'art. 3 della l. n. 742/1969.
Norme richiamate
termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
Per i processi introdotti successivamente al 4/7/2009 il ricorso per cassazione deve essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 conv. con l. n. 27 del 2020
sospensione dei termini tra il 9/3/2020 e l'11/5/2020
La sospensione emergenziale dei termini processuali è stata considerata nel computo, ma non è sufficiente a rendere tempestivo il ricorso perché il termine semestrale risultava comunque decorso.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020 conv. con l. n. 40 del 2020
sospensione dei termini tra il 9/3/2020 e l'11/5/2020
Norma richiamata insieme alla disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini processuali.
sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale
La sospensione feriale non si applica alle cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento.
cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento
Esclude la sospensione feriale per le controversie relative alla dichiarazione e revoca del fallimento, senza limitazioni alle fasi o ai gradi del giudizio.
in relazione alle cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento
È richiamato quale norma di sistema che conferma l'esclusione della sospensione feriale per tali controversie.
esclude la soggezione alla sospensione feriale dei termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 l.fall.
La norma non incide sulla regola generale di esclusione della sospensione feriale nei giudizi volti alla revoca del fallimento e non consente una lettura a contrario utile al ricorrente.
termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 l.fall.
Richiamato solo come parte del rinvio contenuto nell'art. 36-bis l.fall.
termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 l.fall.
Richiamato solo come parte del rinvio contenuto nell'art. 36-bis l.fall.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
introduzione del comma 1-quater
Richiamato quale norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso
Parametra l'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso inammissibile o rigettato.
Massime di principio
- Nei processi introdotti dopo il 4 luglio 2009, il ricorso per cassazione è soggetto al termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata ex art. 327, comma 1, c.p.c.
- Le cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento non sono soggette alla sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla l. n. 742/1969, e tale esclusione opera in tutte le fasi e gradi del giudizio, incluso il ricorso per cassazione.
- La disciplina speciale di cui all'art. 36-bis l.fall. non consente di derogare, in senso estensivo per le parti, alla regola generale di esclusione della sospensione feriale nelle controversie fallimentari.
- Quando il ricorso per cassazione è tardivo, la conseguenza è l'inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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