Cassazione Civile, Sentenza n. 21560/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava la sentenza della CTR Campania che aveva confermato l'avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2015: recupero a tassazione di reddito d'impresa (passato da euro 51.416 a euro 155.623) per il recupero di costi e per la mancata contabilizzazione di ricavi (annotati in contabilità per euro 310.000 nel conto "vendita merci" e un credito di euro 12.462,55), nonché il recupero IVA (euro 70.934). In cassazione la ricorrente ha prospettato tre motivi principali: (i) omissione di pronuncia da parte della CTR su specifiche doglianze (violazione art. 112 c.p.c.); (ii) errata applicazione e valutazione delle regole probatorie e delle presunzioni (richiamando artt. 2727, 2729, 2697 c.c. e norme tributarie art. 39 e 41-bis DPR 600/1973 e art. 54 DPR 633/1972); (iii) violazione delle norme che prevedono l'esimente in caso di responsabilità del professionista (art. 1 legge 423/1995 e art. 6 d.lgs. 472/1997), deducendo che gli eventuali errori sarebbero addebitabili al commercialista e che l'amministratore era stato assolto con riferimento a contestazioni penali a carico del professionista.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la CTR avesse implicitamente pronunciato sul punto dedotto e che l'omessa espressa motivazione non integrasse vizio rilevante ove la decisione di rigetto risultasse comunque coerente (principio di corrispondenza e limiti dell'omessa pronuncia). Sul secondo motivo ha dichiarato la doglianza inammissibile quale sindacato di merito, richiamando il principio per cui le valutazioni probatorie e di fatto non sono sindacabili nel giudizio di legittimità; ha inoltre confermato che l'Amministrazione poteva fondare l'accertamento su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti e che la ricorrente non aveva assolto l'onere di provare l'antieconomicità dell'ipotesi accusatoria fosse infondata o che le annotazioni fossero artificiali. Sul terzo motivo la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'esimente per il contribuente che imputa l'inadempimento al professionista richiede prova concreta della condotta fraudolenta del professionista e della vigilanza esercitata dal contribuente; la CTR aveva correttamente rilevato l'assenza di tale prova. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di cassazione, liquidate in euro 7.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 39, comma 1; art. 41-bis
Consentono all'Amministrazione e al giudice tributarista l'accertamento induttivo del reddito sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, particolarmente quando la gestione appare antieconomica; incombe sul contribuente l'onere di provare il contrario
Consente il recupero dell'IVA mediante rettifiche induttive in presenza di incongruenze e presunzioni attendibili, con analogo criterio probatorio a quello previsto per le imposte sul reddito
Prevede la sospensione delle soprattasse e delle pene pecuniarie quando l'inadempimento sia imputabile alla condotta illecita del professionista; richiede, tuttavia, prova concreta della condotta fraudolenta del professionista per ottenere l'effetto favorevole
Introduce una causa generale di non punibilità per il contribuente quando l'omesso versamento sia imputabile esclusivamente a un terzo, ma l'esimente opera solo se il contribuente ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria e ha provato di aver adempiuto agli obblighi di vigilanza sul professionista
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Norme invocate come basi di cassazione per violazione di legge e nullità; la Corte ha ritenuto i motivi come inammissibili o infondati quando costituiscono sindacato di fatto o omissione non decisiva
Principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: l'omessa pronuncia integra vizio solo se è materiale e indispensabile alla soluzione; la CTR ha implicitamente rigettato le doglianze contestate
art. 2697; artt. 2727, 2729
Richiamati in tema di onere e valutazione della prova; la Corte ha sottolineato che le contestazioni relative alla valutazione probatoria e alla ricognizione dei fatti costituiscono sindacato di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità
Massime di principio
- L'Amministrazione può utilizzare accertamenti induttivi basati su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; il contribuente ha l'onere di fornire la prova contraria
- La contabilità formalmente regolare non esclude la possibile rettifica induttiva quando emergono elementi di antieconomicità della gestione e tali elementi non sono adeguatamente spiegati dal contribuente
- Le valutazioni di fatto e la ponderazione delle prove (inclusa la determinazione dell'antieconomicità) sono insindacabili in sede di Cassazione salvo vizi di motivazione o violazioni di legge evidenti
- Per ottenere l'esimente prevista a favore del contribuente quando l'errore è imputato al professionista (art. 1 legge 423/1995 e art. 6 d.lgs. 472/1997) è necessario provare sia la vigilanza esercitata dal contribuente sia la condotta fraudolenta del professionista; la mera denuncia penale o l'assoluzione penale del professionista non garantiscono automaticamente l'esonero in sede tributaria
- L'omessa espressa pronuncia da parte del giudice d'appello non determina automaticamente nullità o violazione procedurale se la decisione di rigetto è implicita e la questione omessa non era decisiva ai fini dell'esito
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