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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21550/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I resistenti (Palmieri e Mascaro) avevano chiesto la condanna di Scavello alla demolizione di una scala in cemento armato appoggiata/aderente alla facciata del loro edificio, sostenendo che arrecava danno materiale ed estetico e che non esisteva alcuna servitù di passaggio a favore di Scavello. Scavello contestò, deducendo che la scala era stata realizzata nel 1977 con l'accordo del padre e da allora era stata usata pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente, chiedendo alternativamente di essere riconosciuto proprietario per usucapione. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto l'usucapione a favore di Scavello; la Corte d'Appello di Catanzaro, accogliendo l'appello dei proprietari, dichiarò l'inesistenza del diritto di servitù, rigettò l'usucapione e condannò Scavello alla demolizione. Scavello propose ricorso per cassazione articolato in sei motivi: vizio nella qualificazione/identificazione dell'oggetto del giudizio (art. 112 c.p.c.), motivazione contraddittoria e valutazione indebita di perizia di parte e visure catastali, errata valutazione della prova di possesso uti dominus e quindi dell'usucapione (art. 1158 c.c.), erronea applicazione delle norme sulle servitù (artt. 873, 876, 877 e 949 c.c.), incertezza circa quale parte di bene costituisse il fondo servente e censura sulla quantificazione delle spese (richiamando d.m. n. 55/2014).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha confermato che la qualificazione della domanda e la valutazione del materiale probatorio sono compiti del giudice del merito e non sindacabili in cassazione salvo specifici vizi di motivazione o di diritto; ha ribadito il limite del sindacato di legittimità sulle motivazioni dopo la riforma (d.l. 83/2012) e che le critiche alla valutazione delle prove erano, in gran parte, ricostruzioni fattuali non ammissibili. Ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato l'inesistenza della servitù di passaggio e aveva rigettato l'acquisto per usucapione, disponendo la rimozione del manufatto ai sensi dell'art. 949 cod. civ. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore dei controricorrenti (specificati compensi, spese forfettarie e accessori), e richiamato l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/02 in tema di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 949 cod. civ.

    La Corte ha ritenuto applicabile la norma per far cessare la molestia/turbativa rappresentata dalla scala, condannando alla rimozione del manufatto come rimedio per eliminare l'illecito esercizio o la molestia sul fondo altrui.

  • art. 1158 cod. civ.

    La norma sull'usucapione richiede prova del possesso in modo pubblico, pacifico e continuativo e del carattere 'uti dominus'; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito prova sufficiente dell'acquisto per usucapione.

  • artt. 873, 876, 877 cod. civ.

    Norme sulle servitù prediali richiamate nella controversia: la Corte d'appello ha accertato l'inesistenza del diritto reale di passaggio e Cassazione ha ritenuto non censurabile la valutazione di merito in ordine all'assenza della servitù.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiama la disciplina sull'identificazione dell'oggetto del giudizio; la Corte ha confermato che la qualificazione della domanda è compito del giudice del merito e che il ricorrente non ha prospettato un vizio processuale del tipo sindacabile in cassazione.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamata nella discussione sul valore probatorio degli elementi: la Corte ha ricordato che l'apprezzamento delle prove compete al giudice del merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi rigidamente previsti.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    La Corte ha precisato che censure sulla valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione salvo che venga dedotto un errore di diritto nella valutazione o la violazione della regola di valutazione prevista per una specifica prova.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    La giurisdizione di legittimità è limitata quanto alla motivazione: il ricorso per cassazione può censurare la motivazione solo per vizi gravi e specifici (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasti inconciliabili). Le contestazioni puramente fattuali sono inammissibili.

  • d.l. n. 83/2012

    La novella ha ristretto il sindacato sulla motivazione nelle impugnazioni per cassazione; la Corte si è richiamata a tale limitazione per rigettare le censure sul merito probatorio.

  • D.P.R. n. 115/02, art. 13, comma 1-quater

    inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12

    La Corte ha richiamato la previsione che può comportare un ulteriore contributo unificato per il ricorrente in caso di ricorso proposto successivamente al 30/01/2013 e ha dato atto dell'eventuale obbligo contributivo.

  • d.m. n. 55/2014

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla quantificazione delle spese; la Corte ha ritenuto la liquidazione rientrante nei parametri di legge e non sindacabile in cassazione.

Massime di principio

  • La qualificazione della domanda e la valutazione del materiale probatorio spettano al giudice del merito; la Corte di Cassazione non rivede i fatti se non quando sussistono vizi di motivazione specifici e gravi ex art. 360 c.p.c.
  • In un giudizio di negatoria servitutis il soggetto che chiede la declaratoria di inesistenza della servitù non è tenuto a fornire la stessa prova rigorosa richiesta in una azione di rivendicazione; tuttavia la prova dell'usucapione richiede il possesso pubblico, pacifico, continuo e con animus domini per il periodo di legge.
  • La mera produzione di perizie di parte o visure catastali può concorrere alla prova, ma l'apprezzamento del loro valore probatorio è rimesso al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se non per vizi motivazionali gravi.
  • Se un manufatto costituisce molestia o turbativa sulla proprietà altrui, il giudice può ordinare la rimozione ai sensi dell'art. 949 c.c.; la distinzione tra stato di aderenza e occupazione di sedime non impedisce l'applicazione della norma quando il diritto di passaggio non sia provato.
  • Le censure relative alla quantificazione delle spese e alla applicazione delle tariffe legali sono di regola decisioni di merito; la cassazione interviene solo su errori di diritto evidenti o su violazioni normative nella liquidazione.
  • Chi intende far valere l'usucapione deve documentare chiaramente il possesso 'uti dominus' e il titolo o l'animo di dominio; dichiarazioni storiche o accordi informali del passato possono non essere sufficienti senza elementi probatori idonei.

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