Cassazione Civile, Sentenza n. 21603/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le società ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni subiti (danni strutturali agli immobili e danni alle attività commerciali) in occasione dei lavori per la realizzazione della galleria sotterranea dell'alta velocità a Bologna. Avevano contestato la responsabilità non solo dell'appaltatrice (Società Condotte d'Acqua S.p.A.) ma anche del committente (R.F.I.) e del progettista/direttore dei lavori (ITALFERR), invocando tra l'altro l'applicazione dell'art. 2050 c.c. (attività pericolosa) alla committenza e alla progettazione/direzione lavori, nonché profili di responsabilità ex artt. 2043, 2051 e 1372 c.c.; sostenevano inoltre che il progetto prevedeva e accettava i danni agli immobili e che la committenza/direzione avevano ruoli e poteri tali da rendere concorrente la loro responsabilità rispetto all'appaltatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la responsabilità di R.F.I. e ITALFERR, ritenendo responsabile ai sensi dell'art. 2050 c.c. solo l'appaltatrice (Condotte d'Acqua S.p.A.). La Corte ha ritenuto corretto il principio secondo cui, in presenza di appalto svolto con piena autonomia organizzativa e gestionale dell'appaltatore e in assenza di ingerenze vincolanti della committenza o del direttore dei lavori, la responsabilità per i danni derivanti da attività pericolosa grava sull'appaltatore. Ha altresì escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della committente, non ravvisando un obbligo di custodia idoneo. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La norma tutela i danni derivanti dall'esercizio di attività pericolose; la Corte ha ritenuto che l'attività di scavo e movimentazione terre (edilizia di scavo profondo) sia pericolosa e quindi imputabile ex art. 2050 c.c., ma la responsabilità grava sull'«esercente» dell'attività pericolosa: nell'appalto la responsabilità resta di regola sull'appaltatore che svolge l'attività in autonomia, salvo che il committente o il direttore dei lavori esercitino poteri di direzione/ingerenza determinativi del rischio o si colgano specifiche violazioni di obblighi cautelari.
Fonte generale di responsabilità aquiliana per fatto illecito: resta applicabile per fatti diversi dall'attività pericolosa o quando la relazione causale non coincida con il rischio tipico dell'attività pericolosa; può trovare applicazione per fatti colposi del committente o direttore dei lavori ove accertata colpa.
Responsabilità per cose in custodia: la Corte ha ritenuto che, data la qualificazione alternativa delle fattispecie (art. 2043, 2050, 2051), l'accertamento in base ad art. 2050/2043 esclude l'ulteriore applicazione di art. 2051 e non è emersa una posizione di custodia/obbligo oggettivo a carico della committenza idonea a far scattare tale disciplina.
Richiamato dalle ricorrenti in relazione al principio di relatività dei contratti; la Corte ha invece utilizzato le clausole contrattuali come elementi probatori atti a dimostrare l'autonomia gestionale dell'appaltatore e non come strumento per privare i terzi del loro diritto al risarcimento.
L'indicazione che l'appaltatore assume l'appalto «a proprio rischio» è compatibile con la regola secondo cui l'autonomia dell'appaltatore in via di regola lo rende responsabile dei danni derivanti dall'esecuzione dell'opera; ciò non esclude responsabilità della committenza in caso di colpa specifica nell'affidamento, ingerenza vincolante o altri comportamenti illeciti.
Norma citata nel quadro degli artt. 2050 e responsabilità da attività pericolosa (riferimento alla disciplina delle conseguenze risarcitorie); la motivazione prende in considerazione il nesso di causalità e il rischio specifico connesso all'attività pericolosa.
Riferimento alla giurisprudenza sulla responsabilità del proprietario del fondo per lavori di escavazione: la giurisprudenza più recente richiede una condotta colposa del proprietario e, se i lavori sono appaltati, di norma la responsabilità grava sull'appaltatore salvo ingerenza o prescrizioni vincolanti del proprietario.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha ritenuto che la qualificazione giuridica operata sui fatti (artt. 2043/2050) esaurisca il tema della responsabilità e che non sussista omissione di pronuncia sull'art. 2051.
Norma procedurale richiamata per i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo, ecc.): la Corte ha valutato e respinto i motivi nel rispetto dei limiti di censura consentiti in cassazione.
Massime di principio
- In caso di danni derivanti da lavori edili pericolosi (scavi profondi, movimentazione di masse terre), la responsabilità ex art. 2050 c.c. grava di regola sull'appaltatore che esercita direttamente l'attività pericolosa se questa è svolta in autonomia organizzativa e gestionale.
- Il committente e il progettista/direttore dei lavori non sono automaticamente responsabili per i danni connessi all'attività pericolosa dell'appaltatore: vanno provate ingerenze vincolanti, direttive tali da ridurre l'autonomia dell'appaltatore, colpa nella scelta dell'appaltatore (culpa in eligendo) o specifiche violazioni di obblighi di sorveglianza.
- La progettazione in sé non è normalmente qualificabile come ‘attività pericolosa’ ai fini dell'art. 2050 c.c.; eventuali errori di progettazione ricadono nella responsabilità secondo criteri di colpa (art. 2043 c.c.) e non trasferiscono automaticamente la pericolosità all'attività immateriale della progettazione.
- Quando il progetto prevedeva soluzioni che potevano comportare 'modesti danni' come opzione tecnica, la scelta e la gestione dell'opzione rimangono nella sfera dell'autonomia dell'appaltatore a meno che non sia dimostrata l'imposizione vincolante del committente.
- Le fattispecie di responsabilità previste dagli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c. sono alternative e demandano una valutazione fattuale e un criterio di imputazione: l'accertamento dell'una può escludere l'applicazione delle altre; per escludere la responsabilità dell'appaltatore occorrono prove di ingerenza o colpa specifica del committente/direttore lavori.
- Per tutelarsi contrattualmente e processualmente, il terzo danneggiato e le parti contrattuali dovrebbero documentare con chiarezza le direttive, le ingerenze, le prescrizioni tecniche vincolanti o la mancanza di controlli che dimostrino la responsabilità del committente/progettista/direttore lavori.
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