Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21496/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli attori (Delle Baite ed E.R.) avevano acquistato un impianto di cogenerazione da Biowatt su indicazione e consulenza dell'arch. Pruneri Fausto e lo avevano fatto installare da Pruneri Quirino. L'impianto risultò malfunzionante, sovradimensionato, privo di progetto impiantistico e del certificato di conformità, e incompatibile con l'uso di olio vegetale come combustibile. In primo grado il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d'appello di Milano riformò parzialmente, ritenendo responsabili, per vari profili, il consulente (Pruneri Fausto) per consulenza negligente e business plan errato, l'installatore (Pruneri Quirino) per avere eseguito l'installazione senza progetto impedendo il rilascio del certificato di conformità, e la venditrice (Biowatt) per aver garantito l'uso di olio vegetale in contrasto con le indicazioni della casa costruttrice, causando danni. I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione, deducendo violazioni di norme e vizi di fatto e di motivazione; la Corte di Cassazione ha esaminato le censure e le ha in massima parte ritenute inammissibili perché attengono a valutazioni di fatto proprie del giudice di merito o infondate quanto al diritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione di merito. Sono confermate le condanne: Pruneri Fausto è stato ritenuto responsabile e condannato al pagamento di €7.800,00 in favore dei Delle Baite (rimborso spesa serbatoio) e di €28.304,26 in favore della società E.R. (costi per installazione e interessi di mora); Pruneri Quirino è stato condannato a restituire €40.200,00 alla società attrice (corrispettivo lavori); Biowatt è stata condannata a €24.221,00 per i costi delle riparazioni rese necessarie. Le somme vanno compensate con i crediti riconosciuti in primo grado. Il ricorso è respinto e i ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in favore dei controricorrenti in €8.200,00 oltre accessori). La Cassazione ha inoltre rigettato i motivi che impugnavano la valutazione probatoria del giudice di merito e ha respinto le eccezioni formali dei ricorrenti ritenendole infondate.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    richiesta specialità della procura per il ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto integrata la specialità ove la procura è materialmente congiunta all'atto o allegata al controricorso, evitando nullità formali quando non risulti la non riferibilità al giudizio di cassazione

  • art. 1367 c.c.

    principio di conservazione applicato per interpretare la procura con l'intento di far produrre all'atto gli effetti voluti dalla parte

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato insieme all'art.1367 c.c. per orientare l'interpretazione della procura alle liti a favore della conservazione dell'atto

  • artt. 2222 e ss. c.c.; art. 2226 c.c. (ultimo comma) con richiamo all'art. 1668 c.c.

    qualificazione del rapporto di installazione come contratto d'opera/manuale; applicazione delle regole sulla responsabilità dell'appaltatore/prestatore d'opera e richiamo alla disciplina sulla garanzia per vizi dell'opera

  • art. 1497 c.c.

    applicato alla responsabilità del venditore (Biowatt) per la mancanza di qualità promesse del bene, in particolare la possibilità di uso di olio vegetale

  • art. 696 bis c.p.c.

    utilizzo della consulenza tecnica preventiva come base probatoria per accertare mancanze tecniche (assenza di certificato di conformità, sovradimensionamento, uso di olio inadatto)

  • art. 1218, 1223, 1227 c.c.

    richiamate nelle censure relative alla quantificazione del danno e alla responsabilità contrattuale; la Corte ha confermato che il risarcimento può essere quantificato sulla base dell'esborso effettivamente sostenuto (fattura e IVA inclusa) quando l'inadempimento rende privo di causa il pagamento

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    criteri per la liquidazione e ripartizione delle spese processuali: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla preponderanza di soccombenza e la conseguente condanna alle spese

  • art. 365 n. 5 c.p.c.

    richiamato in relazione ai casi in cui il mancato esame di fatti o eccezioni possa costituire motivo di cassazione; la Corte ha escluso il vizio perché la censura era generica e non decisiva

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riforma le valutazioni probatorie del giudice di merito: le contestazioni che implichino rivalutazione delle prove sono, di norma, inammissibili.
  • Il venditore è responsabile quando il bene non possiede le qualità promesse: dichiarazioni esplicite sulla possibilità di utilizzo (es. uso di olio vegetale) possono ingenerare la responsabilità ai sensi dell'art.1497 c.c.
  • L'installatore/prestatore d'opera può essere ritenuto responsabile se esegue l'opera in assenza di un progetto esecutivo che renda possibile il rilascio di certificazioni essenziali (es. certificato di conformità), salvo provi di avere segnalato preventivamente l'impossibilità di conformità.
  • Il consulente tecnico/professionista può essere ritenuto civilmente responsabile per consulenze negligenti o business plan evidentemente inattendibili se queste inducono la controparte in errore e causano danni patrimoniali.
  • Il pagamento dell'IVA e altri oneri sostenuti per un acquisto possono essere considerati componenti del danno rimborsabile quando il pagamento è divenuto privo di causa a seguito dell'inadempimento.
  • Eccezioni di decadenza/prescrizione e modifiche della domanda devono essere tempestive e ben specificate: la mancata indicazione chiara in atto processuale può rendere inammissibile la censura in Cassazione.
  • La procura alle liti per il ricorso in Cassazione deve rispettare i requisiti di specialità; tuttavia la giurisprudenza tende a preservare l'efficacia dell'atto se non risulti chiaramente la non riferibilità al giudizio di cassazione (principio di conservazione).
  • Nella ripartizione delle spese processuali il giudice di merito ha ampia discrezionalità: la soccombenza preponderante di una parte giustifica la condanna integrale alle spese contro di essa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.