Cassazione Civile, Sentenza n. 21534/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società attrice chiedeva la demolizione e l'arretramento di manufatti realizzati da Lombardi sul suo terreno perché posti a distanza inferiore alla fascia di rispetto autostradale di 30 metri prevista dalla legge n. 729/1961 e disposizioni del codice della strada. Il convenuto oppose difetto di legittimazione della parte actionante, prescrizione, e in via subordinata l'usucapione del diritto di servitù a mantenere le costruzioni in posizione più vicina alla sede autostradale.
La decisione
Il Tribunale di Napoli aveva ordinato l'arretramento; la Corte d'appello di Napoli riformò la sentenza, rigettando la domanda della Tangenziale perché la tutela reale delle distanze prevista dal codice civile (art. 872 e segg.) non si applica alle costruzioni su pubbliche vie/autostrade, la cui tutela spetterebbe all'attività amministrativa (richiamando l'art. 829, comma 2, c.c.). Tangenziale impugnò in Cassazione; il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile dalle Sezioni Unite e la Seconda Sezione ha quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale proposto da Lombardi (ritenendo che l'esito favorevole al convenuto rendeva privo di interesse il suo gravame). La Corte ha condannato la società Tangenziale di Napoli al pagamento delle spese di giudizio a favore di Lombardi, liquidate in euro 6.200,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
legge n. 729 del 1961
fascia di rispetto autostradale di 30 metri
La norma prescrive una fascia di rispetto; la Corte ha valutato che la tutela relativa a questa distanza, nell'ambito delle autostrade, rientra nella tutela dell'interesse generale alla sicurezza della circolazione e non nella tutela reale tipica del codice civile
Codice della strada
Richiamato come fonte delle regole sulla fascia di rispetto autostradale e della tutela amministrativa inerente alla sicurezza della circolazione
art. 872 c.c.
Norma civilistica che offre tutela reale per le distanze tra costruzioni; la Corte ha ritenuto tale tutela inapplicabile alle distanze previste per pubbliche vie/autostrade
art. 873 c.c.
Norma che integra le regole sulle distanze tra costruzioni; la Corte ha distinto tra distanze civilistiche (art. 873 e segg.) e disposizioni poste a tutela dell'interesse generale, ritenendo che il caso ricadesse in quest'ultimo ambito
art. 829, comma 2, c.c.
La Corte ha richiamato questa disposizione per affermare l'esclusione dell'applicazione delle norme civilistiche sulle distanze alle costruzioni realizzate su pubbliche vie, rimettendo la tutela a strumenti amministrativi
sentenza Sezioni Unite n. 8243
sentenza n. 8243 del 28. 4. 2010 (menzionata nel procedimento)
La pronuncia delle Sezioni Unite ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, determinando il prosieguo in Seconda Sezione e incidendo sull'interesse a decidere del ricorso incidentale
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater
La Corte ha precisato che, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso incidentale, la disposizione citata non si applica nei confronti del ricorrente incidentale
Massime di principio
- Le norme civilistiche sulle distanze fra fabbricati (art. 872 e segg. c.c.) non si applicano automaticamente alle distanze previste per pubbliche vie o autostrade: tali distanze, poste a tutela dell'interesse generale (es. sicurezza della circolazione), sono tutelate principalmente con strumenti e poteri amministrativi.
- Non è possibile acquisire, per usucapione, un diritto di servitù che consenta di mantenere costruzioni in violazione di prescrizioni imposte a fini di interesse generale; l'usucapione non legittima il mantenimento di opere contrarie a norme protettive pubbliche.
- Se l'esito del gravame principale rende favorevole la posizione del resistente, il ricorso incidentale proposto dallo stesso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse: l'interesse a impugnare deve sussistere al momento della decisione.
- Prima di proporre impugnazioni o ricorsi incidentali è importante valutare la reale utilità e l'interesse alla decisione, per evitare dichiarazioni di inammissibilità e spese inutili.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta, le conseguenze economiche (spese) seguono la regola della soccombenza della parte che ha promosso il gravame principale; norme particolari sul rimborso spese possono non trovare applicazione se l'inammissibilità è sopravvenuta.
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