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Sentenza

Sentenza n. 1645/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di archiviazione per irricevibilità dell'istanza di nulla osta al lavoro e di autorizzazione all'ingresso, nonché diniego del riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti in materia di immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino marocchino, aveva ottenuto un nulla osta e un visto per l'ingresso in Italia per lavoro stagionale, ma, dopo l'ingresso, non era stato instaurato il rapporto di lavoro con il datore indicato. Il datore aveva dichiarato di non poter sostenere le spese del lavoratore per la diminuzione dell'attività e aveva chiesto il rilascio di un permesso per attesa occupazione. Il ricorrente aveva inoltre comunicato di avere reperito un diverso lavoro presso altro datore e in altra regione, chiedendo il cambio del datore o il trasferimento della procedura. Lo Sportello Unico aveva archiviato l'istanza perché il datore, nel triennio precedente, aveva presentato una richiesta di nulla osta senza sottoscrivere il contratto di soggiorno; aveva poi respinto il riesame, negando il permesso per attesa occupazione. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede, sostenendo che l'impossibilità di procedere all'assunzione fosse imputabile al datore e che l'amministrazione dovesse valorizzare la nuova occupazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990, del principio di legittimo affidamento e dell'art. 97 Cost., sostenendo che il rilascio del nulla osta e del visto, oltre al tempo trascorso, avessero consolidato una situazione giuridica che non poteva essere rimossa senza una ponderazione degli interessi.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato inutilizzabile la memoria del ricorrente depositata tardivamente il 26 maggio 2026, rilevando che la questione era stata ritualmente segnalata in udienza ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Nel merito ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il ricorrente non contestava l'omessa sottoscrizione del precedente contratto di soggiorno da parte del datore né aveva provato che tale omissione fosse dovuta a causa non imputabile al datore, sicché ricorrevano i presupposti dell'art. 22, comma 2-ter, d.lgs. 286/1998. Ha inoltre affermato che il permesso per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, non è applicabile al lavoro stagionale, poiché l'art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998 esclude tale disposizione. La mancata instaurazione del rapporto stagionale priva di efficacia il visto e il nulla osta e impedisce il rilascio del permesso per attesa occupazione. Anche l'art. 22, comma 5-ter, non era applicabile, perché il relativo permesso presuppone comunque che un rapporto di lavoro sia stato instaurato. La dichiarazione del datore non provava una causa di forza maggiore o non imputabile: la diminuzione della capacità economica costituiva un elemento ostativo ai sensi dell'art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999, mentre la sopravvenuta perdita di interesse rappresentava una scelta imprenditoriale. Il nuovo rapporto di lavoro con altro datore non poteva sanare la posizione, perché il nulla osta e il titolo di soggiorno sono collegati allo specifico datore, allo specifico contratto e alla procedura di ingresso mediante quote; il nuovo rapporto era diverso sotto il profilo oggettivo e soggettivo e disancorato dal regime dei flussi e dalla stagionalità. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso che l'archiviazione costituisse esercizio di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Il provvedimento era espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti e configurava una decadenza accertativa o revoca sanzionatoria. Il rilascio del nulla osta non faceva maturare un affidamento incolpevole, poiché la normativa consente controlli successivi e la revoca del titolo in caso di accertata carenza dei requisiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 2-ter, d.lgs. 286/1998

    È irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all’esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile.

    La norma rende irricevibile la nuova richiesta di nulla osta quando il datore non abbia sottoscritto il precedente contratto di soggiorno nel triennio, salvo prova di una causa non imputabile al datore. Nel caso concreto il presupposto non era contestato né superato da idonea prova.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è applicabile al lavoro stagionale, poiché l'art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998 ne esclude espressamente l'applicazione.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione presuppone comunque che un rapporto di lavoro si sia instaurato; tale presupposto mancava nel caso esaminato.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 22, ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11

    Il lavoro stagionale costituisce una fattispecie dotata di disciplina propria e distinta; l'esclusione del comma 11 impedisce il rilascio del permesso per attesa occupazione allo straniero entrato per lavoro stagionale.

  • art. 5-bis d.lgs. 286/1998

    Il contratto di soggiorno costituisce elemento della sequenza procedurale necessaria per l'ingresso e il lavoro dello straniero.

  • art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999

    Lo Sportello Unico verifica la regolarità, completezza e idoneità della documentazione e la congruità delle richieste del datore rispetto alla capacità economica e alle esigenze dell'impresa; la carenza della capacità economica può quindi impedire il perfezionamento della procedura e non integra, di per sé, una causa di forza maggiore.

  • art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022

    Il nulla osta può essere rilasciato anche prima dell'acquisizione di alcune informazioni ostative, ma il successivo accertamento della carenza dei requisiti comporta la revoca del nulla osta e del visto; il relativo potere è vincolato e non genera un affidamento incolpevole sulla stabilità del titolo.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Non trova applicazione quando l'amministrazione non esercita autotutela discrezionale, ma accerta vincolatamente la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti necessari per il titolo.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi, siano decorsi i termini previsti e non vi sia opposizione delle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La questione rilevata in udienza deve essere indicata dal giudice e risultare a verbale; l'avviso evita la sorpresa processuale e non richiede ulteriori formalità quando la parte ritualmente avvisata non compare.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    La memoria depositata oltre il termine processuale previsto per la camera di consiglio è inutilizzabile.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 non è rilasciabile allo straniero entrato in Italia per lavoro stagionale, poiché l'art. 24, comma 1, esclude l'applicazione del comma 11 alla disciplina del lavoro stagionale.
  • La possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione in caso di mancato perfezionamento del rapporto di lavoro presuppone comunque l'esistenza di un esito favorevole della procedura di nulla osta e, ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro; in mancanza di tali presupposti, la buona fede del lavoratore e l'imputabilità della mancata assunzione al datore non sono sufficienti.
  • Il nulla osta al lavoro e il conseguente titolo di soggiorno sono collegati allo specifico datore di lavoro, allo specifico contratto e alla procedura di ingresso disciplinata dalle quote; un rapporto successivamente instaurato con un diverso datore, anche se regolare, non può essere utilizzato per eludere la procedura, la capienza delle quote o il carattere stagionale dell'ingresso.
  • L'omessa sottoscrizione del precedente contratto di soggiorno da parte del datore nel triennio antecedente rende irricevibile una nuova richiesta di nulla osta ai sensi dell'art. 22, comma 2-ter, d.lgs. 286/1998, salvo che il datore provi che l'omissione è dipesa da causa a lui non imputabile.
  • La revoca o l'archiviazione del nulla osta fondata sull'accertamento della mancanza dei requisiti normativi non costituisce esercizio di autotutela discrezionale ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, ma espressione di un potere vincolato di decadenza accertativa o revoca sanzionatoria; pertanto non richiede il bilanciamento proprio dell'annullamento d'ufficio.
  • Quando la legge consente controlli successivi sui requisiti per l'ingresso e prevede la revoca del nulla osta e del visto in caso di accertata carenza, il rilascio iniziale dei titoli non consolida un affidamento incolpevole sulla permanenza della posizione giuridica, anche se la carenza dei requisiti è imputabile al datore e non allo straniero.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàDecadenza e tardività

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