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Sentenza

Sentenza n. 1241/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento della Determinazione n. di prot. 376778/T5-6-B del 12 maggio 2025, notificata con consegna di copia a mani in data 14 maggio 2025, emessa dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, con la quale si dispone il non accoglimento dell'istanza di trasferimento presentata dal ricorrente il 27 dicembre 2024, pervenuta al Comando il 18 marzo 2025; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202501370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento presso una Motovedetta d'Altura con sede a Porto Torres

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di trasferimento presentata per essere assegnato alla Motovedetta d'Altura di Porto Torres, deducendo violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto e insufficienza della motivazione, carenza di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. L'Amministrazione aveva motivato il diniego richiamando il mancato possesso del periodo minimo di permanenza di quattro anni previsto dal Regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri, la situazione di sottorganico del Nucleo Natanti di Venezia e il parere negativo della scala gerarchica. Il ricorrente ha contestato l'applicabilità della disciplina generale, sostenendo che la domanda dovesse essere valutata secondo il prontuario dei trasferimenti del Servizio Navale, il quale aveva eliminato il periodo minimo di permanenza per i trasferimenti verso la Sardegna. Ha inoltre dedotto che la situazione di sottorganico di Venezia fosse stata rappresentata in modo inesatto, poiché il computo avrebbe incluso personale non specializzato, mentre l'organico dei soprintendenti specializzati risultava completo; ha evidenziato l'arrivo di personale neo-specializzato, ulteriori assegnazioni e richieste di trasferimento verso il reparto. Ha infine sottolineato la prolungata carenza di organico della sede di destinazione, anche in vista del pensionamento di due militari, senza che tali circostanze fossero state esaminate dall'Amministrazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato. Il TAR ha ritenuto irrilevante stabilire se trovasse applicazione la disciplina generale del Regolamento generale dell'Arma o quella speciale del prontuario dei trasferimenti del Servizio Navale, poiché entrambe attribuiscono all'Amministrazione un potere ampiamente discrezionale e non richiedono una particolare motivazione personale dell'istanza. Tuttavia, la discrezionalità non è libera: l'Amministrazione deve esplicitare l'iter logico e procedurale della decisione e confrontarsi con gli elementi specificamente dedotti dall'interessato. Il provvedimento si era limitato a richiamare genericamente la sottorganizzazione del Nucleo Natanti di Venezia, senza esaminare né confutare le contestazioni relative alla composizione dell'organico, alla presenza di personale neo-specializzato, alle nuove assegnazioni e alle concrete modalità di svolgimento dei servizi. Il diniego non aveva inoltre valutato le circostanze dedotte circa la persistente carenza di organico della sede di destinazione e il prossimo pensionamento di due militari. Tali omissioni hanno integrato un difetto di motivazione e di istruttoria, rendendo il provvedimento inidoneo a dar conto delle effettive esigenze organizzative ostative al trasferimento. L'Amministrazione è stata quindi onerata di riesaminare l'istanza nel rispetto del giudicato. È stata disposta la rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone la motivazione del provvedimento amministrativo; nel caso concreto la motivazione doveva rendere comprensibile l'iter logico seguito e confrontarsi con gli elementi specificamente dedotti dal militare.

  • n. 397 del Regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri

    i sottoufficiali, gli appuntati ed i carabinieri che aspirano al trasferimento dalla stazione, battaglione, reggimento a cavallo, regione e comandi equiparati a comando di Corpo, senza addurre particolari motivi, possono, dopo un periodo di permanenza di almeno quattro anni in uno dei suddetti reparti o comandi (ridotti a due anni se in zona disagiata) segnalare il proprio desiderio al superiore diretto che, tenuto conto delle esigenze di servizio e dei requisiti di condotta e di rendimento dell’interessato, inoltra proposta in senso favorevole – o rappresenta, con parere negativo, le aspirazioni del militare – tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere

    Disciplina le istanze di trasferimento a domanda senza particolari motivi, rimettendo all'Amministrazione la valutazione delle esigenze di servizio e degli altri elementi rilevanti.

  • n. 398 del Regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri

    È richiamato come disciplina delle istanze di trasferimento fondate su motivi personali o assistenziali, non allegati nel caso concreto.

  • Prontuario dei trasferimenti del Servizio Navale (GE.TRA 2025)

    Il personale del ruolo Ispettori specializzato "abilitato al Comando di unità d'altura" e quello dei ruoli brigadieri/Appuntati/Carabinieri specializzato "abilitato al Comando di unità costiere", non impiegato nel comparto, ha facoltà, sempre in presenza di vacanze organiche da ripianare, di presentare istanza di reimpiego nella specializzazione durante tutto il corso dell’anno, al di fuori della tempistica fissata dalla pianificazione annuale dei trasferimenti “a domanda”.

    Prevede una disciplina speciale per il reimpiego del personale specializzato del Servizio Navale; il TAR ha ritenuto comunque non decisivo stabilire quale disciplina fosse applicabile, poiché entrambe comportano una valutazione discrezionale delle esigenze organizzative e di servizio.

Massime di principio

  • Anche quando l'Amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità nella valutazione di una domanda di trasferimento del personale militare, il diniego deve essere adeguatamente motivato e deve rendere comprensibile l'iter logico seguito.
  • La motivazione di un diniego di trasferimento non può limitarsi a un generico richiamo alla sottorganizzazione della sede di provenienza, ma deve indicare le concrete esigenze organizzative e confrontarsi con le contestazioni specificamente formulate dall'interessato.
  • Nel valutare una domanda di trasferimento, l'Amministrazione deve considerare anche gli elementi relativi alla situazione della sede di destinazione, ove dedotti dall'interessato, soprattutto quando siano prospettate vacanze organiche e imminenti cessazioni dal servizio.
  • Il mancato esame delle osservazioni procedimentali e degli elementi documentali potenzialmente idonei a incidere sulla valutazione delle esigenze di servizio integra un difetto di motivazione e di istruttoria, con conseguente annullabilità del diniego.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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