Sentenza n. 1238/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti regionali del 30 agosto 2024 e del 7 agosto 2025 che hanno disposto l'attingimento temporaneo straordinario di superfici vitate a glera ai fini della produzione di DOC Prosecco per le vendemmie 2024 e 2025
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato due decreti regionali, riferiti rispettivamente alle vendemmie 2024 e 2025, adottati nel contesto della sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti a glera nello schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC Prosecco. I decreti consentivano, in via temporanea e per la singola annata, di utilizzare superfici vitate sottoposte al blocco tipologia. Le società hanno dedotto, per il provvedimento del 2024, violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990, carenza di istruttoria, inosservanza di autolimiti, errore, violazione degli artt. 39, comma 3, e 64 l. 238/2016, degli artt. 3, 41 e 97 Cost., dei principi di legalità, tipicità e nominatività dell'atto amministrativo, nonché dell'art. 4, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC Prosecco. Per il provvedimento del 2025 hanno dedotto, oltre alla violazione degli artt. 39, comma 3, e 64 l. 238/2016, dell'art. 167, lett. d), del regolamento UE n. 1308/2013 e degli artt. 3, 41, 35 e 97 Cost., l'illegittimità dello strumento dell'attingimento temporaneo, la violazione del disciplinare, la disparità di trattamento e la grave ingiustizia. Le ricorrenti sostenevano che l'attingimento temporaneo fosse privo di base normativa, che producesse un effetto precario e regressivo sull'idoneità dei vigneti, che eludesse i controlli ordinari, che consentisse la reiterazione indefinita della sospensione delle iscrizioni e che comprimessero illegittimamente la libertà di iniziativa economica. Contestavano inoltre l'ampliamento della platea dei produttori ammessi all'attingimento, lamentando la riduzione della superficie pro capite, e prospettavano un interesse alla definitiva iscrizione dei vigneti nello schedario. La Regione e il Consorzio hanno eccepito la carenza di interesse, la mancata impugnazione degli atti della Regione Friuli-Venezia Giulia e l'incompletezza del contraddittorio, deducendo comunque l'infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. In via principale li ha dichiarati inammissibili per originaria carenza di interesse ad agire. I decreti impugnati erano infatti favorevoli alle ricorrenti, perché consentivano loro di utilizzare, per le vendemmie 2024 e 2025, superfici aggiuntive e di rivendicare la DOC Prosecco. Il loro annullamento avrebbe ripristinato il blocco tipologia e avrebbe eliminato il beneficio ottenuto, potenzialmente determinando anche effetti restitutori sulle differenze economiche derivanti dalla commercializzazione del prodotto come DOC Prosecco. L'interesse sostanziale perseguito dalle ricorrenti, consistente nell'ottenere l'iscrizione definitiva dei vigneti e il riconoscimento stabile dell'idoneità alla DOC, non era conseguibile mediante l'annullamento dei decreti favorevoli e non poteva essere riconosciuto dal giudice con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. Il TAR ha inoltre rilevato che non era stato impugnato il precedente decreto regionale di sospensione delle iscrizioni, né la successiva delibera regionale del 20 novembre 2025 relativa all'incremento graduale del potenziale produttivo. Solo per completezza, il Collegio ha ritenuto comunque infondati i motivi. Le osservazioni presentate dalle ricorrenti non dovevano essere valutate perché pertinenti a una richiesta di iscrizione definitiva, oggetto diverso dal procedimento di attingimento temporaneo. L'attingimento trovava base negli artt. 4, comma 4, 8, comma 5, e 39, comma 3, l. 238/2016, che consentono limiti temporanei all'iscrizione delle superfici e l'attribuzione anche provvisoria dell'idoneità alla produzione di vini a denominazione. La Regione disponeva di ampia discrezionalità nella regolazione del potenziale produttivo e del mercato, esercitata sulla base delle richieste del Consorzio e di un'istruttoria concernente l'andamento della domanda e dell'offerta, senza profili di manifesta irragionevolezza, illogicità o carenza motivazionale. Il carattere temporaneo della misura non veniva meno per la sua reiterazione annuale, poiché ciascun intervento era collegato all'andamento mutevole del mercato. Non sussisteva un affidamento tutelabile all'idoneità permanente dei vigneti, trattandosi di un rischio d'impresa assunto dai produttori. I controlli sui vigneti, sulle dichiarazioni di vendemmia e sui quantitativi prodotti risultavano comunque effettuabili. Le censure relative all'incertezza e alla scelta della politica regolatoria incidevano sul merito amministrativo e non evidenziavano vizi suscettibili di sindacato giurisdizionale. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, alle spese di lite in favore della Regione e del Consorzio.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR ha riunito le impugnative per connessione oggettiva e soggettiva.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Preclude al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; il giudice non può quindi riconoscere direttamente la futura iscrizione definitiva dei vigneti nello schedario.
artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990
L'obbligo di valutare memorie e documenti dell'interessato opera quando siano pertinenti all'oggetto del procedimento; le osservazioni delle ricorrenti riguardavano invece una distinta richiesta di iscrizione definitiva.
art. 10 l. 241/1990
«ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento»
La rilevanza partecipativa delle memorie dipende dalla loro pertinenza rispetto al procedimento concretamente in corso.
art. 4, comma 4, l. 238/2016
Consente di stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici nell'apposito albo dei vigneti.
art. 8, comma 5, l. 238/2016
Consente l'attribuzione dell'idoneità alla produzione di uve destinate a vini DOCG, DOC e IGT anche in via provvisoria, confermando la legittimità di misure temporanee.
art. 39, comma 3, l. 238/2016
Attribuisce alle Regioni il potere di disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle denominazioni, anche per conseguire l'equilibrio di mercato.
art. 64 l. 238/2016
È richiamato dalle ricorrenti quale parametro di legittimità, ma non costituisce la base decisiva della motivazione del TAR.
art. 167, lett. d), regolamento UE n. 1308/2013
È stato invocato dalle ricorrenti nel ricorso relativo alla vendemmia 2025; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 4, comma 4, disciplinare di produzione della DOC Prosecco
Consente alle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia di stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici nell'albo dei vigneti.
art. 3 Cost.
Invocato dalle ricorrenti in relazione alla dedotta disparità di trattamento; il TAR ha escluso profili discriminatori nella disciplina del blocco e dell'attingimento.
art. 35 Cost.
Invocato dalle ricorrenti nel ricorso relativo al 2025; la sentenza non attribuisce alla disposizione una specifica autonoma portata decisiva.
art. 41 Cost.
La limitazione della possibilità di utilizzare la denominazione DOC Prosecco è stata ritenuta giustificata dall'esigenza di equilibrio del mercato e compatibile con la possibilità di coltivare e commercializzare le uve mediante altre denominazioni.
art. 97 Cost.
Invocato per i principi di legalità, tipicità e nominatività; il TAR ha ritenuto che l'attingimento disponesse di una base normativa negli artt. 4, comma 4, 8, comma 5, e 39, comma 3, l. 238/2016.
Massime di principio
- L'impugnazione di un provvedimento amministrativo favorevole è inammissibile per carenza di interesse quando il suo annullamento eliminerebbe il beneficio già attribuito al ricorrente senza procurargli il bene della vita perseguito, e anzi potrebbe determinare effetti pregiudizievoli o restitutori.
- Il giudice amministrativo non può riconoscere direttamente un'utilità collegata a poteri amministrativi non ancora esercitati, né trasformare l'azione di annullamento di un atto temporaneo in un'azione per ottenere la definitiva attribuzione di uno status o di un'abilitazione.
- Quando la normativa attribuisce alla Regione il potere di regolare l'iscrizione dei vigneti e di attribuire l'idoneità anche provvisoriamente per assicurare l'equilibrio del mercato, sono legittime misure temporanee di ampliamento o limitazione dell'utilizzabilità delle superfici, purché sorrette da istruttoria e motivazione e non manifestamente illogiche o irragionevoli.
- La reiterazione annuale di misure temporanee non ne elimina automaticamente il carattere interinale, quando ciascun intervento sia autonomamente collegato all'andamento del mercato e non attribuisca un'idoneità permanente.
- L'obbligo di esaminare memorie e documenti partecipativi sussiste nei limiti della loro pertinenza rispetto all'oggetto del procedimento; osservazioni riferite a una diversa domanda o a un diverso procedimento non devono essere valutate nell'ambito dell'istruttoria in corso.
- L'affidamento del produttore agricolo sull'attribuzione definitiva di una denominazione d'origine non è tutelabile quando la disciplina e i provvedimenti evidenzino chiaramente la natura temporanea e condizionata dell'idoneità, rientrando l'evoluzione del mercato e delle scelte regolatorie nel rischio d'impresa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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