Sentenza n. 1240/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento del decreto del Direttore del Servizio contenzioso e affari legali del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 20 novembre 2024, con il quale è stata respinta l'istanza da questi avanzata per il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento civile R.G.A. n. -OMISSIS- – Tribunale e Corte d'Appello di Venezia e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, anche se non conosciuto dal ricorrente; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nei procedimenti medesimi e la conseguente condanna del Ministero dell'Interno al pagamento di quanto rivendicato, con gli accessori di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente nel giudizio civile risarcitorio nel quale era stato chiamato in causa dal Ministero dell'Interno
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di rimborso delle spese legali sostenute in un giudizio civile promosso dai congiunti di una persona deceduta dopo un fermo di polizia, nel quale il Ministero era stato condannato al risarcimento e gli agenti chiamati in causa erano stati estromessi senza condanna alle spese. Il ricorrente era stato definitivamente assolto nel procedimento penale con formula relativa al fatto non commesso e aveva già ottenuto il rimborso delle spese dei processi penali. Ha dedotto: violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e del principio del contraddittorio, per omesso preavviso di rigetto dopo l'istanza di riesame; violazione dell'art. 18 d.l. 67/1997, degli artt. 24, 27 e 28 Cost., travisamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530 c.p.p. costituisce assoluzione piena e che il Ministero non poteva desumere una responsabilità degli agenti dalle considerazioni contenute nella sentenza civile; violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 652 c.p.p., poiché la chiamata in causa aveva imposto al ricorrente di sostenere spese difensive in una controversia nella quale non era responsabile. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Veneto, invocando la competenza del TAR Lazio in quanto l'atto era stato adottato da un organo statale e riguardava anche altri dipendenti operanti in diverse Regioni.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza, ritenendo applicabile il foro speciale del pubblico impiego non privatizzato previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a., poiché il ricorrente era in servizio presso un ufficio situato in Veneto sia al momento dell'adozione dell'atto sia alla proposizione del ricorso. Ha inoltre rilevato che il provvedimento riguardava esclusivamente il ricorrente, essendo state trattate con procedimenti autonomi le posizioni degli altri dipendenti. Nel merito, il TAR ha ritenuto assorbente e fondato il secondo motivo. L'art. 18 d.l. 67/1997 richiede che il giudizio si concluda con una sentenza o un provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente; tale requisito ricorre anche quando l'assoluzione sia pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., poiché nell'attuale sistema processuale non esiste più l'assoluzione per insufficienza di prove del previgente codice e le formule dei commi 1 e 2 hanno entrambe pieno valore assolutorio. L'Amministrazione non può quindi rinnovare il giudizio penale sulla responsabilità dell'imputato valorizzando la motivazione della sentenza civile o sostenendo che l'assoluzione avrebbe lasciato un dubbio sull'autore della condotta. Il diniego è stato pertanto annullato. L'Amministrazione dovrà riesaminare l'istanza di rimborso conformandosi al giudicato, verificando gli ulteriori presupposti dell'art. 18 d.l. 67/1997. Il TAR non ha direttamente liquidato il rimborso, ma ha imposto una nuova valutazione amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 18 d.l. 67/1997, convertito dalla l. 135/1997
Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.
Il requisito della sentenza o del provvedimento che escluda la responsabilità è soddisfatto da qualunque assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530 c.p.p., compresa quella del comma 2; l'Amministrazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice penale né distinguere tra le formule assolutorie dei commi 1 e 2.
art. 530, commi 1 e 2, c.p.p.
Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.
Le assoluzioni pronunciate ai sensi dei commi 1 e 2 hanno entrambe natura di pieno proscioglimento; il comma 2 non equivale all'ormai espunta assoluzione per insufficienza di prove del previgente codice.
art. 13, comma 2, c.p.a.
Per le controversie relative a prestazioni patrimoniali connesse a un rapporto di pubblico impiego non privatizzato e derivanti da fatti direttamente connessi al servizio, la competenza territoriale si radica presso il TAR nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio del dipendente.
art. 10-bis l. 241/1990
La dedotta violazione per omesso preavviso di rigetto non è stata esaminata, poiché il ricorso è stato accolto sulla base dell'assorbente fondatezza del motivo relativo all'art. 18 d.l. 67/1997.
art. 652 c.p.p.
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente, ma il TAR non ha fondato su di essa una distinta statuizione, avendo accolto il ricorso per la violazione dell'art. 18 d.l. 67/1997.
Massime di principio
- Ai fini del rimborso delle spese legali previsto dall'art. 18 d.l. 67/1997, il requisito della conclusione del giudizio con una sentenza o un provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente è soddisfatto da qualsiasi sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530 c.p.p., sia ai sensi del comma 1 sia ai sensi del comma 2.
- Nel vigente sistema processuale penale, l'assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. ha pieno valore assolutorio e non può essere trattata come l'assoluzione per insufficienza di prove prevista dal previgente codice di procedura penale.
- L'Amministrazione chiamata a decidere sul rimborso delle spese legali non può rinnovare o sostituire il giudizio del giudice penale sulla responsabilità dell'imputato mediante una diversa interpretazione della motivazione della sentenza assolutoria o di pronunce civili connesse.
- Il foro speciale dell'art. 13, comma 2, c.p.a. si applica alle controversie relative a pretese patrimoniali connesse a un rapporto di pubblico impiego non privatizzato e derivanti da fatti direttamente collegati al servizio; la competenza spetta al TAR della sede di servizio del dipendente, quando questa è individuabile.
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