Sentenza n. 1236/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento del decreto del Direttore del Servizio contenzioso e affari legali del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato a mani al ricorrente in data 20.11.2024, con il quale è stata respinta l'istanza da questi avanzata per il rimborso delle spese legali sostenute “nel procedimento civile R.G.A. n. -OMISSIS- – Tribunale e Corte d'Appello di Venezia”; e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, anche se non conosciuto dal ricorrente; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nei procedimenti medesimi e la conseguente condanna del Ministero dell’Interno al pagamento di quanto rivendicato, con gli accessori di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente nel giudizio civile risarcitorio nel quale era stato chiamato in causa
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del rimborso delle spese legali sostenute in un giudizio civile promosso dai congiunti di una persona deceduta dopo un fermo di polizia. Il ricorrente e altri agenti erano stati imputati per omicidio, ma erano stati definitivamente assolti; nel successivo giudizio civile il Ministero era stato condannato al risarcimento, mentre le spese nei confronti dei terzi chiamati erano state compensate. Il ricorrente aveva già ottenuto il rimborso delle spese dei procedimenti penali e aveva chiesto anche quello relativo al giudizio civile. L'Amministrazione aveva respinto l'istanza ritenendo mancante il requisito della sentenza o del provvedimento che escludesse la responsabilità, valorizzando l'affermazione del giudice civile secondo cui l'assoluzione penale sarebbe dipesa dalla mancata prova di quale dei quattro agenti avesse commesso il fatto e non dall'esclusione del nesso tra le condotte e l'evento. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e del contraddittorio, per omesso preavviso di rigetto dopo l'istanza di riesame. Il secondo deduceva la violazione dell'art. 18 d.l. 67/1997, degli artt. 24, 27 e 28 Cost., nonché travisamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'assoluzione definitiva per non aver commesso il fatto era una formula piena e che l'Amministrazione non poteva rivalutare il contenuto delle pronunce penali e civili. Il terzo motivo deduceva la violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 652 c.p.p., poiché la chiamata in causa nel giudizio civile avrebbe imposto al ricorrente di sostenere spese difensive nonostante l'assoluzione penale. Il Ministero ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del TAR Veneto, sostenendo l'applicabilità del foro generale del TAR Lazio, sede di Roma, in quanto l'atto era stato adottato da un organo statale e riguardava anche altri dipendenti operanti in diverse regioni.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile il foro speciale del pubblico impiego non privatizzato previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. La controversia riguarda infatti una pretesa patrimoniale connessa al pregresso rapporto di pubblico impiego e a fatti direttamente collegati al servizio; la competenza spetta quindi al TAR della sede di servizio, individuata nel Veneto. Inoltre, il provvedimento impugnato riguardava esclusivamente il ricorrente, poiché le istanze degli altri dipendenti erano state trattate con procedimenti autonomi. Nel merito, il TAR ha ritenuto assorbentemente fondato il secondo motivo. L'art. 18 d.l. 67/1997 riconosce il rimborso delle spese legali quando il giudizio relativo a fatti connessi al servizio si conclude con una sentenza o un provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente, ferma la verifica degli ulteriori requisiti del nesso con il servizio e dell'assenza di conflitto di interessi. Il requisito non può essere negato quando l'assoluzione è pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., poiché nell'attuale sistema processuale entrambe le ipotesi assolutorie previste dai commi 1 e 2 costituiscono pieno proscioglimento e producono l'esclusione della responsabilità penale. È stata espunta dall'ordinamento la previgente formula dell'assoluzione per insufficienza di prove; il dubbio non ha autonoma rilevanza processuale esterna e l'Amministrazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice penale, rieditando il giudizio sull'ascrivibilità del fatto. Il rimborso è invece escluso quando il proscioglimento dipenda da estinzione del reato, prescrizione o ragioni meramente processuali, non da un accertamento negativo della responsabilità. Nel caso concreto, il diniego aveva illegittimamente valorizzato la motivazione della sentenza civile e aveva trattato l'assoluzione penale come una forma di assoluzione dubitativa, attribuendo di fatto una responsabilità collettiva agli agenti. Il TAR ha quindi accolto il ricorso, annullato il provvedimento impugnato e ordinato all'Amministrazione di riesaminare l'istanza conformandosi al giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 18 d.l. 67/1997, convertito dalla l. 135/1997
Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.
Il rimborso presuppone, oltre al nesso con il servizio e all'assenza di conflitto di interessi, una pronuncia che escluda la responsabilità. Tale requisito ricorre anche per l'assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; l'Amministrazione non può rivalutare autonomamente l'ascrivibilità del fatto o distinguere tra le formule assolutorie dei commi 1 e 2.
art. 530, comma 1, c.p.p.
Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.
L'assoluzione ai sensi del comma 1 costituisce una delle formule di pieno proscioglimento rilevanti ai fini dell'art. 18 d.l. 67/1997.
art. 530, comma 2, c.p.p.
Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.
Anche l'assoluzione ai sensi del comma 2 esclude la responsabilità penale e ha natura di pieno proscioglimento; non equivale alla previgente assoluzione per insufficienza di prove.
art. 13, comma 2, c.p.a.
Il foro speciale del pubblico impiego non privatizzato radica la competenza territoriale presso il TAR della sede di servizio quando la controversia riguarda prestazioni patrimoniali connesse al rapporto e a fatti direttamente collegati al servizio.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione è stata dedotta dal ricorrente per l'omesso preavviso di rigetto, ma il TAR ha deciso la controversia sulla base dell'assorbente fondatezza del motivo relativo all'art. 18 d.l. 67/1997.
art. 652 c.p.p.
È stato richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti dell'assoluzione penale nel giudizio civile; la decisione è stata definita sulla base dell'interpretazione dell'art. 18 d.l. 67/1997 e dell'art. 530 c.p.p.
Massime di principio
- Ai fini del rimborso delle spese legali previsto dall'art. 18 d.l. 67/1997, l'espressione sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità comprende ogni assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530 c.p.p., inclusa quella prevista dal comma 2 per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova.
- Nel vigente sistema processuale penale, l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. è un pieno proscioglimento e non può essere assimilata alla previgente assoluzione per insufficienza di prove; il dubbio non costituisce una formula assolutoria autonoma con minore efficacia giuridica.
- L'Amministrazione chiamata a decidere sul rimborso delle spese legali non può sostituirsi al giudice penale né rieditare il giudizio sull'ascrivibilità del fatto all'imputato sulla base della motivazione della sentenza assolutoria o di successive pronunce civili.
- Il rimborso ex art. 18 d.l. 67/1997 resta escluso quando il proscioglimento dipenda da estinzione del reato, prescrizione o ragioni meramente processuali, poiché in tali casi non deriva da un accertamento negativo della responsabilità.
- Le controversie relative a pretese patrimoniali connesse a un pregresso rapporto di pubblico impiego non privatizzato e a fatti direttamente collegati al servizio sono soggette al foro speciale dell'art. 13, comma 2, c.p.a., radicato presso il TAR della sede di servizio; ciò vale anche quando il dipendente sia in quiescenza e l'atto riguardi esclusivamente la sua posizione.
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