Sentenza n. 1237/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'Università degli Studi di Padova di consentire il completamento dell'iscrizione al semestre filtro e atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva completato la procedura sul portale nazionale Universitaly e la prima operazione sul portale dell'Università, denominata "Iscrizione al Concorso Semestre Filtro", ma non aveva completato la successiva operazione di effettiva iscrizione al semestre filtro né versato il contributo di 250 euro entro il termine del 25 luglio 2025. Ha dedotto la violazione dei d.m. n. 418 e n. 431 del 2025, degli artt. 1, comma 2-bis, e 6 della l. n. 241/1990, dell'obbligo di soccorso istruttorio, del diritto allo studio e dell'art. 33 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, insufficiente e illogica motivazione, travisamento, ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità. In particolare, ha sostenuto che l'iscrizione si fosse perfezionata con la procedura Universitaly, che il portale nazionale la avesse indirizzata al pagamento presso l'ateneo, che il sistema universitario non le avesse consentito di pagare e che l'eventuale mancato pagamento non potesse determinare la decadenza. Ha inoltre censurato il diniego di consentire il pagamento tardivo e il completamento della procedura mediante soccorso istruttorio, evidenziando l'ambiguità delle istruzioni dell'Ateneo e delle comunicazioni ricevute. L'Università ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Veneto e l'inammissibilità per mancata impugnazione dei decreti ministeriali; il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione del Ministero, ritenendo che la notificazione nei suoi confronti avesse natura di mera litis denuntiatio, non essendo stata formulata alcuna domanda contro l'amministrazione statale. Ha respinto anche l'eccezione di inammissibilità, poiché la ricorrente non contestava le regole ministeriali, ma il modo in cui l'Università le aveva declinate e applicate mediante le proprie istruzioni. Nel merito, ha escluso che l'iscrizione fosse perfezionata con la sola procedura sul portale Universitaly, ritenendo necessarie due macrofasi: la domanda sul portale nazionale e il completamento sul portale dell'ateneo mediante pagamento del contributo. Ha tuttavia accolto le censure relative al mancato soccorso istruttorio. Le istruzioni dell'Università non rendevano sufficientemente chiaro che la prima operazione avesse natura meramente provvisoria e che la seconda costituisse la vera immatricolazione, tanto più che la volontà di iscriversi era già stata manifestata sul portale nazionale. Le comunicazioni inviate alla studentessa, pur ricordando la necessità di completare il secondo passaggio, non avevano eliminato tale ambiguità. In presenza di margini di incertezza facilmente superabili e della richiesta presentata il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza, l'Ateneo avrebbe dovuto consentire il completamento della procedura e il pagamento del contributo. Il carattere informatico e automatizzato della procedura non escludeva il soccorso istruttorio, dovendo l'azione amministrativa rispettare trasparenza e riserva di umanità, soprattutto in presenza di interessi costituzionalmente rilevanti come il diritto all'istruzione. Il TAR ha quindi annullato il diniego del 4 agosto 2025 e ha stabilito che dovessero considerarsi non apposte eventuali riserve relative all'iscrizione al semestre filtro, al superamento degli esami e alla successiva immatricolazione della ricorrente al corso di laurea magistrale a ciclo unico. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
d.m. MUR 30 maggio 2025, n. 418
Ciascuno studente deve presentare la domanda di iscrizione al semestre filtro ... in modalità online attraverso il portale Universitaly
La procedura di iscrizione non si esaurisce nella domanda sul portale nazionale, ma richiede il successivo perfezionamento presso il portale dell'ateneo.
d.m. MUR 20 giugno 2025, n. 431
entro e non oltre le ore 17:00 (orario poi prorogato alle 23:59) del 25 luglio 2025
Fissa il termine per il completamento della procedura di iscrizione e per il versamento del contributo forfettario.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiama i doveri di buona fede e correttezza nei rapporti tra amministrazione e privato, rilevanti ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di curare l'istruttoria e, in presenza di incertezze superabili, consentire la regolarizzazione degli elementi mancanti.
art. 97 Cost.
Il soccorso istruttorio è qualificato come istituto generale attuativo del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
art. 33 Cost.
Il diritto all'istruzione rafforza l'esigenza di evitare esiti negativi fondati su ambiguità procedurali meramente formali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando una procedura amministrativa di iscrizione è articolata in più fasi, la presentazione della domanda sul portale nazionale non perfeziona l'iscrizione se la disciplina applicabile richiede anche il completamento della procedura presso l'amministrazione destinataria e il pagamento del contributo previsto.
- Il soccorso istruttorio, quale principio generale dell'azione amministrativa, deve essere attivato quando dalla documentazione e dalle attività già compiute dall'interessato residuino margini di incertezza facilmente superabili e la regolarizzazione non incida sulla par condicio né su interessi pubblici contrapposti.
- L'obbligo di soccorso istruttorio è particolarmente intenso quando le istruzioni predisposte dall'amministrazione, pur formalmente legittime, siano oggettivamente ambigue e possano indurre il destinatario a un'interpretazione errata circa la natura provvisoria o definitiva degli adempimenti richiesti.
- La gestione informatizzata o automatizzata di un procedimento non esclude l'intervento umano e l'attivazione del soccorso istruttorio; l'automazione deve comunque rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, buona fede e non esclusività della decisione algoritmica.
- La mancata attivazione del soccorso istruttorio può rendere illegittimo il diniego basato sul mancato completamento di un adempimento formale quando l'interessato abbia chiesto di regolarizzare la propria posizione in un termine ragionevole, immediatamente successivo alla scadenza, e l'ambiguità procedurale sia imputabile anche all'amministrazione.
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