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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26352/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata di un giudizio presupposto. La Corte d'appello aveva accolto la domanda e liquidato un indennizzo; la parte privata aveva poi proposto opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 contestando, tra l'altro, la quantificazione del danno non patrimoniale, la liquidazione delle spese e la mancata attribuzione di alcune maggiorazioni e accessori. La Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'opposizione, aveva aumentato solo alcune voci di spesa e liquidato il compenso complessivo del procedimento. Nel ricorso per cassazione la parte privata ha articolato undici motivi: (1) nullità per motivazione apparente/incomprensibile sulla liquidazione dei compensi; (2) violazione delle norme sulla liquidazione dei compensi per asserita determinazione inferiore ai minimi e irrisoria; (3) violazione del divieto di reformatio in peius e dell'effetto espansivo interno, per avere il giudice dell'opposizione ridotto i compensi già liquidati; (4) omessa pronuncia sulla maggiorazione del 30% per deposito telematico; (5) violazione della norma che prevede tale maggiorazione; (6) violazione di reformatio in peius per la mancata riconduzione di tale maggiorazione nel monitorio; (7) motivazione apparente sugli accessori di legge; (8) omessa pronuncia su spese generali, Cassa Forense e IVA; (9) violazione delle norme su IVA e contributo Cassa Avvocati; (10) reformatio in peius per la mancata liquidazione di tali accessori; (11) omessa/erronea pronuncia sulla distrazione delle spese ai difensori antistatari. Il Ministero ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la motivazione del decreto non presentava un'anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite. Ha rigettato il secondo e il terzo motivo, affermando che nel giudizio di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 si svolge una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento e che la liquidazione delle spese avviene autonomamente, senza vincolo rispetto al decreto opposto; non è configurabile una reformatio in peius in senso tecnico nei rapporti tra le due fasi e la liquidazione complessiva effettuata non era censurabile. Ha accolto il quarto motivo, rilevando un'omessa pronuncia sulla richiesta di maggiorazione del 30% per atti depositati telematicamente, e ha deciso nel merito escludendo tale maggiorazione, ritenendo che nei procedimenti di equa riparazione essa non ricorra normalmente e costituisca eccezione. Ha dichiarato assorbiti il quinto e il sesto motivo. Ha rigettato il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo motivo, osservando che la formula "oltre accessori di legge" comprende spese generali, IVA e contributo Cassa Forense, sicché la ricorrente era priva di interesse a censurare la mancata specificazione. Ha dichiarato inammissibile l'undicesimo motivo, perché la richiesta di distrazione delle spese deve essere fatta valere con il procedimento di correzione degli errori materiali, non con ordinario ricorso per cassazione. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del diritto a una decisione motivata e del giusto processo, ma la motivazione del provvedimento è stata ritenuta sufficiente nei limiti del sindacato di legittimità

  • art. 6 CEDU

    richiamato a sostegno della domanda di equa riparazione per durata irragionevole del processo presupposto

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    richiamato a sostegno del diritto a un processo ragionevole e a tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 2, comma 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89

    base normativa del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo

  • art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89

    l'opposizione al decreto ex Pinto non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per la nullità della motivazione; il vizio è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione del provvedimento

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    dedotto per nullità processuali e motivazionali

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto per violazioni di legge sostanziale e processuale sulla liquidazione delle spese

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale criterio di soccombenza nella regolazione delle spese

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha accolto la doglianza solo sulla mancata pronuncia sulla maggiorazione telematica

  • art. 2233 c.c.

    richiamato in relazione ai compensi professionali

  • art. 24, comma 1, L. 13 giugno 1942, n. 794

    richiamato in tema di compensi professionali

  • art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    richiamato in tema di liquidazione dei compensi forensi

  • art. 13, comma 10, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    richiamato per il rimborso forfettario delle spese generali

  • art. 4, comma 1-bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    prevede la maggiorazione del 30% per atti redatti e depositati con modalità telematiche; nel caso concreto la Corte ha escluso che spettasse nei procedimenti di equa riparazione

  • art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    la formula di liquidazione 'oltre accessori di legge' comprende il rimborso forfettario delle spese generali

  • art. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato per l'IVA sulle prestazioni professionali

  • art. 11 L. 20 settembre 1980, n. 576

    richiamato per il contributo alla Cassa Avvocati

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    il rimedio per l'omessa o erronea pronuncia sulla distrazione delle spese è la correzione degli errori materiali

  • art. 93 c.p.c.

    la richiesta di distrazione delle spese è collegata al difensore antistatario e la sua omissione/erroneità va corretta con il procedimento di correzione

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla reformatio in peius e all'effetto espansivo interno

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla reformatio in peius

  • art. 334 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla reformatio in peius

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo all'effetto espansivo interno della decisione riformata

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla reformatio in peius

  • art. 3 Cost.

    richiamato nei motivi sulla reformatio in peius e sulla disparità di trattamento

  • art. 2, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato insieme alle norme su spese generali, IVA e contributo Cassa

  • art. 4, comma 1, D.M. 55/2014

    richiamato nel primo motivo per la liquidazione dei compensi

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non si apre un autonomo appello, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento; la regolazione delle spese va quindi effettuata autonomamente rispetto al decreto opposto, senza vincolo di ripetizione della precedente liquidazione.
  • La denunciata anomalia motivazionale è censurabile in cassazione solo quando si traduca in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, cioè in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non basta la mera insufficienza della motivazione.
  • In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice ha discrezionalità entro i parametri tabellari; il controllo di legittimità è limitato e la motivazione specifica è necessaria solo se il giudice si discosta ulteriormente dai parametri previsti.
  • La formula di liquidazione 'oltre accessori di legge' comprende, salvo diversa indicazione, le spese generali forfettarie, l'IVA e il contributo previdenziale forense; per tali voci la parte soccombente non ha interesse a dolersi della mancata specificazione.
  • La richiesta di distrazione delle spese non integra una domanda autonoma: l'omessa o erronea pronuncia va fatta valere mediante correzione degli errori materiali, non con ordinario ricorso per cassazione.
  • La maggiorazione del 30% per deposito telematico di atti, prevista dal d.m. n. 55 del 2014, non è dovuta automaticamente in ogni procedimento e, nei giudizi di equa riparazione, può essere esclusa in assenza dei presupposti concreti per riconoscerla.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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