Cassazione Civile, Ordinanza n. 21497/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utenti)
La controversia
Tre utenti del servizio idrico convenivano in giudizio la società gestrice del servizio idrico integrato per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'inadempimento del contratto di somministrazione di acqua potabile, in ragione del superamento dei limiti di arsenico e fluoruri consentiti dalla legge, nonché la restituzione del 50% dei canoni già corrisposti. Il giudice di pace accoglieva la domanda risarcitoria e rigettava la domanda di restituzione e quella di manleva proposta dalla società nei confronti della Regione Lazio. La società proponeva appello, ma il tribunale lo dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo decisiva la data apposta in calce alla sentenza di primo grado come data di deposito. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: violazione degli artt. 115, 133 c.p.c. e 2719 c.c. per avere il tribunale anticipato la decorrenza del termine di impugnazione sulla base della sola attestazione di deposito; violazione dell'art. 101 c.p.c. per mancato contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio; ulteriori violazioni in tema di prove documentali e di fede privilegiata delle copie; omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'asserita mancata iscrizione della sentenza nell'elenco cronologico alla data del 18 luglio 2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in sostanza, che la tardività dell'appello fosse correttamente rilevabile anche d'ufficio e che non vi fosse violazione dell'art. 101 c.p.c., perché la decadenza dall'impugnazione è questione che la parte diligente deve prevedere. Ha inoltre osservato che le censure erano in parte inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava integralmente gli atti e i documenti rilevanti né indicava con precisione il momento del deposito della documentazione richiamata. Sul piano sostanziale, ha ritenuto inconferente il richiamo alla giurisprudenza sulla scissione tra deposito e pubblicazione della sentenza, poiché nel caso concreto risultava una sola data di deposito apposta in calce al provvedimento, con efficacia fidefaciente fino a querela di falso. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stato invocato dalla ricorrente in combinazione con altre norme processuali e probatorie, ma la Corte ha reputato inammissibili o infondate le relative censure.
Il contraddittorio preventivo non è richiesto per la rilevazione d'ufficio della tardività dell'impugnazione, trattandosi di questione di rito prevedibile per la parte diligente.
La Corte ha ribadito che, quando in calce alla sentenza sia apposta un'unica data di deposito, essa è decisiva ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla conformità delle copie fotografiche; la Corte ha ritenuto le doglianze in parte carenti di autosufficienza.
Richiamato per la valenza probatoria di riproduzioni meccaniche o fotografiche, ma senza che le censure superassero il vaglio di ammissibilità.
art. 23, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'esito, per la dedotta attendibilità della copia digitale/proveniente da sito internet.
art. 23-quater d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato dalla ricorrente in tema di documentazione informatica; la Corte ne ha escluso la rilevanza nel caso concreto.
Il termine lungo per impugnare decorre dalla data di deposito della sentenza; nel caso concreto l'appello è stato ritenuto tardivo rispetto a tale termine.
Richiamato dalla Corte per affermare il principio generale della perentorietà dei termini di impugnazione.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Usato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del T.U. spese di giustizia.
art. 6 CEDU
La Corte ha richiamato la giurisprudenza convenzionale per escludere che la decisione sulla tardività dell'impugnazione, questione di rito prevedibile, comporti violazione del contraddittorio.
Massime di principio
- La tardività dell'impugnazione è una questione di rito rilevabile d'ufficio e non richiede necessariamente la previa instaurazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., quando l'irregolarità sia oggettivamente desumibile dagli atti e prevedibile per una parte diligente.
- I termini perentori di impugnazione costituiscono un presupposto di ammissibilità del gravame: la loro inosservanza comporta inammissibilità anche indipendentemente da un'eccezione di parte.
- L'arresto delle Sezioni Unite sulla distinzione tra deposito e pubblicazione della sentenza opera solo quando in calce al provvedimento risultino due date distinte; in presenza di una sola data apposta dal cancelliere, quella data fa fede fino a querela di falso ai fini della decorrenza dei termini.
- Il ricorso per cassazione che si fondi su documenti o atti processuali deve rispettare rigorosamente l'onere di autosufficienza, indicando e riportando in modo preciso gli elementi necessari alla verifica delle censure; la genericità delle allegazioni comporta inammissibilità.
- Le riproduzioni documentali e le contestazioni sulla corrispondenza all'originale non possono superare il filtro di ammissibilità se la doglianza non è specificamente autosufficiente e non si confronta correttamente con la ratio della decisione impugnata.
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