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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18924/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa di una società di ottenere l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo contributivo sulle somme indicate in due verbali unici di accertamento, emessi dall'INPS con riguardo a indennità corrisposte ai dipendenti come trasferta occasionale ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986 e riqualificate dall'Istituto come trasferta abituale ex art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917/1986. In primo grado il Tribunale aveva accolto in parte il ricorso, escludendo l'obbligo contributivo per i lavoratori per i quali la società aveva fornito prova. La Corte d'appello ha rigettato il gravame della società. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sul sindacato del giudice ordinario sugli atti amministrativi e della disciplina sui verbali ispettivi, sostenendo che i giudici di merito avessero omesso di esaminare i vizi formali dei verbali INPS, in particolare la violazione del contraddittorio e l'insufficienza di motivazione/indicazione delle fonti di prova ex art. 13 d.lgs. n. 124/2004. Con il secondo motivo ha denunciato, da un lato, la mancata applicazione di principi di derivazione europea e del principio di affidamento, dall'altro l'erronea applicazione dell'art. 51 TUIR e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse ricavato una presunzione da un'altra presunzione e che non avesse considerato il preteso giudicato esterno di una diversa sentenza del Tribunale di Milano.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudizio in materia contributiva non ha ad oggetto l'impugnazione dell'atto amministrativo, ma l'accertamento pieno della sussistenza o meno dell'obbligazione contributiva; perciò, anche la eventuale illegittimità formale del verbale ispettivo non comporta automaticamente il venir meno della pretesa contributiva, che va comunque scrutinata nel merito. Ha inoltre osservato che l'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 124/2004 non è direttamente applicabile alla materia contributiva e previdenziale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l'applicabilità del principio dell'affidamento del contribuente alla materia contributiva, richiamando la giurisprudenza che ne afferma l'irrilevanza, e ha ritenuto la censura in parte inconferente e in parte inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del fatto, già compiuta dalla Corte territoriale, la quale aveva accertato che la società aveva provato il proprio diritto all'esenzione solo per ventiquattro dipendenti e non per gli altri. È stato inoltre escluso il valore di giudicato esterno della diversa sentenza del Tribunale di Milano, sia per mancata prova del passaggio in giudicato nelle forme previste, sia perché resa tra parti diverse e quindi non opponibile all'INPS. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    regola richiamata dalla ricorrente per qualificare le indennità come trasferte occasionali esenti o non integralmente assoggettate a contribuzione nei limiti previsti dalla disciplina fiscale e previdenziale

  • art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917/1986

    richiamato quale base della riqualificazione operata dall'INPS delle indennità come trasferte abituali

  • art. 13 d.lgs. n. 124/2004

    non ritenuto immediatamente applicabile alla materia contributiva e previdenziale; la sua disciplina è stata considerata riferita ad ambiti diversi, come la regolarizzazione e le violazioni amministrative indicate dalla norma

  • artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, allegato E

    invocati per sostenere il potere del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo, ma la Corte ha ribadito che il giudizio contributivo non è un giudizio impugnatorio dell'atto

  • artt. 97, 24, 111 e 117 Cost.

    richiamati dalla ricorrente per fondare la censura sul difetto di contraddittorio, sul diritto di difesa e sulla legalità dell'azione amministrativa; la Corte non ha accolto tali censure

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 10 L. n. 212/2000

    invocato per sostenere l'applicazione del principio di affidamento del contribuente, ritenuto però non operante nella materia contributiva

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per contestare l'uso di presunzioni; la censura è stata reputata inammissibile perché mirava a rimettere in discussione l'apprezzamento del fatto compiuto dai giudici di merito

  • artt. 2699 e 2700 c.c.

    richiamati in relazione alla valenza probatoria dei verbali e degli atti pubblici, ma la Corte ha comunque fondato il rigetto sulla mancata prova del diritto all'esenzione contributiva

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    richiamato per la prova del giudicato esterno; la Corte ha rilevato che tale prova non risultava fornita

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per escludere l'opponibilità all'INPS di una sentenza resa tra parti diverse e non provata come passata in giudicato

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale in Cassazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio ordinario in materia contributiva l'oggetto della domanda non è l'impugnazione del verbale ispettivo o dell'atto amministrativo, ma l'accertamento pieno della sussistenza dell'obbligazione contributiva; pertanto eventuali vizi formali del verbale non determinano automaticamente l'infondatezza della pretesa dell'ente.
  • L'onere di provare i presupposti di fatto che fondano l'esenzione o la riduzione contributiva grava sul datore di lavoro che invochi il beneficio; in mancanza di prova specifica e documentale, la pretesa contributiva dell'ente previdenziale resta fondata.
  • Il principio dell'affidamento del contribuente non è automaticamente estensibile alla materia contributiva previdenziale, nella quale la giurisprudenza valorizza l'irrilevanza della buona fede del datore di lavoro e dell'incertezza sull'obbligo contributivo.
  • Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio quando la corte di merito abbia già accertato in fatto la limitata prova dei presupposti dell'esenzione.
  • Il giudicato esterno è opponibile solo se il passaggio in giudicato della decisione è provato nelle forme prescritte e solo nei confronti delle medesime parti o di soggetti legittimamente vincolati dal giudicato stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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