Cassazione Civile, Ordinanza n. 11578/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore economico)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di affidamento di appalto pubblico nella quale un operatore economico è stato ritenuto privo del requisito della regolarità fiscale e, per questo, escluso o comunque non ammesso alla gara. La decisione amministrativa impugnata ha considerato "grave e definitivamente accertata" la violazione tributaria, in quanto riferita al mancato pagamento del contributo unificato e delle relative sanzioni, con importo superiore alla soglia di 5.000 euro richiamata dall'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 e dall'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016. La Corte di merito ha ritenuto irrilevante che nel cassetto fiscale non emergessero pendenze e che il pagamento delle sanzioni fosse intervenuto solo dopo la presentazione dell'offerta, valorizzando la notifica dell'invito al pagamento presso il difensore domiciliatario e la mancata impugnazione dell'atto. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 8, l'eccesso di potere giurisdizionale per due ragioni: da un lato, il Consiglio di Stato avrebbe invaso la sfera legislativa introducendo, per neutralizzare la causa di esclusione automatica, un sistema di certificazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge; dall'altro, avrebbe sconfinato nella sfera dell'amministrazione esprimendo direttamente un giudizio tecnico sulla sussistenza dell'irregolarità fiscale del concorrente.
La decisione
Le Sezioni unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Hanno osservato che le doglianze, pur formalmente prospettate come eccesso di potere giurisdizionale, in realtà contestavano il modo di esercizio della giurisdizione speciale e la correttezza dell'interpretazione/applicazione della disciplina sostanziale sulla regolarità fiscale nelle gare, profilo che non è sindacabile nel giudizio ex art. 111 Cost., comma 8. La Corte ha ritenuto che il Consiglio di Stato avesse svolto valutazioni di legittimità, non avesse creato nuove regole né invaso la discrezionalità amministrativa, anche perché la disciplina della causa di esclusione per violazioni tributarie definitivamente accertate è stata reputata conforme alla Costituzione dalla Corte costituzionale. È stata anche respinta la tesi secondo cui il rinvio pregiudiziale alla CGUE potesse incidere sul giudizio di giurisdizione, trattandosi di rinvio interpretativo e non di validità. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost., comma 8
consente il ricorso per cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per contestare errori di diritto o di valutazione compiuti dal giudice speciale
richiamato come norma processuale del ricorso alle Sezioni unite
richiamato come base del ricorso, senza che ciò ampli il sindacato delle Sezioni unite sul merito
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
prevede l'esclusione automatica dalla gara per gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi fiscali, con soglia di gravità parametrata all'importo di euro 5.000
art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973
indicato come parametro normativo richiamato per la soglia di 5.000 euro delle violazioni fiscali gravi
art. 17, comma 1, L. n. 472/1997
richiamato per la natura e debenza delle sanzioni pecuniarie collegate all'omesso o ritardato versamento
art. 248, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
prevede la notifica dell'invito al pagamento al difensore presso il domicilio eletto
richiamato per affermare la natura tributaria del contributo unificato e delle sanzioni accessorie
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la decisione conforme alla proposta
applicato per la condanna ulteriore della parte ricorrente che abbia insistito nella richiesta di decisione nonostante la proposta di inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza dell'impugnante
art. 3 Cost.
parametro della questione di legittimità costituzionale, poi ritenuta non fondata
art. 267 TFUE
richiamato per distinguere il rinvio pregiudiziale interpretativo dalla questione di giurisdizione
art. 18, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE
richiamato dalla parte ricorrente come possibile limite alla disciplina nazionale sugli appalti
art. 57, paragrafi 2 e 3, direttiva 2014/24/UE
richiamato nel dibattito sulla compatibilità eurounitaria della causa di esclusione per irregolarità fiscali
art. 5 TUE
richiamato nella memoria come parametro eurounitario di proporzionalità
art. 97 d.lgs. n. 50/2016
menzionato nello storico della lite come ulteriore disposizione invocata nel giudizio amministrativo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione ex art. 111 Cost., comma 8, il sindacato delle Sezioni unite è limitato ai soli vizi inerenti alla giurisdizione: non può estendersi alla denuncia di errori di diritto sostanziale o processuale commessi dal giudice speciale nell'esercizio della propria giurisdizione.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale il fatto che il giudice amministrativo interpreti e applichi una disciplina di gara, anche compiendo accertamenti incidentali sulla regolarità fiscale del concorrente, quando tali valutazioni restano nell'alveo del controllo di legittimità.
- La causa di esclusione per gravi violazioni fiscali definitivamente accertate nelle procedure di appalto è compatibile con il principio di proporzionalità se la soglia legislativa è predeterminata, conoscibile ex ante e funzionale sia alla selezione di operatori affidabili sia alla parità di trattamento tra i concorrenti.
- Il mancato pagamento di un tributo e delle relative sanzioni può essere valorizzato ai fini della regolarità fiscale quando l'obbligazione risulti definitivamente accertata e l'invito al pagamento sia stato ritualmente notificato al domicilio eletto senza impugnazione.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in tema di interpretazione del diritto UE non equivale, di per sé, a una questione di validità dell'atto europeo e non fonda automaticamente un vizio di giurisdizione del giudice nazionale.
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